Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1269 del 22/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1269 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: FERRO MASSIMO

33ve

Data pubblicazione: 22/01/2014

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Gennaro Giuseppe Marciano, rappr. e dif. dall’avv. Walter Tammetta, elett. dom.
in Roma, presso il signor Pietro Pernarella, in via Vincenzo Ugo Taby n. 19, come da
procura in calce all’atto
-ricorrente –

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappr. e dif. dall’Avvocatura
Generale dello Stato, elett. dom. nei relativi uffici, in Roma, via dei Portoghesi n.12
Contro
-controricorrentePagina 1 di 4 – RGN 29330/2008

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ons. m. ferro

per la cassazione della sentenza Comm. Tribut. Regionale di Roma, sez.dist. Latina,
21.1.2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 28 novembre
2013 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Ennio Sepe, che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso.

IL PROCESSO
Gennaro Giuseppe Marciano impugna la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale di Roma, sezione distaccata di Latina, 21.1.2008 che, in conferma della
sentenza C.T.P. di Latina n. 439/01/2005, ebbe a rigettare l’appello del contribuente,
così ribadendo la legittimità dell’impugnato avviso di accertamento, relativo ad
IRPEF del 1999, avente per oggetto il maggior reddito nella partecipata American
Giochi di Marciano Gennaro Giuseppe, imputato al socio in base alla sua quota (pari
al 50%).
Ritenne a tal proposito la C.T.R. che, avendo essa già discusso e deciso su
analoga controversia relativa al reddito della società, la determinazione del reddito
dovesse conseguirne come pronuncia corrispondente ed in relazione alla natura di
reddito di partecipazione dell’impugnante.
Il ricorso è affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso Agenzia delle
Entrate.
I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art.360 n. 4
cod.proc.civ., l’omessa integrazione del contraddittorio, con violazione del relativo
principio e degli artt. 101 cod.proc.civ.,111 Cost., 14 d.lgs. n.546/1992 non avendo
partecipato al relativo giudizio tutti i soggetti interessati, la società e dunque anche
l’altro socio.
Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt.36 d.lgs. n.546/1992, 118
disp.att. cod.proc.civ. e 111 Cost., in relazione all’art.360 n. 4 cod.proc.civ., avendo
la C.T.R. indebitamente tratto il convincimento sul maggior reddito in capo al socio
dalla decisione sul reddito imputato dall’Ufficio alla società, senza richiamare in
modo preciso né il ricorso di quest’ultima (a sua volta ulteriormente coltivato in sede
di legittimità), né comunque la sentenza emessa sull’impugnato accertamento
societario e la relativa sorte, ciò contraddicendo il principio dell’autosufficienza della
motivazione.
Con il terzo motivo si solleva il vizio di violazione di legge quanto agli artt. 24
Cost., 2909 cod.civ., ex art.360 n. 3 cod.proc.civ., censurandosi la pronuncia ove la
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estensor

ferro

uditi l’avvocato dello Stato Marco La Greca e l’avv. Walter Tammetta per il
ricorrente;

1. Il primo motivo di ricorso è fondato, ciò determinando l’assorbimento dei restanti.
Parte ricorrente ha sollevato l’eccezione del difetto di contraddittorio, senza che alla
stessa debba applicarsi il regime preclusivo come invocato dall’Agenzia
controricorrente: da un lato non può invero sostenersi che vi abbia dato causa (ai sensi di
cui all’art.157, co.3, cod.proc.civ.), tenuto conto che comunque vi è stata anche
pendenza di analogo ricorso a cura della società e contro l’avviso di accertamento in
rettifica del relativo reddito; dall’altro lato, il rilievo del rispetto del contraddittorio
attiene alla regolarità del processo, cioè ad una disciplina alla cui applicazione concorre
altresì la condotta dell’organo giurisdizionale (sul punto assente). Né può essere
invocata una mera trattazione congiunta, ora e solo nella sede di legittimità, del
giudizio avente ad oggetto l’accertamento del reddito societario (non puntualmente
identificato, nemmeno in sentenza) con quello deputato al controllo del reddito del
socio, per la mancata prova di concorrenti contributi istruttori e pertanto convergenti
difese già ed innanzitutto nel mancato simultaneus processus di merito, essenziale sede
della doverosa organizzazione unitaria dell’accertamento, oltre tutto in apparenza non
praticabile, seppur tardivamente, con riguardo ad altro socio della società in
accomandita (del quale non è stata riferita alcuna vicenda giudiziale contestativa del
medesimo atto). La controversia in esame, in ragione dell’unitarietà dell’accertamento
che è alla base delle determinazioni sui redditi della società di persone e dei soci, non
ha infatti ad oggetto una singola posizione debitoria, bensì gli elementi comuni della
fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con
conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario (Cass. 16661/2011).
2. Ritiene così il Collegio che, stante la pacifica natura di società di persone (con più
soci all’epoca dell’accertamento rettificativo in aumento dei suoi redditi) della
American Giochi di Marciano Gennaro Giuseppe s.a.s., debba essere rilevato un
limite di correttezza nell’instaurazione dell’intero processo tributario, essendo mancati
al contraddittorio contestuale, sin dalla trattazione in primo grado, tanto la società
quanto i soci nella loro interezza. Opera invero nella fattispecie il principio, cui
occorre dare continuità, per il quale, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento
che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e
delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la
conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente
alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli
stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di
rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti
i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali, nella fattispecie non
emerse -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e
la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta
controversia, infatti e come premesso, non ha ad oggetto una singola posizione
debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva
dell’obbligazione dedotta nell’avviso di accertamento impugnato, ad integrazione del
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s. m.ferro

stessa riconosce alla sentenza emessa sul reddito della società efficacia di giudicato
nel giudizio dei soci ed attinente al reddito personale di costoro.

TC.SENTE ‘
Al
N. 131
MATER-1A TRILYCIARIA

Conclusivamente, rilevata la ragione di nullità dell’intero procedimento, vanno cassate
la pronuncia impugnata ed altresì quella di primo grado, le parti vanno rimesse al
giudice competente quanto al primo grado, come da dispositivo, per la celebrazione
del relativo giudizio e disporre la integrazione del contraddittorio, ai sensi del d.lgs. n.
546 del 1992, art. 14; quanto alle spese, se ne dichiara la integrale compensazione,
tenuto conto della progressiva definizione dell’indirizzo interpretativo qui applicato
solo in epoche coeve o successive all’instaurazione della controversia.
P.Q.M.
La Corte dichiara la nullità dell’intero procedimento, cassa la sentenza impugnata
e quella di primo grado, rimettendo le parti avanti alla C.T.P. di Latina; dichiara la
integrale compensazione fra le parti delle spese del procedimento, anche quanto al
giudizio di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 novembre 2013.

litisconsorzio necessario originario. Ne deriva che il ricorso proposto anche da uno
soltanto dei soggetti interessati, come avvenuto avendo riguardo allo svolgimento del
processo quale riprodotto e ripercorso in atti, impone l’integrazione del
contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi
del successivo art. 29), mentre il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i
litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del
procedimento, anche di ufficio (Cass. s.u. 14815/2008). A tale arresto seguirono, tra
gli altri, Cass. 11459/2009, 13073/2012, 17925/2012, 23096/2012, 1047/2013,
25465/2013.

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