Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12691 del 19/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 12691 Anno 2015
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

SENTENZA

sul ricorso 5920-2012 proposto da:
BRUNELLI MASSIMILIANO BRNMSM71S21H501V, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE DEI PARIOLI 74-C, presso lo
studio dell’avvocato MARCO SEGATORI, che lo
rappresenta e difende giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

ALLEANZA TORO SPA , MANGANIELLO CARMELA;
– intimate nonchè contro

Data pubblicazione: 19/06/2015

GBS SCPA 07833760015 quale mandataria e procuratrice
di ALLEANZA TORO SPA, in persona dei sigg.ri MARCO
HUGUENEY RICCO’ e FRANCESCO CAPUANO, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso
lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, che la

del Dott. Notaio LORENZO STUCCHI in LODI del
15/06/2012 REP. N. 185701;
– resistente con procura

avverso la sentenza n. 89/2011 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 01/02/2011 R.G.N. 204/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

18/03/2015

dal

Consigliere

Dott.

GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l’Avvocato GIUSEPPE FADDA per delega;
udito l’Avvocato GIANMARCO SPANI che non si presenta
alla discussione pur avendo depositato delega
dell’Avvocato MARCO VINCENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

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rappresenta e difende giusta procura speciale notarile

Svolgimento del processo
l.- Massimiliano Brunelli propose appello avverso la sentenza

del Tribunale di Roma che aveva rigettato la domanda da lui
avanzata nei confronti di Carmela Manganiello e della Lloyd
Italico Assicurazioni Spa, per ottenere il risarcimento dei

bre 1998, mentre percorreva, alla guida del moto Yamaha di sua
proprietà, la via Appia Pignatelli, ed era stato ivi investito, in prossimità di un incrocio, dalla Renault Clio di proprietà della Manganiello e da lei condotta, assicurata per la
RCA con la predetta compagnia, proveniente dall’opposto senso
di marcia. Con la stessa sentenza il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta, che aveva concluso un accordo transattivo in corso di causa.
2.- La Corte d’appello di Roma, con sentenza pubblicata il 1 0
febbraio 2011, ha rigettato l’appello ed ha condannato
l’appellante al pagamento delle spese del grado in favore della costituita Toro Assicurazioni Spa (già Lloyd Italico Assicurazioni Spa).
3.- Avverso la sentenza, Massimiliano Brunelli propone ricorso, affidato a tre motivi.
Gli intimati non si sono difesi.
La GBS s.c.p.a., quale procuratrice e mandataria di Alleanza
Toro s.p.a., ha depositato procura speciale notarile per par-

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danni sofferti per l’incidente occorsogli in Roma il 29 otto-

tecipare alla discussione orale, ma l’avvocato della parte non
si è presentato all’udienza.
Motivi della decisione
l.- Col primo motivo è dedotto il vizio di insufficiente, il-

logica e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360

nammissibilità del primo motivo di appello>>.
Il ricorrente dichiara, in primo luogo, di voler censurare
siffatta statuizione che la Corte d’Appello ha pronunciato ai
sensi dell’art. 342 cod. proc. civ. reputando il motivo di
gravame

«mancante del requisito della specificità richiesto

dall’art. 342 c.p.c.>>.
Con riferimento a questa censura il motivo di ricorso è inammissibile perché lamenta un vizio di motivazione laddove avrebbe dovuto essere denunciata la violazione dell’art. 342
cod. proc. civ..
2-Peraltro, il ricorrente aggiunge censure volte a contestare
la ricostruzione fattuale comunque emergente dalla sentenza
del giudice d’appello.
La Corte d’Appello ha ritenuto che l’affermazione del Tribunale di esclusiva responsabilità del sinistro in capo al motociclista fosse fondata non tanto sull’individuazione del punto
di scontro nella corsia di pertinenza dell’autovettura (che la
Corte stessa ha riconosciuto essere stato frutto di un
«fraintendimento» da parte del Tribunale) quanto sulla cir-

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n. 5 cod. proc. civ., << relativamente alla statuizione di i- costanza che il motociclista non avesse tenuto rigorosamente la destra della propria carreggiata, come disposto dall'art. 143 del codice della strada, <>;

ha altresì ritenuto che l’atto di

appello non avesse indicato gli elementi di fatto in base ai

dell’autovettura antagonista, avrebbe effettuato una manovra
di svolta a sinistra tagliando la strada al motociclo; ha, infine, ritenuto che la sentenza di primo grado non contenesse
affatto, come sostenuto dall’appellante,

«una apodittica af-

fermazione dell’eccessiva velocità del motociclo>>,

ma

l’avesse desunta dalla lunghezza delle tracce di frenata risultanti dal verbale dei vigili urbani, senza che il dato fosse stato smentito con l’atto di appello. Ha concluso ritenendo
che l’appellante non avesse adeguatamente censurato la ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale
il sinistro aveva avuto luogo per esclusiva responsabilità del
Brunelli

«per avere questi intrapreso l’attraversamento

dell’incrocio senza mantenere la destra della carreggiata ed a
velocità eccessiva>>.
2.1.

Col motivo in esame il ricorrente sostiene di avere in-

vece adeguatamente censurato la sentenza di primo grado, evidenziando come il primo giudice avesse frainteso
un’affermazione dell’atto di citazione, reputando, contrariamente al vero, che lo stesso attore avesse confessato che

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quali ritenere provato che la Manganiello, alla guida

l’incidente era avvenuto sulla corsia di pertinenza dell’auto,
e di avere comunque dedotto che, a tutto voler concedere, la
violazione dell’obbligo di tenere la destra, non avrebbe potuto essere ritenuta causa esclusiva dell’incidente, avendo la
controparte effettuato una manovra di svolta a sinistra senza

avrebbe congruamente motivato su queste sue censure.
2.2.-

Dalla sentenza risulta che la Corte ha affrontato

l’esame di ciascuna delle censure dell’appellante. Ha espressamente escluso che vi fossero elementi di prova idonei a comprovare la ricostruzione dei fatti sostenuti dall’appellante,
in punto di improvvisa svolta a sinistra da parte della conducente della Renault. Ha così avallato una ricostruzione delle
condotte di guida che, per necessità logica, presuppone che
fosse stato il conducente del ciclomotore a non tenere rigorosamente la destra (a prescindere, quindi, dall’erronea lettura
dell’atto di citazione compiuta dal Tribunale), senza che fosse imputabile all’autovettura antagonista una condotta di guida colpevole (tagliando la strada al motociclo, per compimento
irregolare della manovra di svolta o per il mancato rispetto
dell’obbligo di precedenza).
2.3.-

Nel ricorso, oltre ad insistere sull’erronea lettura

dell’atto di citazione da parte del Tribunale, al fine di
smentire detta ricostruzione, il ricorrente si basa sulle dichiarazioni rilasciate dalle parti agli agenti della Polizia

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concedere la precedenza. Sostiene che il secondo giudice non

Municipale intervenuti

(raccolte nel verbale di inci-

in loco

dente) ed sul grafico di sinistro disegnato nel medesimo documento.
E’ evidente come, ripercorrendo il tenore delle une e dando
una propria lettura dell’altro, il motivo involga un accerta-

sull’interpretazione di risultanze probatorie che il giudice
d’appello mostra di avere comunque apprezzato. Per di più, esse, per come riportate in ricorso, risultano tali da non evidenziare elementi di fatto decisivi, del tutto incompatibili
con la ricostruzione operata dai giudici di merito (non essendo certo tale il solo fatto che il punto d’urto fosse entro la
corsia di marcia della moto; altrettanto equivoca, in senso
favorevole al ricorrente, è la dichiarazione della Manganiello, secondo cui il semaforo dal suo lato sarebbe stato acceso
sul giallo, poiché utile a riscontrare, in senso invece a lui
sfavorevole, l’affermazione del primo giudice, riportata dal
secondo, per cui il Brunelli aveva impegnato l’area
dell’incrocio <<... quando dalla sua parte il semaforo segnava via impedita» ). 2.4.- Analogamente è a dirsi per la valutazione espressa dal primo giudice, e ribadita dalla Corte d'Appello, in punto di velocità della motocicletta, giudicata eccessiva. Il ricorrente sostiene di aver evidenziato con l'atto di appello che non di tracce di frenata si sarebbe trattato bensì 7 mento di fatto demandato al giudice di merito e ritorni di tracce di scarrocciamento della moto dopo l'urto. Tuttavia, non risulta dalla parte dell'atto di appello riportata in ricorso la specifica confutazione dell'idoneità di dette tracce a provare la velocità del motoveicolo, fatto salvo un cenno alla «nota legge cinematica>> ed alla mancata elevazione del-

rico del motociclista da parte degli agenti della Polizia Municipale. Si tratta di elementi entrambi ricadenti nell’ambito
dell’apprezzamento in fatto riservato al giudice del merito.
2.5.-

Segue a tutto quanto sin qui detto l’inammissibilità

delle censure di vizio di motivazione contenute nel primo motivo, atteso che il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione
ai sensi dell’art. 360 cod.proc.civ., comma l, n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia
riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili
d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione; tali
vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice di
merito individuare le fonti del proprio convincimento e valutare le prove, mentre alla Corte di Cassazione non è conferito

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la corrispondente contravvenzione al codice della strada a ca-

il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito
della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e
la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti (così, tra le tante, Cass. n.

n. 91/14, Cass. n. 25332/14).
3.

Col secondo motivo di ricorso è denunciato il vizio di in-

sufficiente, illogica ed errata motivazione ai sensi dell’art.
360 n.5 cod. proc. civ.,

«relativamente alla statuizione di

infondatezza del secondo e del terzo motivo di appello».

Il

ricorrente censura il rigetto dei motivi di gravame con i quali aveva fatto valere la mancata risposta all’interrogatorio
formale da parte della Manganiello e l’assunzione di responsabilità da parte sua nell’atto di transazione concluso con la
compagnia di assicurazione.
3.1.

La Corte d’Appello ha deciso le questioni di diritto in

modo conforme alla giurisprudenza della Corte.
In

particolare,

alla

quanto

mancata

risposta

all’interrogatorio formale, ha richiamato la giurisprudenza
per cui la sentenza nella quale il giudice ometta di prendere
in considerazione la mancata risposta all’interrogatorio formale non è affetta da vizio di motivazione, atteso che l’art.
232 cod. proc. civ., a differenza dell’effetto automatico di
ficta confessio ricollegato a tale vicenda dall’abrogato art.

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15489/07; cfr. anche, Cass. n. 42/09, n. 16499/09, Cass. ord.

218 del precedente codice di rito, riconnette a tale comportamento della parte soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa
tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio “valutato ogni

rientrando nell’ambito del potere discrezionale del giudice
stesso, non è suscettibile di censure in sede di legittimità
(così Cass. n. 20740/09 e n. 15383/10, richiamate in sentenza,
nonché di recente ord. n. 19833/14).
3.2.- Quanto alla pretesa equivalenza alla confessione delle

ammissioni contenute nell’atto di transazione, ha richiamato
la giurisprudenza per la quale il riconoscimento di un fatto a
sé sfavorevole e favorevole all’altra parte non ha natura confessoria, per mancanza di

animus confitendi,

ove costituisca

l’oggetto di una delle reciproche concessioni di un contratto
di transazione, poiché non integra una dichiarazione di scienza che sia fine a se stessa, ma s’inserisce nel contenuto del
contratto transattivo ed è strumentale rispetto al raggiungimento dello scopo di questo, il che fa venir meno, nella rappresentazione interna che l’autore si forma della propria dichiarazione, la basilare caratteristica che alle confessioni
conferisce forza probante (così Cass. n. 712/97, n. 11363/02
citate in sentenza). Senza che questa giurisprudenza trovi
smentita nell’orientamento per il quale nel contenuto comples-

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altro elemento di prova”), onde l’esercizio di tale facoltà,

sivo di una proposta transattiva o di una transazione può distinguersi anche un momento accertativo della situazione di
fatto preesistente, e in tal caso le relative dichiarazioni di
scienza hanno valore confessorio, a condizione, tuttavia, che
esse abbiano per oggetto la ricognizione di situazioni fattua-

facti

sub specie

(quali un preesistente negozio, un contratto, una pro-

messa ecc.), e non già valutazioni giuridiche (così Cass. n.
19883/05, n. 3033/09). Poiché non si ha motivo di discostarsi
dai precedenti richiamati, e nel caso di specie si è trattato
di omesso interrogatorio formale e di transazione sulla valutazione della percentuale di responsabilità riconosciuta a
proprio carico dalla Manganiello, il motivo in esame va rigettato.
4.- Col terzo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione
sul rigetto del quinto motivo di appello e violazione
dell’art. 2054, comma secondo, cod. civ.
Il ricorrente sostiene che l’errore in cui sarebbe incorso il
giudice d’appello consisterebbe nell’avere affermato che il
materiale istruttorio ha consentito al Tribunale di ricostruire la reale dinamica del sinistro, mentre, a detta del ricorrente, non vi sarebbe stato alcun elemento da cui desumere la
concorrente sua responsabilità ed, a maggior ragione, la sua
colpa prevalente ed esclusiva. Ritorna quindi, punto per punto, sulle argomentazioni svolte nel primo motivo di ricorso.

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li o di situazioni giuridiche considerate, però,

Escluso, per quanto detto trattando di questo motivo, che
l’attribuzione di responsabilità esclusiva al Brunelli sia erronea ed arbitraria, come da questi sostenuto, ed escluso altresì che sia erronea la mancata individuazione di una condotta colpevole in capo alla conducente dell’auto antagonista, è

dell’operatività della presunzione dell’art. 2054, comma secondo, cod. civ.
Va infatti ribadito che in tema di circolazione stradale, la
presunzione di cui al secondo comma dell’art. 2054 cod. civ.
ha carattere sussidiario ed opera solo quando non sia possibile in concreto accertare le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione dell’evento dannoso (cfr. Cass. n.
10304/09, nonché Cass. n. 9528/12 e ord. n. 21130/13).
In conclusione il ricorso va rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione perché gli intimati non si sono difesi.
Per questi motivi

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2015.

corretta l’esclusione, da parte della Corte d’Appello,

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