Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12693 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. I, 12/05/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 12/05/2021), n.12693

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 14185-2019 r.g. proposto da:

I.B., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Martino Benzoni, presso il cui studio è elettivamente domiciliato

in Udine via Giusto Muratti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Trieste, depositato in data

29.3.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/2/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Trieste ha respinto la domanda di protezione internazionale ed umanitaria avanzata da I.B., cittadino (OMISSIS), dopo il diniego di tutela da parte della locale commissione territoriale, confermando, pertanto, il provvedimento reso in sede amministrativa.

Il tribunale ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato e vissuto in (OMISSIS), nell'(OMISSIS); ii) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese, in seguito ad una vicenda familiare e alla falsa accusa da parte della matrigna di un tentativo di stupro che invece quest’ultima aveva cercato di realizzare a suo danno, vicenda per la quale il padre, di indole violenta anche per l’appartenenza alla setta degli (OMISSIS), aveva tentato di ucciderlo con una coltellata che invece per errore aveva attinto la matrigna.

Il tribunale ha ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, sub D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto, che risultava, per molti aspetti, non plausibile e lacunoso e perchè comunque il ricorrente non aveva neanche allegato la commissione in suo danno di atti di persecuzione o comunque di atti rientranti nel paradigma applicativo dell’invocata protezione sussidiaria; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito all'(OMISSIS), stato (OMISSIS) di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato;

c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, posto che la valutazione di non credibilità escludeva tale possibilità, e perchè il ricorrente non aveva dimostrato una condizione di soggettiva vulnerabilità, circostanza quest’ultima che escludeva anche la rilevanza probatoria della documentazione allegata volta a dimostrare un radicamento nel contesto sociale italiano.

2. Il decreto, pubblicato il 29.3.2019, è stato impugnato da I.B. con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 8. Si duole il ricorrente del mancato integrale deposito da parte della commissione territoriale della documentazione già acquisita nella fase amministrativa.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 9, in ordine alla mancata acquisizione di fonti informative, con particolare riferimento al fenomeno della violenza domestica in (OMISSIS).

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14.

4. Il quarto mezzo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, erronea a falsa applicazione di norme di diritto di cui all’art. 16 Direttiva 32/2013/UE, con conseguente nullità della decisione.

5. Con un quinto motivo il ricorrente articola, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di omessa valutazione di elementi di prova allegati.

6. Il sesto mezzo declina vizio di omessa valutazione della domanda di protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

7. Il ricorso è inammissibile.

7.1 Il primo motivo è inammissibile.

7.1.1 Sul punto, è utile ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019; Sez. L, Ordinanza n. 27 del 03/01/2020). Va aggiunto che, sempre secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (cfr. anche Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 29093 del 13/11/2018), i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza.

1.1.2 Ciò posto, il motivo si presenta formulato in modo del tutto generico per non aver neanche indicato in quale atto processuale l’odierno ricorrente avesse richiesto, nel corso del giudizio di merito, l’integrazione documentale di cui oggi si lamenta l’omissione, non avendo neanche specificato la decisività dei documenti di cui si deduce il mancato deposito da parte della commissione territoriale ai fini della decisione sulle domande di protezione internazionale avanzate dal ricorrente.

La doglianza è dunque inammissibile per evidente difetto di specificità e di autosufficienza.

7.1.3 Sotto altro profilo, va ulteriormente osservato che la discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c., l’esibizione di un documento richiede innanzi tutto che lo stesso sia sufficientemente individuato, non potendo sopperire all’inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 e 94 disp. att. c.p.c. e deve essere supportata da un’idonea motivazione, anche in considerazione del più generale dovere di cui all’art. 111 Cost., comma 6, saldandosi tale discrezionalità con il giudizio di necessità dell’acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto (Cass. n. 13533 del 20/06/2011). Nel caso di specie, in disparte l’evidente circostanza che la parte avrebbe potuto procedere direttamente alla produzione della documentazione ritenuta rilevante, non solo non risulta che la istanza sia stata formalizzata ex art. 210 c.p.c., ma la censura appare del tutto astratta poichè non illustra quale concreta decisività avrebbe potuto avere (così, anche Cass. 3022/2019).

7.2 Il secondo motivo è inammissibile.

7.2.3 Rileva il Collegio che, come ancora recentemente chiarito da Cass. n. 16295/2018, in tema di valutazione della credibilità soggettiva del richiedente e di esercizio, da parte del giudice, dei propri poteri istruttori officiosi rispetto al contesto sociale, politico e ordinamentale del Paese di provenienza del primo, la valutazione del giudice deve prendere le mosse da una versione precisa e credibile, benchè sfornita di prova (perchè non reperibile o non richiedibile), della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è indispensabile perchè il giudice debba dispiegare il suo intervento istruttorio ed informativo officioso sulla situazione persecutoria addotta nel Paese di origine (cfr. Cass. nn. 21668/2015 e 5224/2013). Principio analogo è stato, peraltro, ribadito dalle più recenti Cass. nn. 17850/2018 e 32028/2018. Infatti, le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non richiedono un approfondimento istruttorio officioso, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (cfr. Cass. n. 16295/2018; Cass. n. 7333/2015). Ad avviso di questa Corte, peraltro, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati…” deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale, non potendo, per contro, addebitarsi la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione, riferita a circostanze non dedotte.

Nella specie, il Tribunale triestino ha espresso un giudizio negativo sulla credibilità del richiedente (cfr., amplius, fol.2/3 e 4 del decreto impugnato) sulla base di plurimi elementi ritenuti rilevatori dell’inverosimiglianza ed incoerenza della sua narrazione, in maniera del tutto conforme ai parametri cui l’autorità amministrativa e, in sede di ricorso, quella giurisdizionale, sono tenute ad attenersi, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

Si tratta, come appare evidente, di accertamenti in fatto, che non possono essere in questa sede messi in discussione se non denunciando, ove ne ricorrano i presupposti (qui, invece, insussistenti), del vizio di omesso esame ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo introdotto dal D.L. n. 683 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (applicabile ratione temporis) come delimitato, quanto al suo concreto perimetro applicativo, da Cass., SU, n. 8053 del 2014).

7.3 Il terzo motivo è inammissibile.

Il motivo non si confronta con la ratio decidendi principale posta a sostegno del rigetto della domanda di protezione internazionale e sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a e b, e cioè la valutazione di non credibilità del racconto, profilo quest’ultimo che – se non adeguatamente censurato nei termini sopra ricordati – rende superfluo affrontare anche l’ulteriore questione degli approfondimenti istruttori sulla situazione interna del paese di provenienza.

Non deve neanche sfuggire che le ulteriori questioni prospettate dal ricorrente nel motivo di censura qui in esame risultano formulate per la prima volta in questo giudizio di cassazione e devono pertanto ritenersi nuove perchè non indicate nel provvedimento impugnato come oggetto di discussione tra le parti e perchè il ricorrente neanche localizza in quale deduzione difensiva avesse proposto le relative doglianze.

Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che, in tema di ricorso per cassazione, qualora una determinata questione giuridica – che implichi accertamenti di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (v. ex plurimis Sez. 5, Sentenza n. 1435 del 22/01/2013; Sez. 3, Ordinanza n. 27568 del 21/11/2017; Sez. 1, Sentenza n. 16347 del 21/06/2018).

7.4 Il quarto mezzo è inammissibile perchè si compone solo di generiche riflessioni sulla modalità di formazione della prova nel contraddittorio, senza affrontare le rationes decidendi del decreto impugnato e censurarle in modo specifico.

7.5 La quinta censura è invece inammissibile perchè volta a far ripetere a questa Corte di legittimità una rivalutazione di merito in ordine alla ricorrenza dei presupposti applicativi della richiesta tutela sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c.

Va evidenziato, in relazione alla dedotta violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) denunciata con riguardo al mancato approfondimento istruttorio officioso relativo alla situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che, alla stregua delle indicazioni ermeneutiche impartite da questa Corte, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014; C-542/13, par. 36; C-285/12; C-465/07), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6 1, Ordinanza n. 13858 del 31/05/2018, Rv. 648790 – 01).

Il motivo – articolato in relazione al diniego della reclamata protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, – è inammissibile perchè volto a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione delle fonti informative per accreditare, in questo giudizio di legittimità, un diverso apprezzamento della situazione di pericolosità interna della (OMISSIS), giudizio quest’ultimo inibito alla corte di legittimità ed invece rimesso alla cognizione esclusiva dei giudici del merito, la cui motivazione è stata articolata – sul punto qui in discussione – in modo adeguato e scevro da criticità argomentative, avendo specificato che negli Stati del sud della (OMISSIS) non si assiste ad un conflitto armato generalizzato, tale da integrare il pericolo di danno protetto dalla norma sopra ricordata.

7.5 Il sesto mezzo – declinato in riferimento al diniego della richiesta protezione umanitaria – è inammissibile perchè genericamente formulato, senza una critica incentrata sulla ratio decidendi del provvedimento impugnato e senza indicare quali fossero le serie ragioni di vulnerabilità soggettive idonea a legittimare il rilascio del permesso di soggiorno per finalità umanitarie.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA