Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12691 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. III, 25/05/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 25/05/2010), n.12691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 194-2006 proposto da:

COMUNE DI ROMA (OMISSIS) in persona del Sindaco On. V.

W., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE

21 (AVVOCATURA COMUNALE), presso lo studio dell’avvocato FRIGENTI

GUGLIELMO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.C.M., (OMISSIS), M.P.

(OMISSIS);

– intimati –

sul ricorso 3541-2006 proposto da:

C.C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

VILLA GRAZIOLI 5, presso lo studio dell’avvocato TONACHELLA AMEDEO,

che la rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, M.P.;

– intimati –

sul ricorso 4076-2006 proposto da:

M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA SS.

APOSTOLI 81, presso lo studio dell’avvocato FERMANELLI MASSIMO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRATTALI CLEMENTI

MASSIMO giusta delega in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, C.C.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4000/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,PRIMA

SEZIONE CIVILE,emessa il 19/4/2005, depositata il 26/09/2005 R.G. N.

5694/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato GUGLIELMO FRIGENTI;

udito l’Avvocato FRANCESCO CAFFARELLI per delega dell’avvocato

MASSIMO FRATTALI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

e incidentale ” M.”, assorbito l’incidentale ” C.”.

 

Fatto

IN FATTO

C.M. convenne in giudizio dinanzi al tribunale di Roma il comune della stessa città, chiedendo il risarcimento dei danni per le lesioni riportate da sè medesima e dal figlio in conseguenza dello sbandamento dell’auto da lei condotta, causato da una buca apertasi nella carreggiata lungo la quale viaggiava.

Il comune, nel costituirsi, chiese di chiamare in causa M. P., titolare dell’impresa addetta al servizio manutenzione della strada.

Il giudice di primo grado respinse la domanda.

L’impugnazione proposta dalla C. fu accolta dalla corte di appello di Roma che, ritenuto il concorso di colpa dell’appellante nella misura del 50%, condannò l’ente territoriale, e per esso il M. in manleva, al risarcimento dei danni subiti dall’attrice.

La sentenza è stata impugnata dal comune di Roma con ricorso per cassazione sorretto da 2 motivi.

Resistono con controricorso corredato di ricorso incidentale tanto la C. che il M..

Diritto

IN DIRITTO

Deve essere disposta la riunione dei ricorsi, principale e incidentali, sì come proposti avverso la medesima sentenza.

Il ricorso principale è infondato.

Va premesso che il thema decidendum sottoposto all’esame di questa corte regolatrice deve essere necessariamente circoscritto entro il perimetro delimitato dalle parti in sede di giudizio di merito, e costituito dalla affermata violazione dell’art. 2043 c.c. sotto il profilo della pretesa esistenza di una insidia stradale non evitabile nè prevedibile – nonostante la giurisprudenza di questa corte abbia da tempo ricondotto la responsabilità per omessa o insufficiente manutenzione delle strade nell’alveo di cui all’art. 2051 c.c..

Con il primo motivo, si denuncia violazione delle norme in materia di responsabilità e, in particolare, dell’art. 2043 c.c. – mancanza dei requisiti di insidia e trabocchetto – Mancanza dei requisiti della inevitabilità e imprevedibilità – motivazione erronea e insufficiente.

Il motivo è privo di pregio.

Esso si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto che la buca, non rilevabile nella sua reale entità a debita distanza a causa dell’acqua piovana che la riempiva, costituisse un’insidia e un pericolo occulto.

Il convincimento del giudice di merito, scevro da vizi logico- giuridici, costituisce accertamento di fatto come tale incensurabile in questa sede.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 2043 c.c.;

motivazione contraddittoria – totale assenza di nesso causale.

Il motivo è infondato.

Anche con riferimento al nesso etnologico, sì come ricostruito dalla corte capitolina, tra l’evento “statico” costituito dalla presenza di una buca ritenuta, a ragione, costituire insidia non evitabile, e l’evento “dinamico” costituito dallo sbandamento dell’auto cui ebbe a concorrere la velocità alquanto elevata tenuta dalla conducente, la sentenza oggi impugnata si sottrae alle censure mosse dall’ente ricorrente, avendo il giudice del merito congruamente ed esaurientemente motivato in ordine alla ritenuta sinergia causale tra i fatti, quantificando, come in suo potere, del tutto correttamente il concorso di colpa della C., senza che questo, peraltro, assurgesse, come opinato dalla difesa del comune, a fatto successivo di per sè solo idoneo a spezzare il nesso tra l’insidia e l’evento dinamico di danno.

Le medesime considerazioni valgono, di conseguenza, ad escludere la bontà delle argomentazioni svolte con il ricorso incidentale dalla resistente C., che, lamentando a sua volta un vizio di motivazione della sentenza impugnata, chiede a questa corte una inammissibile rivisitazione e rivalutazione di circostanze di fatto (la velocità tenuta in occasione del sinistro) ormai definitivamente e correttamente acclarate in sede di giudizio di merito.

Va del pari rigettato il ricorso incidentale dell’appaltatore M. che, in spregio al principio di autosufficienza del ricorso, lamenta l’omesso esame di un documento decisivo del quale omette però di riportare non solo l’integrale contenuto (non essendo, all’uopo, sufficiente il mero riferimento “di secondo grado” contenuto nel ricorso), ma pretermette altresì di evidenziare in quale fase del giudizio di primo grado esso sia stato tempestivamente allegato e illegittimamente disatteso, come pure omette di riportare le parti rilevanti del capitolato di appalto di cui lamenta la violazione con il secondo motivo di ricorso incidentale.

Le spese del giudizio di cassazione possono esser interamente compensate, attesa la reciproca soccombenza delle parti in causa.

PQM

La corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

 

 

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