Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12689 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. I, 12/05/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 12/05/2021), n.12689

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6271/2019 proposto da:

F.W.H., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudine

Pacitti, giusta procura allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello

Stato che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

nonchè contro

Procuratore Generale Corte Suprema di Cassazione;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TRENTO, depositato il 16/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/02/2021 dal Consigliere Dott. Paola Vella.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Trento ha negato la protezione internazionale o umanitaria invocata dal sig. F.W.H., nato in (OMISSIS) il (OMISSIS), il quale aveva dichiarato di aver lasciato il proprio Paese nel 2009 – dopo l’aggressione e le minacce di morte ricevute da un socio in affari del proprio padre, che lo aveva ingiustamente accusato di furto – e di aver vissuto sino al 2015 in Grecia, per poi approdare in Italia.

1.1. Avverso detta decisione il F. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

1.2. Il Ministero intimato ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

2. Il ricorrente lamenta “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5) e violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3)”, deducendo che dai rapporti Amnesty International 2014/2015 e 2015/2016, nonchè dal sito web “(OMISSIS)”, sarebbe desumibile “la situazione di violenza e di instabilità diffusa in (OMISSIS)” (specie nella regione del (OMISSIS), “specifica zona di provenienza del ricorrente”) ed inoltre che il tribunale avrebbe “omesso qualsivoglia pronuncia o valutazione in merito all’integrazione” che il ricorrente avrebbe raggiunto in Italia, e che gli avrebbe fatto “acquisire competenze specifiche tali da riuscire a trovare una occupazione”.

3. Il motivo presenta plurimi profili di inammissibilità.

3.1. In primo luogo esso veicola genericamente e confusamente vizi eterogenei sulle varie forme di protezione invocata, in contrasto col principio di tassatività dei mezzi di ricorso per cassazione e con l’orientamento di questa Corte per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Cass. 26790/2018, 11222/2018, 2954/2018, 27458/2017, 16657/2017, 19133/2016).

3.2. In secondo luogo le censure sono generiche e, sotto il profilo motivazionale, non conformi ai canoni del novellato art. 360 c.p.c., n. 5), che onerano il ricorrente di indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, nonchè la sua “decisività” (ex multis Cass. Sez. U, 8053/2014; Cass. 19987/2017, 27415/2018, 6735/2020).

3.3. In ogni caso si tratta di censure meritali, sottratte al sindacato di legittimità (Cass. 11863/2018, 29404/2017, 16056/2016), essendosi il ricorrente sostanzialmente limitato a contrapporre alle C.O.I. acquisite e valutate dal tribunale (v. pag. 5 del decreto impugnato) ulteriori C.O.I. dalle quali, peraltro, non emerge la sussistenza del presupposto di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

3.4. Con riguardo alla protezione umanitaria, il motivo difetta anche di autosufficienza, in quanto non è dato comprendere quale sarebbe l’occupazione lavorativa cui si fa generico riferimento, a fronte della chiara affermazione del giudice a quo circa l’insufficienza della documentazione depositata a suffragio della dedotta integrazione dell’istante nel territorio italiano.

4. In ultima analisi, il ricorso va dichiarato inammissibile poichè, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, esso mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze probatorie operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U, 34476/2019).

5. Segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo.

6. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019 e 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate e prenotande a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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