Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12692 del 19/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 12692 Anno 2015
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

SENTENZA
sul ricorso 6364-2012 proposto da:
CURIALE

PAOLA

CRLDVS87T30Z112C,

CRLPLA92S46Z112A,

CURIALE

DAVIS

GAGLIANO GIUSEPPA GGLGPP47B65F061S,
STALLONE PIETRO

STALLONE FILIPPA

STLFPP67R47Z1330,

STLPTR47D13B521Y,

TUMBIOLO LIANA TMBLNI39S67F061Y,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIACOMO BONI
2015
724

15, presso lo studio dell’avvocato ELENA SAMBATARO,
rappresentati e difesi dall’avvocato LIANA TUMBIOLO
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti contro

1

Data pubblicazione: 19/06/2015

SARA ASSICURAZIONI SPA , in persona del suo legale
rappresentante, Direttore Generale Fott. ALESSANDRO
SANTOLIQUIDO, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA
MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato
GAETANO ALESSIE, che la rappresenta e difende giusta

– controricorrente non chè contro

BARRUZZA ANTONINA, BARRUZZA GASPARE;
– intimati –

avverso la sentenza n. 668/2011 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 14/09/2011 R.G.N. 684/08;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

18/03/2015

dal

Consigliere

Dott.

GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l’Avvocato GAETANO ALESSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

2

procura in calce al controricorso;

Svolgimento del processo
l.- Filippa Stallone ved. Curiale, in proprio e quale erede

legittima del marito Vito Curiale e n.q. di madre e legale
rappresentante, esercente la potestà sulla figlia minore Paola Curiale, Davis Curiale (altro figlio di Vito Curiale),

seppa Gagliano (suoceri di Vito Curiale), proposero appello
avverso la sentenza del Tribunale di Marsala – sezione distaccata di Castelvetrano, pubblicata il 18 agosto 2007. Questa, in riferimento all’incidente stradale a seguito del quale era deceduto Vito Curiale, a causa della condotta di guida
della convenuta Antonina Barruzza, conducente
dell’autovettura di proprietà del convenuto Gaspare Barruzza,
assicurato per la r.c.a. con la Sara Assicurazioni S.p.A.,
aveva così statuito: afferma il concorso di colpa delle parti
nella misura del 50% ; condanna i convenuti in solido al risarcimento del danno morale in favore di Filippa Stallone
nella misura di C 90.000,00 e di Davis e Paola Curiale nella
misura di

e

45.000,00 ciascuno; al risarcimento del danno

biologico iure proprio in favore di Davis Curiale nella misura di C 8.036,57; al risarcimento del danno morale in favore
di Pietro Stallone e Giuseppa Gagliano nella misura di C
2.500,00 ciascuno; con compensazione tra le parti delle spese
del giudizio e rigetto di ogni altra domanda.

3

nonché, per quanto ancora qui rileva, Pietro Stallone e Giu-

2.- La Corte d’appello di Palermo, con sentenza pubblicata il
14 settembre 2011,

decidendo sull’appello principale dei pre-

detti ed incidentale della Sara Assicurazioni spa, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha così statuito:
ritenuto il concorso di colpa delle parti nella misura del

Barruzza, condanna in solido quest’ultima, Gaspare Barruzza e
la Sara Assicurazioni spa al risarcimento dei danni non patrimoniali

iure successionis

liquidati in favore di Filippa

Stallone in proprio nonché di esercente la potestà sulla figlia minore Paola Curiale, e di Davis Curiale in complessivi
306.400,00, nonché,

iure proprio,

in E 72.000,00 in favore

di ciascuno dei predetti e al risarcimento dei danni patrimoniali iure proprio liquidati in complessivi C 8.298,17, tutte
le somme con gli interessi legali a far data dalla sentenza e
sino al soddisfo, nonché al pagamento dei due terzi delle
spese dei due gradi di giudizio, con compensazione del terzo
restante; in parziale accoglimento dell’appello incidentale,
rigetta le domande formulate da Pietro Stallone e Giuseppa
Gagliano, con compensazione delle spese del giudizio.
3.- Avverso la sentenza, Filippa Stallone ved. Curiale, Paola
Curiale, Davis Curiale, Pietro Stallone e Giuseppa Gagliano,
nonché l’avv. Liana Tumbiolo, in proprio «quale difensore di
fiducia e distrattario delle somme dovute per spese competenze ed onorari dei giudizi, di primo e di secondo grado»,

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20% a carico di Vito Curiale e dell’80% a carico di Antonina

propongono ricorso, affidato a sette motivi, illustrati da
memoria.
La Sara Assicurazioni spa si difende con controricorso.
Gli altri intimati non si difendono.
Motivi della decisione

ne dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 113, 115, 116, nonché omessa ed insufficiente motivazione circa l’attribuzione
del concorso di colpa in capo a Vito Curiale.
A prescindere dal profilo di inammissibilità evidenziato nel
controricorso, per la mancata specifica indicazione degli atti e delle relazioni peritali su cui si fonda e soprattutto
per la mancata indicazione del luogo di reperimento degli
stessi nei fascicoli d’ufficio o di parte, il motivo non merita comunque di essere accolto.
La Corte d’Appello ha fondato l’affermazione del concorso di
colpa del 20% in capo alla vittima avvalendosi di tutti gli
elementi e di tutte le risultanze probatorie reputati rilevanti anche dalle parti ricorrenti: la consulenza tecnica
d’ufficio disposta in sede di gravame, riscontrata da quanto
accertato dal consulente tecnico del pubblico ministero (nel
processo per omicidio colposo a carico della Barruzza), sentito come testimone nel primo grado del presente giudizio,
nonché le attestazioni della Polizia Municipale di Campobello
di Mazara. Ha valutato siffatte risultanze seguendo un ragio-

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l.- Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazio-

namento congruo, comprensibile ed immune da vizi logici, sia
quanto alla riforma della sentenza di primo grado in punto di
pari concorso di colpa sia quanto alla ritenuta sussistenza,
comunque, di un concordo di colpa della vittima, pur se nella
minore percentuale del 20%.

zionale, ma contrappone alle conclusioni ricostruttive che la
Corte ha inteso trarre dalle premesse fattuali, come emergenti dagli atti su citati, il personale convincimento dei ricorrenti, con una censura che, perciò soltanto, è inammissibile, dal momento che la deduzione di un vizio di motivazione
della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il
merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo
della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale,
delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale
spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti
del proprio convincimento e di assumere e valutare le prove,
non sussistendo il vizio di motivazione quando il giudice del
merito abbia, con motivazione congrua e logica, semplicemente
attribuito agli elementi valutati un valore ed un significato
difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (cfr.,
tra le tante, Cass. n. 20322/05, n. 828/07, n. 7972/07 n.
15487/07).

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Il ricorso non evidenzia alcuna significativa lacuna motiva-

Il primo motivo di ricorso va rigettato.
2.- Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 32 Cost. e degli artt. 1223, 1226, 1227, 2043
e 2056 cod. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla liquidazione del danno non patrimo-

eredi

iure successionis;

ed ancora, violazione dell’art. 2

della legge n. 57 del 2001 e succ. mod. in tema di personalizzazione del danno.
I ricorrenti censurano la liquidazione delle dette voci di
danno, che la Corte d’Appello ha dichiarato di effettuare
«prendendo spunto dalle tabelle elaborate da questa Corte
sulla scorta di quelle elaborate da diversi Tribunali
d’Italia, primo fra tutti Milano, che tengono conto del c.d.
valore punto e dell’età che la vittima aveva al momento del
sinistro>>.
2.1.- Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
E’ infondato per la parte in cui assume che si sarebbe dovuto
liquidare «il maggior danno in ragione di un quinto ex art.
2 della 1. n. 57/2001, e successive modifiche (v. art. 23 L.
12 dicembre 2002 n. 273) come richiesto>>.
Sembrerebbe che parte ricorrente interpreti la norma (poi
confluita nell’art. 139 del codice delle assicurazioni di cui
al d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209) nel senso che l’aumento

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niale e del danno morale di Vito Curiale trasmissibile agli

<>, nonché l’omesso riconoscimento della
mala gestio da parte della Sara Assicurazioni spa e l’omessa
rivalutazione delle somme liquidate iure proprio e iure successionis.

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l’inammissibilità della pretesa è dovuta non tanto e non solo

Il motivo è inammissibile per carenza di interesse quanto alle prime due censure, dal momento che, per come affermato
dalla sentenza impugnata e per come risulta per tabulas,

la

condanna al risarcimento a carico della Sara Assicurazioni
spa è, in totale, contenuta ampiamente entro l’importo del

pagnia in C 774.685,34, con differenza insignificante). Pertanto, non vi è interesse dei ricorrenti a dibattere né
dell’adeguatezza del limite fissato in tale ultima somma né
di

mala gesti°

dell’assicuratore, che rileva soltanto

nell’ipotesi di incapienza del massimale.
4.1.- La terza censura è inammissibile poiché non sono illu-

strati i motivi per i quali i ricorrenti rivendicano
un’ulteriore rivalutazione delle somme loro liquidate per le
voci di danno di cui sopra. Ed invero, la censura non trova
riscontro nei criteri di liquidazione del danno adottati dalla Corte d’Appello, che hanno portato alla relativa determinazione all’attualità.
In conclusione, il quarto motivo è inammissibile.
5.- Col quinto motivo Davis Curiale deduce violazione di leg-

ge ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.

«per illegit-

timità della perizia dei CTU in secondo grado»,

nonché per

omesso riconoscimento del danno morale e della personalizzazione del danno biologico, secondo le tabelle del Tribunale
di Milano.

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massimale (indicato in sentenza in C 774.683,35 e dalla com-

Sotto questo secondo profilo, il motivo è inammissibile per
le stesse ragioni di cui si è detto a proposito degli altri
motivi con i quali è invocata l’applicazione delle tabelle
milanesi.
Quanto al resto, il ricorrente non fa che riproporre generi-

le, appositamente rinnovata in grado d’appello per riscontrare il motivo di gravame col quale era stata contestata
l’entità dei postumi che il Tribunale aveva fissato nella
percentuale del 7% (piuttosto che di quella del 15% rivendicata dall’attore) per disturbo post-traumatico da stress (nel
quale è incorso il Curiale per essere stato presente, ad appena quattordici anni, all’incidente occorso al padre ed averlo assistito subito dopo, e fino alla morte in ospedale).
La genericità delle contestazioni alla CTU (che in grado
d’appello ha confermato l’esito di quella svolta da altro
consulente in primo grado) è stata già stigmatizzata dalla
Corte d’Appello, la cui motivazione, fondata invece sulla relazione peritale, è congrua ed immune da censure (cfr., tra
le tante, Cass. n. 10222/09, sulla sufficienza della motivazione che rinvii alle conclusioni di una consulenza tecnica
d’ufficio, in mancanza di critiche atte ad inficiarne
l’esito).
Il quinto motivo di ricorso va perciò rigettato.

13

che contestazioni alla consulenza tecnica d’ufficio collegia-

6.- Col sesto motivo i ricorrenti Pietro Stallone e Giuseppa
Gagliano denunciano violazione di legge ai sensi dell’art.
360 n. 3 cod. proc. civ.

«per illegittimità della riforma

della sentenza di primo grado>>
per

nei loro confronti, nonché

«illegittimità e contraddittorietà dell’accoglimento

ceri di Vito Curiale – omesso riconoscimento del danno morale
per la perdita di una persona di famiglia>>.
L’illustrazione del motivo riporta le ragioni poste dagli odierni ricorrenti a fondamento della domanda introduttiva e
riconosciute dal primo giudice, e critica la sentenza
d’appello perché avrebbe invece disatteso tali ragioni, malgrado «i rapporti affettivi e familiari tra suoceri e generi>> e malgrado, nel caso di specie, a detta dei ricorrenti
questi rapporti fossero talmente stretti che i due nuclei familiari «costituivano una sola famiglia, ancora più unita,
essendo emigrati all’estero da moltissimi anni>>.
6.1.- A prescindere dal profilo di inammissibilità riscontrabile nella denuncia di un error in iudicando senza indicazione di alcuna norma di legge violata, come rilevato dalla resistente, le doglianze parrebbero riconducibili ad un vizio
di motivazione. Peraltro, anche così intese, sono inammissibili poiché i ricorrenti non indicano, in palese violazione
del principio di autosufficienza, quali sarebbero, oltre le

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dell’appello incidentale … disparità di trattamento dei suo-

allegazioni sulla peculiarità dei rapporti famigliari, gli
elementi di prova che le avrebbero riscontrate.
Né il ricorso evidenzia profili di incongruità od insufficienza della pur articolata motivazione resa sul punto dalla
Corte d’Appello. Nel ricorso è fatto un generico cenno di me-

un breve periodo di convivenza e collaborazione lavorativa
tra suoceri e genero, lontano nel tempo, che perciò la Corte
ha ritenuto irrilevante); esso tuttavia non coglie affatto la
ratio decidendi del rigetto, in appello, della domanda risarcitoria dei suoceri del Curiale (con accoglimento del gravame
incidentale).
Il sesto motivo di ricorso è perciò inammissibile.

7.

Col settimo motivo si impugna il capo di sentenza relati-

vo alla regolamentazione delle spese di lite.
Esso è proposto, oltre che dai ricorrenti Filippa Stallone,
Davis Curiale e Paola Curiale, anche dall’avv. Liana Tumbiolo
in proprio «quale difensore di fiducia e distrattario delle
somme dovute per spese competenze ed onorari dei giudizi, di

ra smentita del ragionamento della Corte (in riferimento ad

primo e di secondo grado>>.
Il ricorso proposto dall’avv. Liana Tumbiolo in proprio è inammissibile in applicazione del principio per il quale il
procuratore distrattario è parte limitatamente al capo di
pronuncia con il quale gli sono state attribuite le spese ed
alle censure che investono specificamente e direttamente tale

15

‘i

capo; egli pertanto è legittimato a partecipare in proprio al
giudizio di impugnazione soltanto se, con questa, si attacca
il capo di pronuncia concernente la distrazione e nei limiti
ed ai fini di tale censura (Cass. S.U. n. 8458/95). Con la
precisazione che in tema di spese giudiziali, il difensore

processo ed anche alle fasi di impugnazione, senza acquisire
la qualità di parte, salvo che sorga controversia sulla distrazione. Ne consegue che resta preclusa al difensore distrattario l’impugnazione in proprio quanto alla pronunzia
sulle spese, poiché anche in questo caso unica legittimata è
la parte rappresentata, in quanto soggetto comunque obbligato, nel rapporto con il professionista, a soddisfarlo delle
sue pretese. Solo se sorga contestazione non sull’entità (o
sulla compensazione) delle spese, ma sulla disposta distrazione, ovvero sull’omessa pronuncia relativa alla richiesta
distrazione, si instaura uno specifico rapporto processuale,
in cui il difensore assume la qualità di parte e l’impugnazione è proponibile anche dal difensore ovvero contro lo
stesso (così Cass. n. 12104/03, n. 20321/05, n. 4792/06, nonché, da ultimo, ord. n. 26089/14).
Nel caso di specie, la sentenza impugnata non ha affatto attribuito le spese in favore dell’avv. Tumbiolo quale distrattaria, né tale qualità risulta dalla sentenza impugnata, né,
infine,

col motivo in esame, si lamenta che la Corte

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che abbia chiesto la distrazione in suo favore partecipa al

d’Appello non abbia accolto una domanda proposta ai sensi
dell’art. 93 cod. proc. civ. od abbia omesso una pronuncia su
una domanda siffatta (della quale non vi è traccia né in sentenza né in ricorso).
Poiché l’avv. Tumbiolo è priva di legittimazione ad impugnare

di ricorso da lei proposto va dichiarato inammissibile in riferimento alla sua posizione.
Avuto riguardo alla peculiarità di questa posizione, si ritiene di giustizia la compensazione delle spese tra questa
ricorrente e la resistente compagnia di assicurazione.
8.- Col settimo motivo, i ricorrenti coniuge e figli di Vito
Curiale censurano:
– la compensazione delle spese di lite nella misura di un
terzo;
– l’illegittimità della liquidazione delle spese del primo e
del secondo grado, avuto riguardo alla nota spese, al valore
della controversia, all’importanza delle questioni trattate
ed al numero delle parti assistite.

la sentenza, anche quanto al capo sulle spese, l’unico motivo

La censura è inammissibile sotto entrambi i profili.
8.1.- Quanto al primo, la Corte d’Appello ha indicato puntualmente le ragioni della compensazione, dovuta essenzialmente al ritenuto concorso di colpa nella determinazione del
sinistro.

17

9

La pretesa dei ricorrenti secondo cui la compensazione delle
spese avrebbe dovuto essere fatta tenendo conto della percentuale di colpa riconosciuta a carico del loro dante causa,
quindi nel limite del 20%, non trova riscontro in alcuna norma di legge, né in alcun principio regolatore della materia.

92, comma secondo, cod. proc. civ.
8.2.- Quanto al secondo, la censura è del tutto generica, a-

vuto riguardo al principio di diritto, che qui va ribadito,
per il quale il superamento da parte del giudice dei limiti
minimi e massimi della tariffa forense nella liquidazione
delle spese giudiziali configura un vizio in iudicando e pertanto per l’ammissibilità della censura è necessario che nel
ricorso per cassazione siano specificati i singoli conteggi
contestati e le corrispondenti voci della tariffa professionale violate al fine di consentire alla Corte il controllo di
legittimità senza dover espletare un’inammissibile indagine
sugli atti di causa (così già Cass. n. 15172/03, nonché, da
ultimo, Cass. n. 22983/14).

La decisione è perciò conforme a quanto previsto dall’art.

In mancanza di tali essenziali indicazioni, il motivo è inammissibile.
Tutti i ricorrenti, ad eccezione dell’avv. Liana Tumbiolo
(per quanto sopra), vanno condannati, in solido, al pagamento
delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo.

18

9

Per questi motivi

La Corte rigetta il ricorso proposto da Filippa Stallone ved.
Curiale, Paola Curiale, Davis Curiale, Pietro Stallone e Giuseppa Gagliano e condanna questi ricorrenti, in solido, al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liqui-

sivo di E 4.300,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dichiara inammissibile il motivo di ricorso proposto
dall’avv. Liana Tumbiolo e compensa le spese del giudizio di
cassazione tra questa ricorrente e la resistente.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2015.

da, in favore della società resistente, nell’importo comples-

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