Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12691 del 20/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 20/06/2016, (ud. 16/03/2016, dep. 20/06/2016), n.12691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18497/2013 proposto da:

I.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA FILIPPO EREDIA 12, presso lo studio dell’avvocato CARLO TESTA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELVIO FRONZA

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B TIMBER SCARL, in persona del legale rappresentante Sig. B.

A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P.L. DA

PALESTRINA 47, presso lo studio dell’avvocato RINALDO GEREMIA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCA DUTTO;

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 86/2013 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 27/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato PINELLI per delega orale;

udito l’Avvocato GEREMIA RINALDO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rinvio a N.R. per la

produzione dell’atto di rinuncia in originale.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che è stata depositata in udienza copia informale dell’atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dalla ricorrente I.R. e dal suo difensore, avv. Carlo Testa, nonchè, per accettazione, dalla B Timber s.c.a r.l e dal difensore di quest’ultima, avv. Rinaldo Geremia;

viste le conclusioni del P.G. che ha chiesto il rinvio a nuovo ruolo per la produzione dell’atto di rinuncia all’originale;

ritenuto di rinviare a nuovo molo la causa per il deposito del detto atto in originale.

PQM

rinvia la causa a nuovo ruolo per il deposito dell’atto di rinuncia al ricorso in originale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2016

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