Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12688 del 19/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 19/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.19/05/2017),  n. 12688

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2025/2013 proposto da:

M.M.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA VITO SINISI 71, presso lo studio dell’avvocato AMERIGO CIANTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato VITTORIO DONATO GESMUNDO;

– ricorrente –

contro

B.A., BR.PA., elettivamente domiciliati in

ROMA, CORSO TRIESTE 130, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

TERENZIO, rappresentati e difesi dall’avvocato ANGELO SOCCIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 289/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 24/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/03/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;

udito l’Avvocato CALUGI Giovanni, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato GESMUNDO D. Vittorio, difensore della ricorrente che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso e della memoria;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità o comunque

rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

M.M.L., in proprio e quale erede di Mi.Cr., propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di Br.Pa. e B.A., avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, n.289/2012, depositata il 24 febbraio 2012, con la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di Pistoia, gli odierni ricorrenti venivano condannati all’eliminazione di una veduta (contraddistinta dalla parte colorata in giallo nell’allegato alla Ctu) ed alla rimozione di alcuni vasi e della banchina presenti nell’area su cui affaccia il lato est del fabbricato.

La Corte d’Appello di Firenze, per quanto in questa sede ancora rileva, ha affermato che l’area tra la strada pubblica (via Boccaccio) ed il fabbricato della M. rientrava nella part.135, di cui risultavano comproprietari i signori B. e Br. e non anche i signori M. e Mi..

Questi ultimi, inoltre, non avevano assolto all’onere di provare che l’area posta tra la facciata est del loro fabbricato e la via Boccaccio era comunque destinata all’uso pubblico, quale pertinenza della via stessa, posto che non necessariamente una strada pubblica presenta a margine della carreggiata una banchina o un marciapiede.

Da ciò la fondatezza della domanda di condanna dei medesimi alla rimozione del manufatto costruito su tale area.

Il giudice di appello riteneva altresì fondata la domanda di eliminazione delle vedute (nuove o allargate) presenti nella facciate est e nord del fabbricato di proprietà della M., escludendo che la domanda di eliminazione delle vedute stesse potesse qualificarsi come atto emulativo, in quanto preordinata alla tutela della privacy della corte, mentre doveva ritenersi irrilevante la circostanza che gli odierni ricorrenti avessero chiuso delle preesistenti “vedute”.

I signori Br. e B. resistono con controricorso.

La ricorrente, in prossimità dell’odierna udienza, ha depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonchè dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3), censurando la statuizione della sentenza impugnata secondo cui essi ricorrenti non avrebbero dimostrato che la banchina o marciapiede erano destinati ad uso pubblico. Deducono al riguardo che la natura pubblica di tali aree discende direttamente dal fatto di accedere ad una strada pacificamente pubblica quale via (OMISSIS).

Il motivo è infondato.

La Corte, premesso che l’area tra la strada pubblica ed il fabbricato M. è di proprietà dei signori B. e Br. ha affermato, con valutazione di merito che in quanto adeguatamente motivata si sottrae al sindacato di legittimità, che gli odierni ricorrenti non avevano provato che l’area suddetta era comunque destinata all’uso pubblico, ritenendo al riguardo inidoneo il parere dell’impiegato comunale, non supportato da ulteriori elementi, secondo cui il marciapiede era stato realizzato in un suolo di pertinenza stradale.

Deve al riguardo disattendersi la prospettazione della ricorrente, che, nell’affermare che la banchina fa necessariamente parte della struttura della strada (ed è dunque destinata ad uso pubblico), fa riferimento alla nozione tecnico-giuridica di banchina (prevista dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 3), quale “parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico etc.”.

Nel caso di specie, peraltro, l’area in oggetto è di proprietà privata, vi risulta costruito un manufatto e non è necessariamente destinata ad uso pubblico, dovendo escludersi che l’area adiacente una strada pubblica urbana costituisca necessariamente un’area di pertinenza stradale, ed in particolare una “banchina” ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 3.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando omesso esame ed insufficiente motivazione circa un fatto decisivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonchè dell’art. 2697 c.c., degli artt. 1027, 1058 e 1067 c.c., censura la statuizione della Corte d’Appello di Firenze che ha escluso il carattere emulativo della domanda di eliminazione delle vedute.

La ricorrente lamenta, dunque, che la Corte abbia omesso di rilevare che le vedute per cui è causa erano aperte sulla strada pubblica e che dunque non fosse in concreto ravvisabile quella lesione dell’intimità cui sono preordinate le disposizioni in materia di distanze per l’apertura delle vedute.

Ribadisce che la sostituzione delle vedute aperte su una facciata nella quale vi erano già finestre e porte, non implica, a fronte dell’eliminazione delle vedute preesistenti, la costituzione di una nuova servitù.

Il motivo, prospettato unicamente con riferimento al carattere emulativo della domanda di eliminazione delle vedute, è destituito di fondamento.

Si osserva infatti che l’atto emulativo vietato ex art. 833 c.c., presuppone lo scopo esclusivo di nuocere o di recare pregiudizio ad altri, in assenza di una qualsiasi utilità per il proprietario, sicchè non è riconducibile a tale categoria un atto comunque rispondente ad un interesse del proprietario, non potendo il giudice compiere una valutazione comparativa discrezionale fra gli interessi in gioco o formulare un giudizio di meritevolezza e prevalenza fra gli stessi (Cass. 1209/2016).

Orbene, nel caso di specie sebbene la corte di cui sono comproprietari gli odierni resistenti, su cui si esercitano le vedute situate nella facciata est dell’immobile della M., sia attraversata da un pubblica via appare ravvisabile l’interesse alla riservatezza cui sono preordinate le disposizioni in materia di distanze delle vedute, atteso che, una veduta esercitabile da un fabbricato ha ben maggiore idoneità invasiva dell’altrui intimità (e dunque anche maggiore idonetà lesiva), rispetto a quello di chi transita sulla pubblica via.

Del pari infondato l’ulteriore rilievo degli odierni ricorrenti, secondo cui la mera sostituzione di vedute non avrebbe determinato alcun aggravamento in capo al fondo di proprietà B. e Br..

Premesso che, avuto riguardo al necessario requisito di autosufficienza non risulta in alcun modo provato che le vedute poste in essere dalla ricorrente siano di fatto equivalenti a quelle originarie ed eliminate, si osserva in ogni caso che l’apertura di nuove vedute, in violazione delle distanze di cui all’art. 905 c.c., pur a fronte dell’eventuale chiusura di quelle preesistenti comporta l’illegittimità delle stesse e la conseguente azionabilità della corrispondente tutela di cui all’art. 905 c.c..

Il ricorso va dunque respinto e la ricorrente va condannata alla refusione ai resistenti delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio in favore di Br.Pa. e B.A., che liquida in complessivi 2.700,0 Euro, di cui 200,00 Euro per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario per spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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