Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12692 del 25/05/2010
Cassazione civile sez. III, 25/05/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 25/05/2010), n.12692
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –
Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –
Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 1028-2006 proposto da:
L.C. (OMISSIS) in proprio, quale socio e nella
qualità di legale rappresentante della S.a.s. “LA GALLERIA DEL
MOBILE FRANCESCO LUCCHETTI DI LUCCHETTI CARLO E FRATELLI” (già “La
Galleria del Mobile di Amendola Rossana & C. S.a.s.”,
nonchè
L.P., L.A.M., questi ultimi in
proprio e nellà qualità di soci, elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZA ADRIANA 11, presso lo studio dell’avvocato GIURATO UGO, che li
rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
B.M. (OMISSIS), P.M., considerati
domiciliati “ex lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato BONI MASSIMO giusta
delega in atti;
CAPITALIA SERVICE JV SRL (OMISSIS) Società facente parte del
Gruppo Bancario Capitalia quale mandataria di Capitalia S.p.A. già
Banca di Roma S.p.A. in persona dei suoi legali rappresentanti,
considerata domiciliata “ex lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
NICOLOSI MARCO giusta delega in atti;
– controricorrenti –
e contro
INPS, CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA SPA, ZURIGO ASSICURAZIONI
SPA, CASSA RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 430/2005 del TRIBUNALE di VITERBO,emessa il
14/3/05, depositata il 19/05/2005, R.G. N. 3361/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
03/03/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato UGO GIURATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ABBRITTI Pietro che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Fatto
IN FATTO
Con ricorso depositato nel dicembre del 2004, gli odierni ricorrenti proposero opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., dinanzi al tribunale di Viterbo, lamentando la illegittimità dell’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione aveva accertato e dichiarato la legittimità degli adempimenti pubblicitari effettuati dal creditore procedente si come prescritti nell’ordinanza che disponeva la vendita.
Il giudice adito respinse l’opposizione.
La sentenza è stata impugnata dall’appellante con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost..
Resistono con controricorso Capitalia Service e, congiuntamente, B.M. e P.M..
Diritto
IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
In tutte le sue articolazioni, difatti, gli odierni ricorrenti lamentano, nella sostanza, una presunta erronea interpretazione, da parte del giudice del merito, dell’ordinanza di vendita e degli adempimenti ad essa riconnessi.
Sotto la veste della violazione di legge, pertanto, si sottopone a questa corte regolatrice null’altro che una valutazione di carattere interpretativo di un atto processuale diversa da quella adottata dal giudice dell’opposizione che, con motivazione congrua, articolata ed esente da vizi logico-giuridici, ha compiutamente evidenziato la ratio sottesa all’interpretazione adottata con riferimento ai contestati provvedimenti.
Vertendosi in tema di ricorso straordinario ex art. 111 Cost., questa corte deve in limine rilevare come l’impugnazione de qua possa investire vizi della motivazione solo quando questi, desumibili dal testo stesso del provvedimento impugnato, si risolvano in ipotesi di inesistenza della motivazione stessa o di sua mera apparenza, così da determinare nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c..
Esulando da tale, specifica ipotesi la fattispecie in esame, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La disciplina delle spese segue, giusta il principio della soccombenza, come da dispositivo.
PQM
La corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano, in favore di ciascuno dei resistenti, in complessivi Euro 3700, di cui Euro 200 per spese generali.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010