Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12692 del 20/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 20/06/2016, (ud. 23/03/2016, dep. 20/06/2016), n.12692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 10601-2013 proposto da:

B.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ILDEBRANDO GOIRAN 23, presso lo studio dell’avvocato

ADRIANA ROMOLI, che la rappresenta e difende giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INA ASSITALIA ASSICURAZIONI SPA, in persona dei suoi procuratori

speciali dott. N.G. e dott. M.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALLUSTIO BANDINI 7, presso

lo studio dell’avvocato SALVATORE CICCOPIEDI, che la rappresenta e

difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

G.C., R.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1140/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l’Avvocato ADRIANA ROMOLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che nella presente causa è stato depositato controricorso da parte di Generali Business Solutions s.c.p.a., che ha dichiarato di presentarlo quale “mandataria e rappresentante per atto del Notaio Francesco Maria Scrolli Mendaro Pulieri di Civitavecchia del 14.12.2009 rep. 26446/6962” per l’intimata Ina Assitalia S.p.A., e ha altresì dichiarato di agire “in persona dei suoi procuratori speciali dott. N.G. e dott. M.M., all’uopo autorizzati in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.2.2008 il primo ed in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 16.7.2009 il secondo”;

rilevato che in tale atto il difensore avvocato Salvatore Ciccopiedi ha dichiarato di voler ricevere, ex art. 133 c.p.c., comma 3, art. 134 c.p.c., comma 3, e art. 176 c.p.c., comma 2, “tutte le comunicazioni di rito al fax 06/807.72.13 ovvero all’indirizzo mail ciccopiedi-mclink.it ovvero alla PEC salvatoreciccopiedi-

ordineavvocatiroma.org”;

Rilevato che la ricorrente B.A., con memoria ritualmente depositata ex art. 378 c.p.c., ha eccepito l’inammissibilità e/o la nullità del controricorso per mancanza di “prova della legittimazione della Generali Business Solutions s.c.p.a. a partecipare al presente giudizio quale asserito successore a titolo particolare dell’originaria Compagnia d’Assicurazioni”, dal momento che per dimostrare la titolarità del potere rappresentativo è necessaria la produzione del documento contenente la procura, non essendone sufficiente la menzione o l’indicazione degli estremi, e ha inoltre evidenziato che “la sedicente controricorrente non si è nemmeno premurata di depositare gli atti di autorizzazione” ai procuratori speciali a rappresentarla nel presente giudizio;

rilevato che la cancelleria di questa Suprema Corte ha avviato procedura di notifica dell’avviso della data dell’udienza pubblica, fissata il 23 marzo 2016, all’avvocato Ciccopiedi non seguendo le modalità, sopra riportate, richieste per tutte le comunicazioni dal suddetto avvocato nel controricorso, bensì tentando di fargli pervenire l’avviso in via Bandini Sallustio n.7, Roma, a mezzo dell’ufficiale giudiziario, il quale peraltro ha sottoscritto una relazione di notificazione datata 12 febbraio 2016 nella quale attesta che la notifica non si è compiuta essendosi l’avvocato trasferito in via della Balduina n. 289;

rilevato che – a prescindere dal fatto che la notifica avrebbe, appunto, dovuto effettuarsi con le modalità indicate nel controricorso e non a mezzo dell’ufficiale giudiziario – tale relazione è pervenuta in cancelleria in data 7 marzo 2016, e quindi in epoca che più non avrebbe consentito la rinnovazione della notifica, alla quale pertanto non si è proceduto;

rilevato che il controricorrente non è comparso all’udienza pubblica del 23 marzo 2016, e non ha pertanto potuto esercitarvi il suo diritto di difesa in ordine alle eccezioni sollevate nella memoria ex art. 378 c.p.c. dalla ricorrente;

ritenuto pertanto che sia necessario rinviare la causa a nuovo ruolo, così da consentire l’esercizio del diritto di difesa alla controricorrente anche in relazione alle eccezioni suddette.

PQM

Dispone rinvio della causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2016

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