Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12693 del 05/06/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 12693 Anno 2014
Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 22081/08 proposto da:

Agata VINCIGUERRA ( c.f.: VCN GTA 45L48 C351Z) ;

anche come erede del defunto marito Cosimo ALFONZETTI, deceduto il 24
dicembre 2013
rappresentata e difesa dall’avv. Fausto Muscuso e Pietro Sindona; elettivamente
domiciliata presso lo studio dell’avv. Giuseppe Consolo in Roma via Palestro n. 67
giusta procura a margine del controricorso e della comparsa di intervento
-Ricorrente –

Contro

Giuseppe SPINELLO (

SPN GPP 34L09 C351R)

rappresentato e difeso dall’avv. Prof. Lucio Ricca, in forza di procura a margine del
ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Mario Giannarini in
Roma, via Gavorrano n.12 scala B int 4
-Controricorrente-

tiM

Data pubblicazione: 05/06/2014

contro la sentenza n. 772/2008 della Corte di Appello di Catania, pubblicata il 9
giugno 2008 e non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 3 aprile 2014 dal
Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

del ricorso;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Sergio Del Core, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 I coniugi Cosimo Alfonzetti ed Agata Vinciguerra citarono Giuseppe Spinello , con

atto notificato il 27 giugno 1991, innanzi al Tribunale di Catania , per sentir emettere
sentenza che tenesse luogo della vendita non perfezionata, in esecuzione di un contratto
preliminare del 9 giugno 1996, con il quale il convenuto aveva promesso in vendita un
appartamento ed uno spazio a parcheggio in Catania,via San Giacomo n.3, per il prezzo
complessivo di lire 170 milioni -regolate, quanto a lire 5 milioni, con versamento all’atto
del preliminare; quanto a lire 65 milioni, da pagarsi entro il 30 giugno 1987 e quanto a
lire 100 milioni, alla consegna dell’immobile, da effettuarsi entro il 30 luglio 1987dichiarandosi disposti al saldo del prezzo, ridotto dell’incidenza dei difetti riscontrati.

2 — Il convenuto si costituì, contestando la domanda ed assumendo il grave
inadempimento da parte dei coniugi Alfonzetti; concluse chiedendo l’esatto
adempimento delle prestazioni dedotte in contratto o, in subordine, perché fosse
risolto; venne riunito a detto procedimento quello di sfratto per morosità intrapreso
dallo stesso Spinello, avente ad oggetto un garage che assumeva concesso in locazione ai
coniugi Alfonzetti; espletata consulenza contabile per la determinazione del residuo
debito – tenendo conto anche del valore delle procedure esecutive nel frattempo iscritte
sull’immobile- il Tribunale adito, pronunziando sentenza n.1358/2000 accolse la

Udito l’avv. Fausto Muscuso, per la ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento

domanda degli Alfonzetti , condizionando l’effetto traslativo al pagamento di euro
96.174,100 ma condannando i promissari acquirenti al rilascio del garage.

3 — La Corte di Appello di Catania, con decisione n.772/2008, accolse in parte il
gravame dello Spinello e risolse il contratto per inadempimento degli Alfonzetti (avendo

risarcimento dei danni per protratta occupazione degli immobili, da compensarsi
parzialmente con quanto versato medio tempore , determinato in euro 47.087,96; respinse
di conseguenza l’appello incidentale diretto ad ottenere la riduzione del prezzo
concordato per la vendita.

4— I coniugi Alfonzetti hanno proposto ricorso per la cassazione di tale decisione, sulla
base di sette motivi di annullamento; con comparsa di costituzione del 20 marzo 2014,
la Vinciguerra si è costituita anche come erede universale del marito, deceduto il 24
dicembre 2013; lo Spinello ha notificato controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
I

Stante il particolare “taglio” espositivo del ricorso- in cui ad una parte dedicata alla

sommaria descrizione dei fatti di causa, è seguita ( v. foll. 23-35 titolari ” Diritto”) una
parte in cui sono state svolte discorsivamente critiche alla sentenza di appello, nonchè,
una terza sezione titolata “motivi del gravame e formulazione dei quesiti di diritto ex
artt. 366 bis cpc”- l’esame della Corte va limitato ai motivi di ricorso propriamente detti,
i soli che sono — formalmente – strutturati secondo quanto previsto dagli artt. 366 e 366
bis cpc; di conseguenza sono inammissibili, a fini impugnatori, le enunciazioni di mero
fatto contenute nella seconda “sezione” del ricorso, del resto introducenti argomenti di
doglianza diversi da quelli che formarono oggetto dell’appello — per quanto risulta dalla
lettura della decisione della Corte territoriale- (segnatamente in ordine: alla esistenza di
clausole vessatorie; all’ incidenza del frazionamento del mutuo sulle obbligazioni a
carico dello Spinello; alla mancata consegna da parte di costui della “documentazione di

l’appellante abbandonato la domanda di adempimento), condannando questi ultimi al

rito”; alla decozione del promittente venditore; all’esistenza di una garanzia per
evizione; all’ inesistenza della certificazione di abitabilità).
II — Con il primo motivo viene denunziata la violazione o la falsa applicazione dell’art.
2932 cod. civ., con riferimento alla disciplina della diffida ad adempiere — art. 1454 cod.

dell’immobile avrebbero adempiuto a tutte le obbligazioni descritte nel preliminare,
come “novato” giusta le dichiarazioni dello stesso Spinello, contenute nella di lui
comparsa di costituzione del giudizio di primo grado: il motivo — che si conclude con
un quesito di diritto ( ex art. 366 bi s cpc applicabile ratione temporis) del tutto incongruo in
quanto diretto a chiedere conferma della fondatezza della domanda ex art. 2932 cod.
civ.- è inammissibile perché non contiene alcuna critica alla argomentata analisi della
Corte territoriale in merito al riscontrato inadempimento ( segnatamente ai foll 9-11)
bis

Con il secondo motivo la parte ricorrente Vinciguerra lamenta la difettosa

applicazione delle norme sull’inadempimento del contratto preliminare, sostenendo che
la Corte territoriale avrebbe posto a base della propria decisione solo la circostanza che
il promittente venditore aveva trasferito la disponibilità dei beni promessi in vendita ,
trascurando invece la valutazione delle obbligazioni regolarmente assolte dai promissari
acquirenti, in ragione del fatto che lo Spinello non avrebbe esibito una regolare
contabilità delle somme incassate: il mezzo è infondato in quanto la Corte distrettuale
diede adesione alla CTU contabile , fatta eseguire proprio per sopperire alla non rituale
tenuta della contabilità e la ricorrente non esamina neppure le conclusioni cui pervenne
detto ausiliare.
III — Con il terzo motivo viene censurata la mancata applicazione dell’art. 1490 cod.
civ. al prezzo di vendita, con riferimento all’incidenza, sul prezzo di vendita, della
mancanza di certificazione di abitabilità: il mezzo è inammissibile per difetto di
specificità — inveratosi nel principio di autosufficienza del ricorso- laddove non specifica
se ed ove, nel giudizio di appello, venne avanzata la relativa questione ( atteso che dalla

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