Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12691 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. I, 12/05/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 12/05/2021), n.12691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 707-2019 r.g. proposto da:

J.J., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Martino

Benzoni, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Udine

via Giusto Muratti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro, rappresentato e difeso, ex

lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è elettivamente domiciliato;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Trieste, depositato in data

28.11.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/2/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Trieste ha respinto la domanda di protezione internazionale ed umanitaria avanzata da J.J., cittadino del (OMISSIS), dopo il diniego di tutela da parte della locale commissione territoriale, confermando, pertanto, il provvedimento reso in sede amministrativa.

Il tribunale ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato a (OMISSIS), di non provenire dal (OMISSIS) e di professare la religione (OMISSIS); ii) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese in seguito ad un attentato subito per mano di un musulmano causato da un diverbio per l’acquisto di una automobile e perchè non si sentiva tutelato dalle forze dell’ordine (OMISSIS) che proteggevano solo i cittadini di fede (OMISSIS) e non già i (OMISSIS).

Il tribunale ha ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, sub D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto che non risultava attendibile neanche in relazione alla dichiarata regione di provenienza ((OMISSIS)) e perchè comunque la vicenda narrata aveva connotati privatistici e non rientrava nel paradigma applicativo dell’invocata protezione internazionale; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito al (OMISSIS), stato di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, perchè il ricorrente non aveva dimostrato una condizione di soggetto vulnerabile.

2. Il decreto, pubblicato il 28.11.2018, è stato impugnato da J.J. con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, cui il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 8. Si duole il ricorrente del mancato integrale deposito da parte della commissione territoriale della documentazione già acquisita nella fase amministrativa.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 9, in ordine alla mancata acquisizione di fonti informative sul tema specifico della persecuzione delle minoranze religiose in (OMISSIS).

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14 anche in relazione alla valutazione di credibilità in ordine alla dichiarata provenienza dalla regione (OMISSIS) del (OMISSIS), zona di guerra e di scontri di matrice religiosa.

4. Il quarto mezzo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, erronea a falsa applicazione di norme di diritto di cui all’art. 16 Direttiva 32/2013/UE, con conseguente nullità della decisione.

5. Con un quinto motivo il ricorrente articola, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di omessa valutazione in ordine alla provenienza del ricorrente per come documentata.

6. Il sesto mezzo declina vizio di omessa valutazione della domanda di protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

7. Il ricorso è inammissibile.

7.1 Il primo motivo è inammissibile.

7.1.1 Sul punto, è utile ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019; Sez. L, Ordinanza n. 27 del 03/01/2020). Va aggiunto che, sempre secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (cfr. anche Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 29093 del 13/11/2018), i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza.

1.1.2 Ciò posto, il motivo si presenta formulato in modo del tutto generico per non aver neanche indicato in quale atto processuale l’odierno ricorrente avesse richiesto, nel corso del giudizio di merito, l’integrazione documentale di cui oggi si lamenta l’omissione, non avendo neanche specificato la decisività dei documenti di cui si deduce il mancato deposito da parte della commissione territoriale ai fini della decisione sulle domande di protezione internazionale avanzate dal ricorrente.

La doglianza è dunque inammissibile per evidente difetto di specificità e di autosufficienza.

7.1.3 Sotto altro profilo, va ulteriormente osservato che la discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c., l’esibizione di un documento richiede innanzi tutto che lo stesso sia sufficientemente individuato, non potendo sopperire all’inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 e 94 disp. att. c.p.c. e deve essere supportata da un’idonea motivazione, anche in considerazione del più generale dovere di cui all’art. 111 Cost., comma 6, saldandosi tale discrezionalità con il giudizio di necessità dell’acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto (Cass. n. 13533 del 20/06/2011). Nel caso di specie, in disparte l’evidente circostanza che la parte avrebbe potuto procedere direttamente alla produzione della documentazione ritenuta rilevante, non solo non risulta che la istanza sia stata formalizzata ex art. 210 c.p.c., ma la censura appare del tutto astratta poichè non illustra quale concreta decisività avrebbe potuto avere (così, anche Cass. 3022/2019).

7.2 Il secondo motivo è inammissibile.

7.2.3 Rileva il Collegio che, come ancora recentemente chiarito da Cass. n. 16295/2018, in tema di valutazione della credibilità soggettiva del richiedente e di esercizio, da parte del giudice, dei propri poteri istruttori officiosi rispetto al contesto sociale, politico e ordinamentale del Paese di provenienza del primo, la valutazione del giudice deve prendere le mosse da una versione precisa e credibile, benchè sfornita di prova (perchè non reperibile o non richiedibile), della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è indispensabile perchè il giudice debba dispiegare il suo intervento istruttorio ed informativo officioso sulla situazione persecutoria addotta nel Paese di origine (cfr. Cass. nn. 21668/2015 e 5224/2013). Principio affatto analogo è stato, peraltro, ribadito dalle più recenti Cass. nn. 17850/2018 e 32028/2018. Infatti, le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non richiedono un approfondimento istruttorio officioso, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (cfr. Cass. n. 16295/2018; Cass. n. 7333/2015). Ad avviso di questa Corte, peraltro, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati…” deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale, non potendo, per contro, addebitarsi la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione, riferita a circostanze non dedotte.

Nella specie, il Tribunale triestino ha espresso un giudizio negativo sulla credibilità del richiedente (cfr., amplius, fol. 4 del decreto impugnato) sulla base di elementi ritenuti rilevatori dell’inverosimiglianza ed incoerenza della sua narrazione, in maniera del tutto conforme ai parametri cui l’autorità amministrativa e, in sede di ricorso, quella giurisdizionale, sono tenute ad attenersi, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

Si tratta, come appare evidente, di accertamenti in fatto, che non possono essere in questa sede messi in discussione se non denunciando, ove ne ricorrano i presupposti (qui, invece, insussistenti), del vizio di omesso esame ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. nel testo introdotto dal D.L. n. 683 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (applicabile ratione temporis) come delimitato, quanto al suo concreto perimetro applicativo, da Cass., SU, n. 8053 del 2014.

7.3 Il terzo motivo è inammissibile.

7.3.1 Sul punto, giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019). Più precisamente, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. sempre, Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019).

Orbene, osserva la Corte come, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, la parte ricorrente pretenda, ora, un’inammissibile rivalutazione del contenuto delle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente e del giudizio di complessiva attendibilità di quest’ultimo, profilo che è irricevibile in questo giudizio di legittimità perchè non dedotto nel senso sopra chiarito e perchè comunque rivolto ad uno scrutinio di merito delle dichiarazioni che invece è inibito al giudice di legittimità.

7.4 Il quarto motivo è anch’esso inammissibile.

7.4.1 In ordine alla dedotta questione dell’audizione e della violazione della modalità di formazione della prova nel contraddittorio processuale, giova ricordare che, secondo un orientamento espresso recentemente da questa Corte (cui anche questo Collegio intende fornire continuità applicativa, condividendone le ragioni), in riferimento alla mancata audizione del richiedente in sede giurisdizionale in caso di procedimento D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis “nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile” (Sez. 1, Sentenza n. 21584 del 07/10/2020; in senso conforme, anche Sez. 1, Sentenza n. 22049 del 13/10/2020, secondo cui verbatim “il corredo esplicativo dell’istanza di audizione deve risultare anche dal ricorso per cassazione, in prospettiva di autosufficienza; in particolare il ricorso, col quale si assuma violata l’istanza di audizione, implica che sia soddisfatto da parte del ricorrente l’onere di specificità della censura, con indicazione puntuale dei fatti a suo tempo dedotti a fondamento di quell’istanza”).

7.4.2 Ciò posto, la doglianza articolata dal ricorrente sul punto qui in discussione è inammissibile perchè le censure articolate dal ricorrente si presentano formulate in modo del tutto generico e dunque irricevibile, non avendo il richiedente spiegato e specificato, nel presente ricorso per cassazione, i fatti a suo tempo dedotti a fondamento dell’istanza di audizione avanzata innanzi ai giudici del merito e non avendo neanche dedotto la rilevanza ed utilità del predetto mezzo istruttorio.

A ciò va aggiunto che nel caso in esame si è proceduto alla audizione giudiziale del ricorrente e che pertanto la dedotta violazione di legge non è neanche astrattamente prospettabile, non potendosi dare rilievo a contestazioni sulle modalità di acquisizione della prova formulate in modo generico e senza specificare in che modo tali modalità abbiano determinato un vulnus alle prerogative difensive del richiedente.

7.4.3 Nel resto la censura si compone solo di generiche osservazioni sulla violazione dei principi regolatori della formazione della prova nel contraddittorio processuale, senza alcuna censura alle rationes decidendi del provvedimento impugnato.

7.5 Il quinto motivo è inammissibile.

7.5.1 Si avanza in primis un’irricevibile istanza di rivalutazione del contenuto dei documenti attestanti la provenienza del ricorrente, documenti già scrutinati dai giudici del merito e ritenuti, con valutazione in fatto, non genuini e dunque inattendibili.

Sul punto è utile ricordare che, in tema di ricorso per cassazione, la deduzione avente ad oggetto la persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione ed è, pertanto, inammissibile ove trovi applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione novellata dal D.L. n. 83 del 2012, conv., con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012 (Sez. 6 5, Ordinanza n. 11863 del 15/05/2018).

Ne consegue l’inammissibilità della censura così formulata.

7.5.2 Nel resto la censura prospetta a questa Corte una valutazione in fatto sulla situazione di pericolosità interna del (OMISSIS), al fine di un nuovo scrutinio sui presupposti applicativi dell’invocata protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, scrutinio già correttamente svolto dal tribunale tramite consultazione di fonti informative internazionali e non più censurabile in questo contesto decisorio, se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

7.6 Il sesto mezzo – declinato in riferimento al diniego della richiesta protezione umanitaria – è inammissibile perchè genericamente formulato, senza una critica incentrata sulla ratio decidendi del provvedimento impugnato e senza indicare quali fossero le serie ragioni di vulnerabilità soggettive idonee a legittimare il rilascio del permesso di soggiorno per finalità umanitarie.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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