Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12692 del 25/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 25/06/2020), n.12692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 32232/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

Contro

G.L. (C.F. (OMISSIS));

– Intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Calabria, n. 473/03/2018 depositata in data 27 marzo 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 30 gennaio 2020 dal Consigliere Relatore D’Aquino Filippo.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La contribuente ha impugnato un avviso di accertamento per maggiore IRPEF, IRAP IVA relative all’anno di imposta 2006, emesso a seguito di attività di verifica fiscale.

La CTP di Cosenza ha accolto il ricorso della contribuente e la CTR della Calabria, con sentenza in data 27 marzo 2018, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che, pur essendo dotato il funzionario firmatario dell’atto di ius postulandi, l’atto di appello era carente della specifica indicazione dei motivi di appello, non risultando correttamente determinata la materia del contendere del giudizio di impugnazione.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a un unico motivo, la contribuente intimata non si è costituita in giudizio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1 – Con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, nella parte in cui la sentenza ha ritenuto inammissibile l’appello dell’Ufficio per difetto di specificità dei motivi. Deduce il ricorrente come sia sufficiente una enunciazione, anche sommaria, della domanda e delle ragioni della doglianza, atteso il carattere devolutivo dell’appello. Riproduce, in ossequio al principio di specificità dei motivi di gravame, il testo dell’appello dell’Ufficio, adducendo che contiene riferimenti ai presupposti, alla documentazione in base ai quali è stato condotto l’accertamento, nonchè alle deduzioni dell’Ufficio e (sia pure sommariamente) alle statuizioni della sentenza impugnata oggetto di impugnazione.

2 – Il motivo è fondato.

2.1 – Nel processo tributario, l’appello ha carattere devolutivo pieno, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. Sez. VI, 23 novembre 2018, n. 30525), per cui è ammissibile a termini del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, un atto di appello in cui l’amministrazione si limiti a ribadire ed a riproporre le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado (Cass., Sez. VI, 5 ottobre 2018, n. 24641; Cass., Sez. VI, 22 marzo 2017, n. 7369), nè l’enunciazione dei motivi di appello deve consistere in una formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, potendosi i motivi essere ricavati, anche per implicito dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso (Cass., Sez. V, 21 novembre 2019, n. 30341), comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (Cass., Sez. VI, 24 agosto 2017, n. 20379).

2.2 – Tali motivi sono evincibili dal gravame proposto nel suo complesso, riprodotto per specificità dal ricorrente, dai quali risulta la contestazione di specifici profili di doglianza relativi alla sentenza di prime cure in punto mancata prova degli addebiti contestati, con richiamo dei relativi principi giurisprudenziali.

3 – La sentenza non si è attenuta a tali principi e va, pertanto, cassata con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020

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