Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12691 del 05/06/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 12691 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: MAZZACANE VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 15443-2013 proposto da:
GRITTI

GLAUCO GRTGLC55D09A528A,

GRITTI

CLAUDIA

GRTCLD36R56A528A, GRITTI PIERINA GRTPRN35C53A528F,
GRITTI BIANCA GRTBNC42M58A528A, IN PROPRIO E NELLA
QUALITA’ DI EREDI DELLA MADRE VALIETTI LUIGINA,
elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR
2014
815

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall’Av. SALVI FRANCESCO;
– ricorrenti contro

GRITTI STEFANIA C.F.GRTSFN75T61A794L, GRITTI LORENA

Data pubblicazione: 05/06/2014

C.F.GRTLRN73B68A794C, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio
dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato IORIO UMBERTO;
– controricorrenti

DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 20/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/04/2014 dal Consigliere Dott. VINCENZO
MAZZACANE;
udito l’Avvocato Francesco Salvi difensore dei
ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avv. brio Umberto difensore dei
controricorrenti che ha chiesto il rigetto del
ricorso con condanna alle spese;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.

avverso la sentenza n. 10191/2012 della CORTE SUPREMA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 2-2-2005 il Tribunale di Bergamo — adito da Luigina Valletti, Pierina Gritti, Claudia
Gritti, Renzo Gritti, Glauco Gritti ed Ulisse Ottavio Gritti, nonché in via riconvenzionale da Lorena
Gritti e da Stefania Gritti, gli uni e le altre eredi di Francesco Grati, deceduto il 26-5-1984 —

rimborso, per le quote di loro pertinenza, dell’ICI e degli oneri condominiali relativi ai beni
ereditari comuni, sia alla corresponsione dei frutti percepiti da un appartamento e da un negozio
siti in Azzano San Paolo goduti in via esclusiva; in accoglimento della riconvenzionale condannava
gli attori al pagamento di 37.741,18 euro in favore di ognuna delle convenute, oltre agli interessi
dalla domanda, pari ai frutti “pro quota” che gli attori stessi avevano percepito da altri beni
ereditari; in proposito il Tribunale rilevava che Lorena Gritti e Stefania Gritti avevano provato la
fondatezza della loro eccezione di usucapione delle due unità immobiliari da loro possedute, e che
gli attori avevano ammesso di aver utilizzato, anche locandoli a terzi, gli altri beni ereditari, e che il
CTU aveva determinato nell’importo suddetto la somma spettante alle convenute.

A seguito di impugnazione da parte di Pierina Gritti, Claudia Grilli, Renzo Gritti, Glauco Gritti,
Ulisse Ottavio Grilli e Bianca Gritti, in proprio e quali eredi di Luigia Valietti, la Corte di Appello di
Brescia con sentenza del 24-3-2010 fissava al 1-1-2004 la decorrenza degli interessi sulle somme
dovute a Lorena Grilli ed a Stefania Gritti, e condannava queste ultime a pagare alle altre parti
6.637,26 euro con gli interessi dalla domanda.

Il giudice di appello riteneva che le originarie convenute non avevano provato di aver contribuito,
dopo la morte del loro dante causa lmerio Gritti, alle spese per l’ICI ed al pagamento degli oneri
condominiali dei beni caduti nella successione di Francesco Gritti, cosicché dovevano essere
condannate a rimborsarli alle altre parti, che dagli interrogatori formali e dalle deposizioni
i

respingeva la domanda degli attori diretta ad ottenere la condanna delle convenute sia al

testimoniali era risultato che ‘merlo Gritti fin dal 1971 – 1972 aveva posseduto in via esclusiva
l’appartamento ed il negozio in Azzano San Paolo, che l’eccezione di interruzione dell’usucapione
era stata sollevata tardivamente ed era comunque infondata, basandosi su fatti non implicanti la
volontà di attribuire il diritto al suo titolare; aggiungeva che gli appellanti non avevano mosso

sui calcoli compiuti dal CTU, e che le stesse Lorena Gritti e Stefania Gritti avevano riconosciuto che

gli interessi sulle somme loro spettanti dovevano decorrere dal 1-1-2004.

Proposto ricorso per cassazione da parte di Claudia Gritti, Bianca Gritti, Glauco Gritti e Pierina
Gritti in proprio e nella qualità di eredi di Luigina Valietti cui resistevano Lorena Gritti e Stefania
Gritti questa Corte con sentenza del 20-6-2012 ha rigettato il ricorso.

Avverso tale sentenza Claudia Gritti, Glauco Gritti, Pierina Gritti e Bianca Gritti, in proprio e nella
qualità di eredi di Luigina Valietti, hanno proposto un ricorso per revocazione affidato a tre motivi
cui Lorena Gritti e Stefania Gritti hanno resistito con controricorso; le parti hanno successivamente
depositato delle memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti, deducendo violazione degli artt. 391 bis-287 e 395 n. 4 c.p.c.,
censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto che la Corte di Appello di Brescia avesse dato
conto in maniera esauriente e logica delle ragioni della decisione; al contrario essi rilevano che il
giudice di appello non aveva dato risposta al “motivo d’appello incidentale tardivo” con il quale si
era richiesto la nullità della sentenza di primo grado relativamente all’accoglimento della domanda
riconvenzionale e l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito
della produzione nel giudizio di appello dell’atto di citazione del 20-2-2006 da parte di Stefania
Gritti e di Lorena Gritti avente ad oggetto la divisione degli immobili e l’attribuzione dei frutti
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contestazioni circa il presupposto fattuale della domanda riconvenzionale, né formulato critiche

relativi alle successioni di Francesco Gritti e del figlio di questi Emilio Gritti; vi era stata poi
violazione del principio del litisconsorzio necessario in ordine alla domanda di usucapione, ed
inoltre i frutti erano stati liquidati in eccedenza rispetto alla quota di spettanza delle controparti;
neppure era stato esaminato il motivo di ricorso in cui si era denunciata la violazione e la falsa

liquidazione dei frutti.

La censura è inammissibile.

Invero con il motivo in esame non viene dedotto che la sentenza della Corte di Cassazione è
fondata sulla supposta esistenza di un fatto la cui verità era stata incontestabilmente esclusa, o
sulla supposta inesistenza di un fatto la cui verità era stata positivamente stabilita, bensì, come già
esposto, viene denunciata una omessa pronuncia in ordine alla cessazione della materia del
contendere per effetto del nuovo giudizio di divisione promosso dalle controparti nel 2006 ed alla
violazione del litisconsorzio necessario con riferimento alla domanda riconvenzionale di
usucapione e di liquidazione dei frutti in eccedenza rispetto alla quota ereditaria; inoltre viene
dedotta una omessa pronuncia in punto di violazione o falsa applicazione degli artt. 533 e 534 c.c.
alla luce del della introduzione nel 2006 del nuovo giudizio di divisione.

Orbene la sentenza impugnata ha rilevato che i motivi di ricorso formulati da Pierina Gritti, Claudia
Gritti, Glauco Gritti e Bianca Gritti riguardavano anzitutto l’awenuto compimento dell’acquisto per
usucapione dell’appartamento e del negozio in Azzano San Paolo per effetto di un possesso utile
all’usucapione stessa e del cumulo del possesso anteriore alla morte del “de cuius” con quello ad
esso successivo, inoltre delle contestazioni di fatto, relative ad apprezzamenti ed accertamenti
prettamente di merito, ed infine la solidarietà passiva nei rapporti di obbligazione ed il difetto di

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applicazione degli artt. 533 e 534 c.c., atteso che il suddetto atto di citazione precludeva la

integrità del contraddittorio in ordine alla eccezione di usucapione, escludendo la necessità di tale
integrazione attesa la natura incidentale dell’accertamento.

Orbene, rilevato che la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile in quanto generico il motivo
attinente alla solidarietà passiva ed all’integrità del contraddittorio, per altro verso deve

questioni relative alla cessazione della materia del contendere a seguito dell’atto di citazione del
2006 con il quale era stato introdotto un nuovo giudizio di divisione ed alla violazione ed alla falsa
applicazione degli artt. 533 e 534 c.c.

Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando violazione degli artt. 391 ter e 395 n. 2 c.p.c.,
sostengono che l’esame dell’atto di citazione del 20-2-2006 sopra menzionato comportava una
valutazione di falsità delle prove poste a base della sentenza di primo grado che aveva accolto la
domanda di usucapione; infatti con tale domanda le controparti avevano inteso succedere allo zio
Emilio Gritti, deceduto il 20-11-1987, ex art. 522 c.c. nella quota ereditaria di spettanza del loro
padre !mero Gritti e da questi rinunciata con atto del 17-5-1988 per atto del notaio Rolando Boni
unitamente a Luigia Valietti ed alle sue figlie Pierina Gritti, Maria Gritti, Claudia Gritti e Bianca
Gritti; orbene in tale atto di rinuncia si leggeva che “i comparenti dichiarano di non avere il
possesso dei beni ereditari e di non averlo mai conseguito”, affermazione in insanabile contrasto
con la domanda di usucapione suddetta basata sull’asserito possesso ventennale dei beni ereditari
da parte di Imero Gritti.

Co il terzo motivo i ricorrenti, deducendo violazione degli artt. 391 ter e 395 n. 1 c.p.c., assumono
che i sopra richiamati atti di citazione e di rinuncia provavano la volontà delle controparti di voler
agire in danno degli altri coeredi con dolo.

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aggiungersi che non risultano sollevate con il ricorso awerso la sentenza della Corte territoriale

Entrambi tali motivi sono inammissibili in quanto con essi viene denunciata la violazione dell’art.
391 ter c.p.c. — che riguarda la revocazione del provvedimento con il quale la Corte di Cassazione
ha deciso la causa nel merito — mentre nella fattispecie la sentenza impugnata non ha deciso la
causa nel merito.

dispositivo.

Infine ai sensi dell’art. 13 comma 1

“quater” del D.P.R. 30-5-2002 n. 115 come inserito dall’art. 1

comma 17 della L. 24-12-2012 n. 228 (applicabile nella fattispecie “ratione temporis”) si deve dare
atto della sussistenza dei presupposti di legge relativamente all’obbligo dei ricorrenti, all’esito del
rigetto del ricorso, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per l’impugnazione proposta a norma del comma 1 — “bis” dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

La Corte
Rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti in solido al pagamento di euro 200,00 per esborsi e di euro
3.200,00 per compensi, e dichiara la sussistenza dei presupposti di legge relativamente all’obbligo
dei ricorrenti medesimi di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per l’impugnazione proposta ai sensi dell’art. 13 comma 1

“quaterndel D.P.R. 30-5-2002

n. 115.

Così deciso in Roma il 2-4-2014

Il Presiokete

OT

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Il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in

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