Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12692 del 05/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 12692 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: MAZZACANE VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 17000 – 2008 proposto da:
SINTEL ITALIA SPA IN RER5UNA L)E1.1 LEGALE RAPP.TE P.T.
– P.I.01427991003,

elettivamente domiciliat in ROMA,

VIA FRANCESCO DENZA 27, presso lo studio
dell’avvocato

PIPERNO

PAOLO

DAVIDE,

che

la

rappresenta e difende;
– ricorrente –

2014
816

contro

BUSINESS MACHINES DISTRIBUTION SRL IN PERSONA DEL SUO
LEGALE RAPP.TE P.T. – P.I.05346630584, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 291-A, presso lo

Data pubblicazione: 05/06/2014

studio dell’avvocato MARCHIONE MAURO,

che

la

rappresenta e difende;
– controricorrente

avverso la sentenza n.

1599/2008

della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/04/2008;

udienza del 02/04/2014 dal Consigliere Dott. VINCENZO
MAZZACANE;
udito l’Avvocato Marchione Mauro che si riporta agli
atti depositati ed insiste per l’accoglimento degli
stessi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 5-8-2000 la s.r.l. Business Machines Distribution (d’ora in avanti
BMD) conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma la s.p.a. Sintel Italia chiedendone la
condanna al pagamento del residuo compenso spettante per l’esecuzione dell’appalto della

sviluppo del necessario software, commissionatole con contratto del 1-7-1994 e destinato alla
gestione di 16 parcheggi per circa 3000 posti auto, il tutto previo accertamento della parte
dell’opera commissionata ma non realizzata.

La società attrice assumeva che per l’intero lavoro era stato pattuito un compenso di lire
1.476.700.000 oltre IVA, da corrispondersi in più soluzioni, ma del quale la committente aveva
corrisposto in corso d’opera soltanto lire 829.670.000, che l’opera era stata espletata, accettata e
collaudata entro il 27-10-1995, ad eccezione di quanto previsto per il profilo “amministrativo —

contabile” e per l’apparato di televisione a circuito chiuso a causa dell’impossibilità della
committente stessa di fornire i materiali necessari; che, avendo la stessa Sintel liquidato
forfettariamente, e con riserva di definitiva quantificazione del dovuto, la somma di lire
323.515.000 (pari alla metà del prezzo residuo pattuito per l’intero appalto), l’esponente aveva
emesso il 1-12-1995 una fattura in acconto per lire 210.000.000, cedendo “pro solvendo” il relativo
credito alla s.p.a. CBI Factor; che nel frattempo la committente era stata posta in amministrazione
controllata, e la BMD, insinuata al passivo per la somma di lire 113.515.000, era stata solo
parzialmente soddisfatta del minor credito (40%) determinato in via transattiva; che nel frattempo
la CBI Factor aveva ottenuto nei confronti dell’appaltatrice un decreto ingiuntivo per l’importo di
lire 293.425.710 per la mancata riscossione del credito a lei ceduto, ed aveva iscritto ipoteca
giudiziale sui beni della BMD; che infine la società Sintel, nonostante fosse in seguito tornata “in

bonis”, non aveva quantificato il prezzo dovuto né aveva offerto alcun pagamento.
1

progettazione di sistema di un centro servizi, denominato “Programma Parcheggi Azzurri’, e dello

Costituendosi in giudizio la convenuta eccepiva l’incompetenza del Tribunale per via della
sussistenza di una clausola arbitrale e, nel merito, deduceva che l’intero residuo credito era stato
definitivamente quantificato dalle parti come riportato nello scambio epistolare tra le due società
ed il commissario giudiziale nell’ammontare di lire 113.515.000, successivamente ridotto in via

rigetto della domanda.

Il Tribunale adito con sentenza del 4-2-2004, rigettata l’eccezione pregiudiziale, posto che la
clausola arbitrale non trovava applicazione alla presente controversia, condannava la Sintel Italia
al pagamento in favore della BMD della somma di euro 26.179,42 oltre interessi al 3% sulla somma
devalutata di euro 22.008,76.

Proposto gravame da parte della BMD cui resisteva la Sintel Italia che introduceva un appello
incidentale la Corte di Appello di Roma con sentenza del 10-4-2008 ha respinto l’appello
incidentale, ed in parziale riforma della sentenza appellata ha condannato la Sintel Italia al
pagamento in favore della BMD, a titolo di residuo corrispettivo dovuto, della somma di euro
91.438,18 oltre interessi legali dalla domanda, nonché di euro 25.072,12 a titolo di risarcimento
danni; nonché, dato atto dell’avvenuto pagamento parziale della somma liquidata a titolo
risarcitorio in corso di giudizio, al pagamento della rivalutazione monetaria liquidata nella
percentuale del 29,16%, ed interessi al tasso annuale del 3% sulla somma ancora dovuta di euro
3.063,80 (differenza tra la somma capitale liquidata e quella non rivalutata oggetto della condanna
di primo grado), con decorrenza e termine come in motivazione.

Per la cassazione di tale sentenza la Sintel Italia ha proposto un ricorso basato su sei motivi cui la
BMD ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
2

transattiva a lire 45.406.000, che l’esponente stava regolarmente pagando; chiedeva quindi il

Con il primo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 808 c.p.c.,
censura la sentenza impugnata per aver escluso la competenza a decidere la controversia del
Collegio Arbitrale previsto dall’art. 17 delraccordo quadro” stipulato tra le parti il 26-3-1994
nell’ambito del quale era stato emesso l’ordine di Sintel del 30-6-1994 accettato da BMD il 1-7-

inadempimenti ed, in particolare, le “cause dell’inadempienza.., ad un Collegio Arbitrale che
opererà secondo la formula dell’arbitrato prevista dall’art. 12 dell’allegato sub A all’accordo
quadro”; invero detto art. 17 prevedeva al capo c) che, nel caso di contrasto sulla cause
dell’inadempienza ed in caso di mancata soluzione delle controversie “…il giudizio finale sarà
demandato ad un collegio arbitrale che opererà secondo la formula dell’arbitrato prevista dall’art.
12 dell’accordo LCP — Sintel”, accordo quest’ultimo richiamato nella premessa del suddetto
“accordo quadro”.

La ricorrente rileva che il giudice di appello, pur avendo riconosciuto che la clausola
compromissoria di cui al predetto art. 17 concerneva il contratto stipulato tra le parti, ha
erroneamente escluso la competenza arbitrale sul presupposto che nella fattispecie si discutesse
esclusivamente in ordine alla eventuale esistenza di un residuo credito vantato dall’a BMD; in
realtà la BMD aveva addebitato all’esponente la responsabilità del fermo dell’ordine n. 3655/1994
in quanto la Sintel non aveva fornito i materiali necessari ad ultimarlo con riferimento alle voci
“amministrativo contabile” e “televisione a circuito chiuso” dell’ordine stesso, mentre la Sintel
aveva dedotto che il fermo dell’ordine era da ricondurre a fatto della BMD, che con lettera del 193-1997 dell’avvocato Pentimalli scritta in nome e per suo conto aveva condizionato la ripresa delle
attività di cui allo stesso ordine al rilascio di determinate garanzie per il pagamento dell’importo
non ancora maturato di lire 323.515.000 oltre IVA ed alla rideterminazione di un compenso per i
costi aggiuntivi dipendenti da un lungo periodo di sospensione dei lavori.
3

1994, ordine dove espressamente si demandava la soluzione delle controversie concernenti

La censura è infondata.

La sentenza impugnata, rilevato che l’art. 17 predetto si limitava a deferire al Collegio Arbitrale
esclusivamente le controversie

“sulle cause dell’inadempienza”

che non fossero state

concordemente risolte, ha ritenuto che nel presente giudizio era in contestazione l’eventuale

soltanto nel giudizio di appello aveva dedotto un inadempimento della BMD, avendo costei
preteso di ottenere garanzie sul pagamento dei futuri crediti ed il rimborso di maggiori oneri
determinati dalla sospensione dei lavori; orbene, premesso che la ricorrenza in fatto dei
presupposti della competenza arbitrale attiene ad una valutazione di merito, si rileva che nella
fattispecie la motivazione resa dalla Corte territoriale, comunque congrua e logica, non è stata
oggetto di specifica censura.

Con il secondo motivo la Sintel Italia, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1965 c.c.,
assume che erroneamente la Corte territoriale ha escluso natura transattiva e, comunque,
efficacia estintiva ed abdicativa del debito dell’esponente al contenuto della lettere della BMD del
19-3-1997 e del 18-1-1999; invero con la prima di tali lettere, inviata dall’avvocato Pentimalli,
avvocato di fiducia della BMD, la controparte aveva quantificato il proprio credito in lire
113.515.000, e nella seconda lettera aveva espressamente dichiarato all’avvocato Buttiglione,
legale della Sintel, di accettare a saldo, stralcio e transazione della somma suindicata la minor
somma di lire 45.406.000, pari al 40% del suddetto importo; d’altronde, considerato che
nell’allegato alla lettera del 18-1-1999 — dichiarazione di BMD al giudice delegato alla procedura di
amministrazione controllata di Sintel — veniva espressamente consentito il ritorno “in bonis” di
Sintel, è evidente che BMD con il pagamento della somma di lire 45.406.000 avesse ritenuto di
definire qualsiasi rapporto con Sintel, non avendo formulato espressa rlserva di chiedere ulteriori
somme.
4

esistenza di un residuo credito dell’appaltatrice, ed ha evidenziato che la Sintel pretestuosamente

La ricorrente sostiene che, qualora si negasse la natura transattiva della lettera del 18-1-1999,
quest’ultima dovrebbe essere interpretata come atto di rinuncia o di abdicazione ad ogni ulteriore
credito.

Con il quarto motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1965 c.c. e

natura transattiva della lettera del 18-1-1999 e dell’efficacia abdicativa della lettera del 19-3-1997,
aggiungendo che tra le due suddette lettere non vi era alcun collegamento, posto che con la prima
veniva precisato il residuo credito di BMD in lire 113.515.000, e con la seconda la BMD si
dichiarava disposta a transigere il residuo credito con il versamento da parte di Sintel del 40%
dell’importo suindicato, come era confermato dalla comunicazione in pari data al giudice delegato
con la quale la BMD aveva dichiarato di aver definito la propria posizione creditoria nei confronti
della Sintel e di consentire al fatto che quest’ultima tornasse “in bonis”.

La Sintel evidenzia che il richiamo della Corte territoriale alla lettera del 19-3-1997, laddove
l’avvocato Pentimalli in nome e per conto della BMD aveva formulato “ogni più ampia riserva sia
per il perdurare dell’inadempimento contrattuale che per il mancato pagamento alla CB! Factor di
Milano della fattura ceduta”, era irrilevante ai fini della valutazione della lettera del 18-1-1999 sia
in quanto si riferiva a circostanze antecedenti di due anni rispetto a tale ultima lettera, sia in
quanto, nell’accettare a stralcio e transazione l’importo di lire 45.406.000, non era stata effettuata
alcuna riserva.

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondate.

La sentenza impugnata ha affermato che nella lettera del 19-3-1997, indirizzata dal legale della
BMD al Commissario Giudiziale della Sintel nonché a quest’ultima, la società appaltatrice aveva
ammesso che il credito inserito nello stato passivo non era del tutto esigibile, essendo stato
5

vizio di motivazione, ripropone la censura già formulata in ordine al mancato riconoscimento della

riconosciuto dalla committente soltanto nel limite del 50% del residuo contrattualmente dovuto,
pari a lire 323.515.000, al netto dei pagamenti ricevuti in corso d’opera; inoltre la BMD, dando
atto di aver emesso fattura per lire 210.000.000 (oltre IVA) poi ceduta alla CBI Factor, aveva
ridotto la pretesa vantata nei confronti della massa alla somma di lire 113.515.000; peraltro aveva

dell’inadempimento contrattuale che per il mancato pagamento alla CB! Factor di Milano della
fattura ceduta”; la Corte territoriale, quindi, ha ritenuto che tale esplicita riserva consentiva di
escludere ogni valenza abdicativa sia alla suddetta lettera sia alla transazione conclusa con il
commissario giudiziale, evidentemente raggiunta sul presupposto che il credito allora esigibile ed
azionabile nei confronti della amministrazione controllata corrispondesse a lire 113.515.000, come
era confermato dal fatto che l’accordo era stato raggiunto mediante definizione di una
percentuale (40%) di quell’ammontare; d’altra parte, ha rilevato sul punto la Corte territoriale, tale
conclusione rimaneva l’unico dato certo circa la portata della suddetta transazione, non essendo
stati prodotti completamente i documenti dai quali ne risultava l’esatto e definitivo tenore.

Orbene, premesso che i motivi in esame sono privi di autosufficienza, non essendo stato in essi
trascritto il contenuto delle due lettere sopra menzionate, deve ritenersi che la valutazione della
suddetta documentazione offerta dal giudice di appello sia frutto di un apprezzamento di fatto
sorretto da congrua e logica motivazione, come tale immune dai generici profili di censura
sollevati in proposito dalla ricorrente; in particolare occorre osservare che l’assunto in ordine alla
natura transattiva della lettera del 18-1-1999 — a prescindere dal rilevare che non sono stati
specificati gli elementi costitutivi delle reciproche concessioni che ai sensi dell’art. 1965 c.c.
avrebbero modificato il rapporto sussistente tra le società contraenti – trascura di considerare il
necessario coordinamento di essa con la precedente lettera del 19-3-1997, posto che la somma di
lire 113.515.000 — in ordine alla quale fu raggiunto l’accordo nel senso di un consenso della
6

concluso evidenziando che “la nostra assistita formula ogni più ampia riserva sia per il perdurare

creditrice ad ottenere il 40% di tale importo — corrispondeva all’ammontare del credito
determinato nella lettera del 19-3-1997 sopra richiamata e soggetto ad espressa riserva in caso di
mancato pagamento della fattura di lire 210.000.000 ceduta alla CBI Factor, e dunque l’indicazione
della suddetta somma di lire 113.515.000 era riconducibile ad una valutazione realistica sulle

amministrazione controllata, senza ulteriori implicazioni in ordine ad una volontà transattiva nei
termini prospettati dalla ricorrente; del pari la pretesa rinuncia ad una parte del proprio credito
attribuita dalla Sintel alla lettera della BMD del 19-3-1997, laddove era stato ridotto detto credito
nei confronti della massa a lire 113.515.000, si pone in insanabile contrasto con l’espressa riserva
che accompagnava detta riduzione.

Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1373 e
1453 c.c., censura la sentenza impugnata per non aver saputo valutare l’effettivo tenore della
lettera del 19-3-1997 inviata dall’avvocato Pentimalli al Commissario Giudiziale di Sintel ed a
quest’ultima; premesso che con tale lettera “La BMD, pertanto, provvederà al completamento dei
lavori soltanto dopo che la Sintel avrà fornito tutti i materiali, hardware e software, per contratto a
suo carico, e avrà fornito idonea garanzia per il pagamento dell’importo non ancora maturato di
lire 323.515.000, oltre IVA, e sarà stato definito il nostro compenso per i costi aggiuntivi dipendenti
dal lungo periodo di sospensione dei lavori”, la Sintel rileva che da questa lettera risultava una
espressa richiesta di BMD di modificare le pattuizioni intercorse, circostanza che aveva portato al
mancato completamento delle opere contrattualmente previste per fatto e volontà ad essa
riconducibile, con la conseguenza che BMD non poteva avanzare nei confronti di Sintel alcuna
richiesta risarcitoria.

Il motivo è inammissibile.

7

concrete possibilità di realizzare la propria pretesa creditoria nell’ambito della procedura di

La Corte territoriale ha affermato che la Sintel per la prima volta nel giudizio di secondo grado
aveva attribuito alla BMD la responsabilità per il mancato completamento dell’esecuzione del
contratto per le sue pretese di ottenere garanzie sul pagamento dei futuri crediti ed il rimborso dei
maggiori oneri determinati dalla sospensione dei lavori; infatti nella comparsa di costituzione

inadempimento, essendosi limitata ad eccepire l’avvenuta transazione circa l’intero ammontare
dei crediti dell’appaltatrice, ed a menzionare il contenuto della lettera del 19-3-1997 soltanto per
evidenziare che la stessa società attrice considerava esauriti i rapporti contrattuali e non ancora
maturati gli ulteriori crediti per i quali chiedeva garanzie.

Inoltre il giudice di appello ha escluso la sussistenza della prova del fatto che la Sintel avesse
comunque mai addebitato alla BMD presunti inadempimenti contrattuali secondo le modalità di
contestazione in forma scritta prescritte dal contratto del 1-7-2004 stipulato tra le parti.

Orbene, premesso che la statuizione in ordine alla novità della questione oggetto del motivo in
esame non è stata censurata in questa sede, ne consegue l’inammissibilità del motivo stesso per
difetto di interesse, in quanto la sua eventuale fondatezza non potrebbe comunque condurre alla
cassazione della decisione impugnata, fondata su distinte

“rationes decidendi”, ciascuna

autonomamente idonea a sorreggerla sul piano logico e giuridico

Con il quinto motivo la ricorrente, denunciando insufficiente e contraddittoria motivazione, rileva
che erroneamente il giudice di appello ha accolto la doglianza di BMD nella parte in cui
quest’ultima aveva considerato illogiche le conclusioni del CTU circa l’ammontare delle opere non
eseguite da parte della stessa BMD, avendo ritenuto erroneamente che il compenso contrattuale
per l’analisi e la progettazione era pari a lire 240.186.000, e quello per lo sviluppo ammontava a
.

lire 133.437.000.
8

depositata nel giudizio di primo grado la Sintel non aveva mai proposto alcuna eccezione di

Sotto un primo profilo la Sintel afferma che a pag. 19 delle relazione peritale risultavano non
essere state eseguite le parti relative al software amministrativo — contabile (non sviluppato e
neppure oggetto di progettazione o analisi) ed il software per la gestione della TV a circuito chiuso,
cosicché il prezzo complessivo delle opere non eseguite ammontava a lire 386.652.900 (ovvero lire

circuito chiuso).

La ricorrente inoltre evidenzia che la Corte territoriale non ha minimamente considerato quanto
affermato dalla stessa BMD alla pagina 2 dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo
grado, laddove era stata dedotta la mancata realizzazione, da parte sua, della voce

“amministrativo — contabile” nonché di quella relativa “all’apparato televisione a circuito chiuso”.

La censura è infondata.

li convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine all’ammontare delle opere contrattuali
non eseguite è awalorato anzitutto dalla considerazione che la Sintel nella lettera del 27-10-1995,
dopo essersi riservata di comunicare eventuali differenze derivanti da verifiche definitive per parti
del lavoro “non consegnate o non valutate”, non aveva poi fornito, neppure nel presente giudizio,
indicazioni su parti conteggiate ma non consegnate, cosicché nessuna posta a suo debito poteva
essere defalcata dalla misura minima del credito che essa aveva riconosciuto alla fornitrice.

Inoltre acquisto rilievo decisivo al riguardo l’ulteriore affermazione del giudice di appello secondo
cui l’avvenuto sviluppo del software tecnologico e di sicurezza relativo all’intero sistema di
gestione dei parcheggi presupponeva l’avvenuta analisi e, almeno in via generale, la progettazione
della parte amministrativa e contabile, per le strette interconnessioni che derivavano dalla unicità
del software gestionale, e che tali interconnessioni erano evincibili da diversi punti della relazione
di analisi progettuale presentata dalla BMD; tali affermazioni, invero, non oggetto di alcun profilo
9

373.623.000 per il software amministrativo — contabile e lire 13.029.900 per il servizio della TV a

di censura, sono del tutto sufficienti a sorreggere la “ratio decidendi” della statuizione oggetto del
motivo in esame.

Con il sesto motivo la Sintel, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1373 e 1453 c.c.,
assume che erroneamente il giudice di appello ha liquidato in favore della BMD, a titolo di

recesso e/o inadempimento contrattuale alla pretesa di BMD enunciata nella lettera del 19-3-1997
di imporre alla esponente, per la prosecuzione del contratto, nuove pattuizioni (ovvero il rilascio di
garanzie per il pagamento dell’importo non ancora maturato di lire 323.515.000 oltre IVA e la
rideterminazione di un compenso per i costi aggiuntivi dipendenti dal lungo periodo di
sospensione dei lavori).

.

La censura è infondata.

La sentenza impugnata, nel determinare in euro 25.072,12 il risarcimento del danno da lucro
cessante richiesto dalla BMD a causa del mancato guadagno sulla parte di contratto non eseguita,
ha correttamente fatto discendere tale conseguenza dal già richiamato rilievo in ordine alla tardiva
deduzione in appello da parte della Sintel di un inadempimento della BMD, e dal contrasto di tale
preteso inadempimento con l’ammissione della stessa Sintel della sua palese impossibilità di
adempiere alle proprie obbligazioni, impossibilità poi attribuita nel giudizio di appello
all’inadempimento e poi al fallimento della committente Linea Consulting Park.

In definitiva il ricorso deve essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte
,

10

risarcimento danno da lucro cessante, la somma di euro 25.072,12, non avendo attribuito valore di

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di euro 200,00 per spese e di euro
4.500,00 per compensi.

Il Precpn\te

Così deciso in Roma il 2-4-2014

11

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA