Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12689 del 19/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 19/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.19/05/2017),  n. 12689

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17279-2014 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RE TANCREDI

6, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PARISELLA, rappresentato e

difeso dall’avvocato X.Y. ;

– ricorrente –

contro

COMUNE ARTENA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI S. QUA

CORONATI 56 (FIORMONTI), presso lo studio dell’avvocato CARLO

FEDERICO DE MARCO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6645/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/03/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;

udito l’Avvocato ROMANO Fabrizio Michele, difensore del ricorrente

che ha chiesto di riportarsi agli scritti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per l’inammissibilità o comunque

per il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

C.S. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti del Comune di Artena, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma, n. 6645/2013, depositata il 6 dicembre 2013, con la quale, confermando la sentenza del Tribunale di Velletri, è stata respinta la domanda di usucapione avente ad oggetto un’unità immobiliare, adibita a falegnameria, sita in via Garibaldi 98, di proprietà del Comune di Artena, proposta dall’odierno ricorrente.

La Corte d’Appello di Roma, per quanto in questa sede ancora rileva, ha escluso la rilevanza nella presente controversia dell’acquiescenza da parte del Comune al provvedimento emesso all’esito del procedimento cautelare di natura possessoria, rilevando che tale acquiescenza non comportava alcun riconoscimento del c.d. possesso ad usucapionem del bene. In capo all’odierno ricorrente. Riteneva altresì irrilevante la natura del bene stesso, posto che la tesi difensiva del Comune era fondata non già sul fatto che il bene non fosse per sua natura soggetto ad usucapione, ma sulla mancata prova della sussistenza dei requisiti per il perfezionamento dell’acquisto per usucapione, ed in particolare dell’ “interversione del possesso”.

Rilevata inoltre la genericità del secondo motivo di impugnazione per violazione dell’art. 342 c.p.c., confermava la condanna dell’odierno ricorrente al pagamento delle spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza.

Il Comune di Artena resiste con controricorso.

Il ricorrente a depositato memorie ex art. 378 codice di rito.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Conviene premettere l’inammissibilità dell’istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza impugnata ex art. 373 c.p.c., riservata alla competenza funzionale del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. Con il primo motivo il ricorrente denunzia l’invalidità della sentenza per violazione degli artt. 99 e 342 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4) e l’erroneità della sentenza sul punto concernente la qualificazione della situazione giuridica dedotta in giudizio, lamentando che la sentenza impugnata abbia omesso di rilevare la sussistenza degli elementi costitutivi dell’usucapione, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.

Il motivo è infondato.

La motivazione esibita in proposito dai giudici di merito, integrandosi al riguardo le sentenze di primo grado e di appello (Cass. 22.5.2012, n. 8053), ha ritenuto, con valutazione di merito che in quanto adeguatamente motivata risulta incensurabile nel presente giudizio, in quanto appartiene al giudizio di fatto, che non fosse stata raggiunta la prova dell’elemento soggettivo ed oggettivo dell’acquisto per usucapione del diritto di proprietà del bene in capo all’odierno ricorrente.

In particolare, poichè l’immobile era stato condotto in locazione dall’odierno ricorrente, mancando la prova di specifici atti di interversione del possesso attuati nei confronti del Comune, non poteva ritenersi sussistente un possesso ad usucapionem, risultando di contro l’avvenuta esecuzione di lavori di manutenzione dell’immobile da parte dell’ente pubblico, circostanza che confermava l’esercizio da parte dell’ente medesimo di una facoltà tipicamente inerente al diritto di proprietà.

Nessun rilievo può inoltre attribuirsi all'”acquiescenza” da parte del Comune al provvedimento emesso in sede possessoria, atteso che la relativa tutela può essere attribuita anche al detentore qualificato, quale, nella specie, l’odierno ricorrente, in qualità di conduttore, nei confronti del proprietario – locatore: l’acquiescenza su tale situazione di detenzione qualificata non comporta, dunque, accettazione della ben differente situazione, corrispondente al possesso ad usucapionem.

Non pertinente risulta poi la questione della natura del bene, atteso che l’infondatezza della domanda era stata fondata non già sulla natura del bene in quanto non suscettibile di usucapione, ma sulla carenza degli elementi costitutivi di tale modo di acquisto della proprietà.

Con il secondo motivo di ricorso si censura la statuizione di inammissibilità del secondo motivo di appello per genericità, ex art. 342 c.p.c., per avere la Corte ritenuto inammissibile il suddetto motivo di gravame, con il quale l’odierno ricorrente si era limitato a lamentare un’errata valutazione delle prove, senza specificare su quali elementi ed in base a quali criteri fosse ravvisabile tale errata valutazione da parte del primo giudice.

Il motivo è infondato.

Risulta infatti che con l’atto di impugnazione l’odierno ricorrente si sia effettivamente limitato a lamentare l’errata valutazione delle prove orali da parte del primo giudice, omettendo però di indicare a quale fonte di prova era riferita la censura ed in quale specifico vizio di valutazione essa fosse, in concreto consistita. L’odierno ricorrente, peraltro, aveva omesso di prendere posizione sulla essenziale ratio decidendi posta a fondamento del rigetto da parte del primo giudice, secondo cui non risultavano provati specifici atti di “interversione del possesso” posti in essere nei confronti del Comune.

Con il terzo motivo si denunzia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, censurando la statuizione della sentenza impugnata che ha escluso la prova, in capo all’odierno ricorrente, del requisito soggettivo ed oggettivo dell’acquisto del bene per usucapione.

Il motivo è inammissibile per genericità ed in quanto si risolve nella richiesta di una rivalutazione dei fatti già oggetto del sindacato del giudice di merito, che, come già evidenziato, in quanto adeguatamente motivato, non è censurabile nel presente giudizio, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, in cui alla prova è assegnato un valore legale(Cass. n. 6064/2008).

Con il quarto motivo il ricorrente censura la statuizione della sentenza impugnata che ha confermato la pronuncia del primo giudice di compensazione delle spese del sub – procedimento possessorio, ponendo le spese del merito interamente a suo carico.

Pure tale motivo è infondato.

Orbene la statuizione di compensazione delle spese di lite del sub – procedimento cautelare risulta adeguatamente motivata e fondata sul fatto che il Comune aveva prestato immediata acquiescenza al relativo provvedimento, dandovi spontanea ed immediata attuazione e reintegrando l’odierno ricorrente nel possesso del bene in pendenza del giudizio petitorio, determinandosi pertanto la cessazione della materia del contendere.

Non vi è poi nessuna contraddizione tra detta pronuncia di compensazione e la successiva condanna dell’odierno ricorrente al pagamento delle spese nel giudizio petitorio, attesa la diversa natura e diverso ambito dei due giudizi.

Ed invero il provvedimento urgente adottato in sede possessoria risulta assorbito nella sentenza che ha deciso la fase a cognizione piena sulla domanda petitoria, onde il rigetto, nel merito, della domanda di usucapione e la conseguente situazione di soccombenza dell’odierno ricorrente ne giustifica, ex art. 91 c.p.c., la condanna al pagamento delle spese del procedimento, che ha evidentemente carattere unitario e si riferisce all’esito complessivo del giudizio.

Il ricorso va dunque respinto ed il ricorrente va condannato alla refusione al Comune di Artena delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio in favore del Comune di Artena, che liquida in complessivi 2.700,00 Euro, di cui 200,00 Euro per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario per spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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