Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12689 del 19/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 12689 Anno 2015
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

Ud. 18/03/2015

SENTENZA

PU

sul ricorso 1292-2012 proposto da:
VINCIGUERRA ANTONIO VNCNTN39P09H6321, eiettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 63, presso lo studio
dell’avvocato VINCENZO MARIA FARGIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato ROBERTO ALDO BRAY giusta procura
in calce al ricorso;
– ricorrente –

2015
719

contro

MONSELLATO GIOVANNI MNSGNN53DO5E506U, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso
lo studio dell’avvocato MARCO GARDIN, rappresentato e

Data pubblicazione: 19/06/2015

difeso dall’avvocato PIETRO NICOLARDI giusta procura a
margine del controricorso;
UNIPOL COMPAGNIA ASSICURATIVA SPA 02705901201, in
persona del suo rappresentante Dott. PAOLO ATTARD,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN CIPRIANO

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO SANSONETTI
giusta procura a margine del controricorso;
controri correnti non chè contro

INA ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA , AZIENDA
USL/2 LECCE ;

intimate

avverso la sentenza n. 471/2011 della CORTE D’APPELLO
di LECCE, depositata il 16/05/2011 R.G.N. 469/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/03/2015 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato ROBERTO ALDO BRAY;
udito l’Avvocato PIETRO NICOLARDI;
udito l’Avvocato MATTEO DEL VESCOVO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
l’inammissibilità, in subordine per il rigetto del
ricorso.

2

35, presso lo studio dell’avvocato LUIGI INFANTE,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16/5/2011 la Corte d’Appello di Lecce ha
respinto il gravame interposto dal sig. Antonio Vinciguerra in
relazione alla sentenza Trib. Lecce n. 231/2007, di rigetto della
domanda proposta nei confronti del sig. Giovanni Monsellato ed

distacco della retina subito pur essendogli stata da quest’ultimo
diagnosticata la cataratta completa.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il
Vinciguerra propone ora ricorso per cassazione affidato ad unico
motivo.
Resistono con separati controricorsi il Monsellato e la
chiamata in causa società Unipolsai Assicurazioni s.p.a., che
hanno presentato anche memoria.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt.
24 Cost., 245 c.p.c., in relazione all’art. 360, l ° co. n. 3,
c.p.c.
Si duole che erroneamente la corte di merito abbia ritenuto
legittima la mancata ammissione delle prove richieste in primo
grado.
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare i
motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione
impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della

3

altri di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza del

completezza, e della riferibilità alla decisione stessa, con -fra
l’altro- l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed
esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o
principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non
venga precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per

stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla
prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale
si assume essere incorsa la pronuncia di merito.
Sebbene l’esposizione sommaria dei fatti di causa non deve
necessariamente costituire una premessa a sé stante ed autonoma
rispetto ai motivi di impugnazione, è tuttavia indispensabile, per
soddisfare la prescrizione di cui all’art. 366, l ° co. n. 4,
c.p.c., che il ricorso, almeno nella parte destinata alla
esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una
cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno
originato la controversia, nonché delle vicende del processo e
della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che
tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il
ricorso, senza necessità di attingere ad altre fonti, ivi compresi
i propri scritti difensivi del giudizio di merito e la sentenza
impugnata (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000, n.
4937; Cass., 22/5/1999, n. 4998).
cioè indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia
possibile desumere una conoscenza del “fatto”, sostanziale e
processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la

4

contrasto con la norma indicata, o con l’interpretazione della

portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a

quo

(v. Cass., 4/6/1999, n. 5492).
Orbene, i suindicati principi risultano invero non osservati
dall’odierno ricorrente.
Il motivo risulta infatti formulato in violazione dell’art.

ad atti e documenti del giudizio di merito E es., all’essersi
affidato <>, all’essersi
rivolto «per una visita specialistica presso lo studio del dott.
Francesco Micati da Lecce>>,

all’essere ricorso <> che <>, alla
citazione in primo grado, alle <>, alla espletata C.T.U., alla
sentenza del giudice di prime cure, all’atto di appello, alla
richiesta di <>, alla C.T.U. disposta
in sede di gravame, alle <>, alla
richiesta prova per testi, all’<>, al <> ] limitandosi a meramente richiamarli, senza invero
debitamente -per la parte d’interesse in questa sede- riprodurli
nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali

5

366, 1 0 co. n. 6, c.p.c., atteso che il ricorrente fa riferimento

indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con
riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente
alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione,
al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass.,
16/3/2012, n. 4220), con precisazione ( anche ) dell’esatta

essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti ( anche ) in
sede di giudizio di legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937;
Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da
ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una
sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr.
Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass.,
3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279. E da ultimo,
Cass., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157 ).
A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da
renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura dei solo
ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al
proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento
( v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass.,
8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004,
n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 )
sulla base delle sole deduzioni contenute nei medesimi, alle cui
lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non
avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di
merito ( v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444;
Cass., 1 ° /2/1995, n. 1161 ).

6

collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se

Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel casoapodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo il
ricorrente viceversa porre la Corte di legittimità in grado di
orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di
censurare la pronunzia impugnata ( v. Cass., 21/8/1997, n. 7851 ).

alla doglianza circa la mancata ammissione della richiesta prova
testimoniale.
Atteso che il mancato esercizio, da parte del giudice di
appello, del potere discrezionale di ammettere una prova
testimoniale non può essere sindacato in sede di legittimità, al
pari di tutti i provvedimenti istruttori assunti dal giudice ai
sensi dell’art. 356 c.p.c., salvo che le ragioni di tale mancato
esercizio non siano giustificate in modo palesemente incongruo o
contraddittorio ( v. in particolare Cass., 8/2/2012, n. 1754;
Cass., 29/3/2007, n. 7700 ), questa Corte ha già avuto modo di
porre in rilievo come sia al riguardo in ogni caso necessario
trascrivere nel ricorso i capitoli di prova testimoniale non
ammessi ed asseritamente concludenti e decisivi per pervenire a
conclusione diversa da quella adottata nell’impugnata sentenza (v.
Cass., 19/3/2007, n. 6440).
Orbene, nella specie il ricorrente non ha invero riportato nel
ricorso, conformemente al modello delineato all’art. 366, 1 0 con. 6, c.p.c., l’atto o il verbale di udienza contenente i medesimi
come articolati sia nel primo e che nel secondo grado di giudizio,
né ha fornito puntuali indicazioni necessarie ai fini della

7

Tali rilievi valgono anche e in particolare con riferimento

relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello
svolgimento del processo inerente alla documentazione, come
pervenuta presso la Corte di Cassazione, con precisazione (anche)
dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di
parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti

A tale stregua, il ricorrente si è al riguardo invero limitato
a mere apodittiche allegazioni, la censura pertanto
inammissibilmente risolvendosi nella mera doglianza circa
l’asseritamente erronea attribuzione da parte della corte di
merito agli elementi valutati di un valore ed un significato
difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e
nell’inammissibile pretesa di una lettura delle risultanze di
causa diversa da quella nel caso operata da tale giudice (cfr., da
ultimo, Cass., 18/4/2006, n. 8932).
Un tanto risulta confermato altresì in considerazione della
circostanza che la corte di merito ha nell’impugnata sentenza con
congrua motivazione indicato le ragioni del rigetto di analoga
della doglianza già in sede di gravame mossa in ordine alla
asseritamente erronea mancata ammissione da parte del giudice di
primo grado delle «prove orali» in tale sede richieste.

Dopo aver «premesso che in ogni caso la mancata ammissione
dei mezzi istruttori chiesti da una delle parti non può in alcun
caso determinare la “nullità” della sentenza», il giudice del
gravame ha osservato che <>, in quanto
<>, al riguardo ulteriormente precisando che <>.
Trattasi di motivazione sufficiente e logica, dal ricorrente
formalmente e sostanzialmente invero non idoneamente censurata.

9

ciò pur a prescindere dalla circostanza che gli stessi sono anche

Non può infine sottacersi che nella specie ( con particolare
riferimento a quelle assunte dal consulente tecnico nominato in
grado di appello ) non risulta dall’odierno ricorrente osservata
nemmeno la regola secondo cui le conclusioni assunte dal C.T.U.
sono impugnabili con ricorso per cassazione solamente qualora le

avanti al giudice di merito, alla stregua di quanto si evinca
dalla sentenza impugnata ovvero dall’atto del procedimento di
merito -che il ricorrente deve specificamente indicare- ove le
stesse risultino essere state formulate, e vengano espressamente
indicate e riportate nel motivo di ricorso, in modo che al giudice
di legittimità risultino consentiti il controllo,

ex actís,

della

relativa veridicità nonché la valutazione della decisività della
questione ( cfr. Cass., 30/9/2014, n. 20548; Cass. 8/6/2011 n.
12532; Cass., 31/3/2006, n. 7696 ).
Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare
vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili,
le deduzioni dell’odierna ricorrente, oltre a risultare formulate
secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366, n.
4, c.p.c., in realtà si risolvono nella mera rispettiva doglianza
circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del
merito agli elementi valutati di un valore ed un significato
difformi dalle sue aspettative ( v. Cass., 20/10/2005, n. 20322 ),
e nell’inammissibile

di una lettura dell’asserto

pretesa

probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di
merito ( cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932 ).

10

censure ad esse relative siano state tempestivamente prospettate

Per tale via, infatti, come sì è sopra osservato, lungi dal
censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati
nell’art. 360 c.p.c., la ricorrente in realtà sollecita, cercando
di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un
nuovo giudizio di merito, in contrasto con

il fermo principio di

giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi
alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di
fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire
ad un diverso apprezzamento dei medesimi ( cfr. Cass., 14/3/2006,
n. 5443 ).
All’inammissibilità ed infondatezza del motivo consegue il
rigetto del ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo in favore in favore di
ciascuno dei controricorrenti Monsellato e società Unipolsai
Assicurazioni s.p.a., seguono la soccombenza.
Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese
del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non
avendo i medesimi svolto attività difensiva.
P.Q.M.
I
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi
euro 8.200,00, di cui euro 8.000,00 per onorari, oltre a spese
generali ed accessori come per legge, in favore di ciascuno dei
controricorrenti Monsellato e società Unipolsai Assicurazioni
s.p.a.

11

questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un

Roma, 18/3/2015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA