Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12687 del 19/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 12687 Anno 2015
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: DE STEFANO FRANCO

Data pubblicazione: 19/06/2015

SENTENZA

sul ricorso 1842-2012 proposto da:
AXA ASSICURAZIONI SPA 00902170018, in persona del
Dirigente – procuratore speciale Dott. MAURIZIO
RAINO’, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato
DOMENICO BONACCORSI DI PATTI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GIANCARLO FALETTI
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO

ci

GLI INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589, in persona del
Direttore Centrale Prestazioni dott. LUIGI SORRENTINI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio dell’avvocato ANDREA ROSSI, che
la rappresenta e difende giusta procura in calce al

RUGGIERI MARIANNA RGGMNN61R60E986X,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA C.CORVISIERI 54, presso lo
studio dell’avvocato CHIARA CAROLI, rappresentata e
difesa dall’avvocato GIANFRANCO CHIARELLI giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrentí nonchè contro

BELLACICCO FILIPPO, PASSERI GIANVITO, CAPUTO BENITO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 272/2011 della CORTE D’APPELLO
DI LECCE SEZ.DIST. DI TARANTO, depositata il
15/10/2011 R.G.N. 147/2006 e 149/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/03/2015 dal Consigliere Dott. FRANCO DE
STEFANO;
udito l’Avvocato GIANCARLO FALETTI;
udito l’Avvocato GIANFRANCO CHIARELLI;
udito l’Avvocato LETIZIA CRIPPA per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per

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controricorso;

l’inammissibilita’, in subordine rigetto.

Svolgimento del processo
§ 1.

– A causa del ribaltamento, in data 12 (o, in altri atti, 18)

gennaio 1984 dell’autocarro a bordo del quale era trasportata in uno ad
altra lavoratrice (Giovanna Fedele), Marianna Ruggeri patì gravissime
lesioni e convenne in giudizio dinanzi al tribunale di Taranto il conducente
(Gianvito Passeri), il proprietario (Benito Caputo) e l’assicuratrice RcA
(soc. Compagnie Riunite di Assicurazioni) del veicolo per conseguirne il

prestazioni erogate all’attrice ed all’altra trasportata, nonché il datore di
lavoro delle trasportate (Filippo Bellacicco), fu infine – in data 10.2.05 pronunziata condanna nei confronti dei soli Passeri, Caputo e Bellacicco a
pagare C 727.879,65 alla Ruggeri ed C 490.664,15 all’INAIL (in entrambi
i casi oltre accessori e spese).
Avverso tale sentenza proposero separati appelli principali il
Bellacicco ed il Passeri ed appelli incidentali la Ruggieri ed il Caputo; che
la corte di appello di Lecce – sez. dist. di Taranto riunì ed accolse in
parte, in particolare, per quanto qui ancora interessa, escludendo dalla
condanna solidale il Bellacicco ed includendovi invece l’assicuratrice RcA,
nelle more divenuta AXA Assicurazioni spa.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre, affidandosi a due motivi,
quest’ultima; resistono, con separati controricorsi, la Ruggeri e l’INAIL,
mentre gli altri intimati (Passeri, Caputo e Bellacicco) non svolgono
attività difensiva in questa sede; e, per la pubblica udienza del 18.3.15,
tutte le parti depositano memorie ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.
Motivi della decisione
§ 2.

– La ricorrente principale articola due motivi, invocando:

– col primo, l’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione all’art. 1,
comma 2, I. 24 dicembre 1969, n. 990, nella formulazione introdotta
dall’art. 1 d.l. 23 dicembre 1976, n. 857 (conv. in I. 26 febbraio 1977, n.
39), contestando la ritenuta estensione della copertura assicurativa alla
trasportata, in base a Cass. Sez. Un. n. 6316/09, visto che nel veicolo,
normalmente adibito a trasporto di cose, era consentito il trasporto altresì
di due sole persone, compreso il conducente, mentre nell’occorso a bordo
si trovavano, oltre quest’ultimo, appunto la Ruggeri e la Fedele; e
prospettando al riguardo anche un profilo di concorso di colpa del
danneggiato;

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risarcimento; e, intervenuti in giudizio l’INAIL per il rimborso delle

- col secondo, l’art. 1882 cod. civ. e 18 I. 24 dicembre 1969, n. 990,
lamentando l’omesso ufficioso rilievo, ad opera del giudice di secondo
grado, del massimale di polizza, risultato quindi in concreto violato.
§ 3. – Dei controricorrenti:
– Marianna Ruggeri contesta dapprima l’ammissibilità del ricorso in
relazione alla carenza di indicazione dei poteri di colui che in esso è
apparso avere conferito la procura speciale a redigerlo; e sostiene poi

formulazione e per piena aderenza della fattispecie alla pure ex adverso
richiamata Cass. Sez. Un. 6316/09, nonché per novità della questione del
concorso di colpa; del secondo, per l’erroneità della formulazione del
motivo ai sensi dell’art. 360 n. 3, anziché n. 5, cod. proc. civ., per la
novità della questione in questa sede e comunque per la non rilevabilità
ufficiosa del superamento del massimale;
– l’INAIL contesta l’ammissibilità – perché relativi a questioni nuove
in questa sede o involgenti valutazioni di fatto o privi di autosufficienza e la fondatezza di entrambi i motivi: del primo, perché inopponibile
dall’assicuratrice è l’anomalia del trasporto o la limitazione della polizza,
del secondo, perché il superamento del massimale non è rilevabile di
ufficio al di fuori dei casi di responsabilità del FGVS.
§ 4. – Non è fondata l’eccezione preliminare di inammissibilità del
ricorso.
Infatti, sia pure effettivamente senza specifica indicazione della
fonte dei poteri di rappresentanza, l’indicazione nominativa della persona
che rappresenta l’ente collettivo tanto nell’intestazione del ricorso che nel
testo del mandato in calce ad esso (tale dott. Maurizio Rainò, indicato, sia
pur genericamente, rispettivamente come dirigente – procuratore speciale
di AXA Assicurazioni spa e come procuratore), lì seguita dalla
sottoscrizione autenticata e quindi riferita a quella stessa, ha comunque
consentito a controparte la possibilità di verificare, dal registro delle
imprese, la corrispondenza del conferente a coloro che di quei poteri
fosse risultato investito; e solo correndo in tal modo il rischio l’ente
collettivo di un esito per esso infausto di tale controllo, ove la qualifica ed
i poteri non fossero ricavabili appunto dai pubblici registri a tanto
istituzionalmente deputati (occorrendo respingere interpretazioni delle
norme processuali che, non mirando a tutelare il diritto di difesa di una

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l’inammissibilità e l’infondatezza dei motivi: del primo, per vizi di

delle parti, risultino ispirate ad un formalismo funzionale piuttosto a
frustrare lo scopo stesso del processo, che è quello di consentire che si
pervenga ad una decisione di merito: Cass. 11 febbraio 2009, n. 3362).
§ 5. – Ciò posto, il primo motivo è infondato.
Il principio espresso da Cass. Sez. Un., 16 marzo 2009, n. 6316
(ribadito, tra le altre, da Cass. 26 ottobre 2009, n. 22605, o Cass. 20
dicembre 2011, n. 27581), è univoco e non soffre eccezioni: in base ad

che tenga conto dell’evoluzione giurisprudenziale relativa all’art. 2054
cod. civ., vige una regola generale dell’estensione dell’assicurazione
stessa ai danni prodotti alle persone dei trasportati, già prima dell’entrata
in vigore dell’ulteriore modifica introdotta dalla legge 19 febbraio 1992, n.
142: sicché, nel menzionato periodo, risultano coperti dall’assicurazione
obbligatoria anche i danni sofferti dai soggetti trasportati su veicoli
destinati al trasporto di cose, che viaggino nella parte progettata e
costruita con posti a sedere per passeggeri.
La giurisprudenza di questa Corte può, così, dirsi consolidata circa
l’estensione della responsabilità dell’assicuratrice della responsabilità ex
lege 990/69 (applicabile ratione temporis alla fattispecie) al trasportato
su veicolo adibito a trasporto di cose: in particolare, la vittima trasportata
ha sempre e comunque diritto al risarcimento integrale del danno, quale
che ne sia la veste e la qualità, con l’unica eccezione del trasportato
consapevole della circolazione illegale del veicolo, come è nel caso di
rapinatori, terroristi o ladri (in questi esatti termini, tra le più recenti, v.
Cass. 30 agosto 2013, n. 19963).
Né può operare, a danno del danneggiato (alla sola vista condizione
che egli non fosse consapevole del carattere illegale della circolazione),
alcuna limitazione, tanto meno contrattuale, della responsabilità pattuita
tra assicurato e sua assicuratrice (quanto alla violazione delle cautele
imposte dal codice della strada, v., per tutte, Cass. 25 maggio 2010, n.
12728).
E tutto quanto appena argomentato prescinde pure dai dubbi di
ammissibilità derivanti dall’impossibilità di escludere con certezza la
novità della questione in questa sede, non risultando dal ricorso quando e
dove sarebbe stata ai giudici del merito sottoposta la questione, negli
esatti termini qui sviluppati (non bastando – se non nei casi, che qui non

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un’interpretazione compatibile con le direttive comunitarie in materia e

ricorrono, di assoluta univocità del medesimo in rapporto all’unicità della
circostanza rappresentata – la mera produzione di un documento, senza
indicare quali tesi o difese si basino su di esso).
Infatti, va respinta la pretesa di provare che il trasporto delle
persone sia avvenuta in una parte del veicolo a tanto non destinata sulla
base delle mere previsioni di polizza di indicazione del numero di persone
trasportabili (v. pag. 10, ultimo periodo): trattandosi, con tutta evidenza,

una ben diversa attività assertiva ed istruttoria dell’onerata assicuratrice,
circa la conformazione del veicolo e soprattutto l’oggetto della sua
concreta omologazione, attività da espletare oltretutto certamente non
per la prima volta nella presente sede di legittimità.
Neppure può rilevare la tesi del concorso in colpa, adombrata nella
parte finale del motivo: riguardo alla quale i dubbi sulla novità della
questione in questa sede si fanno invero insuperabili.
§ 6. – Anche il secondo motivo è infondato.
In linea di principio, è inammissibile qualunque questione per la
quale il ricorrente non adempia l’onere non solo di allegarne l’avvenuta
deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto
del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo a questa Corte di
legittimità di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di
esaminare nel merito la questione stessa: Cass. 2 aprile 2004, n. 6542;
Cass. 10 maggio 2005, n. 9765; Cass. 12 luglio 2005, n. 14599; Cass. 11
gennaio 2006, n. 230; Cass. 20 ottobre 2006, n. 22540; Cass. 27 maggio
2010, n. 12992; Cass. 25 maggio 2011, n. 11471; Cass. 11 maggio
2012, n. 7295; Cass. 5 giugno 2012, n. 8992; Cass. 22 gennaio 2013, n.
1435).
Ora, l’entità del massimale normativamente stabilito è suscettibile di
ufficioso rilievo nelle sole ipotesi in cui la domanda non sia proposta
(come invece accade nel caso di specie) nei confronti di un assicuratore
in bonis, bensì nei confronti della cessionaria di un’impresa assicuratrice

sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, perché solo in
quest’ultimo caso il limite normativo dell’obbligazione della cessionaria
(che, per altro verso, configura e delimita il diritto del danneggiato nei
suoi confronti): solo in tal caso, infatti, i limiti dei massimali indicati nella
tabella A allegata alla L. n. 990 del 1969 – richiamata dall’art. 21, comma

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di due circostanze assolutamente differenti e riconducendosi la prima ad

3, I. cit. – hanno natura di atti normativi e, quindi, sono essi conoscibili
ex officio dal giudice in base al principio iura novit curia, senza bisogno di
essere allegati e provati dalla parte interessata (cfr. soprattutto Cass. 8
maggio 1998, n. 4677, Cass. 1 marzo 2001, n. 2991, Cass. 26 marzo
2003, n. 4485, Cass. 31 luglio 2006, n. 17459).
Pertanto, al di fuori di questa sola eccezione, il superamento del
massimale di polizza, non importa se qualificato mera difesa od eccezione

prima del 30.4.95 – la più permissiva norma dell’art. 345 cod. proc. civ.
in tema di formulazione di nova in appello, non può essere di ufficio
rilevato dal giudice (sotto il primo profilo, oscillando tra le due
qualificazioni la giurisprudenza: nel primo senso, da ultimo, v. Cass. 15
maggio 2012, n. 7542; nel secondo senso, v. Cass. 7 novembre 2014, n.
23778 o Cass. 14 giugno 2006, n. 13754 o Cass. 8 giugno 2004, n.
10817) e comunque non può essere dedotto mai, per la prima volta, in
sede di legittimità.
Ne consegue che l’assicuratore, condannato in solido con il
proprietario del veicolo al risarcimento dei danni prodotti dalla
circolazione dello stesso, non può dedurre per la prima volta in sede di
legittimità la questione dei limiti della sua solidarietà, assumendo che la
misura del risarcimento riconosciuto ai danneggiati sia superiore al
massimale previsto dalla polizza assicurativa (Cass. 16 luglio 1981, n.
4639; Cass. 20 dicembre 2011, n. 27566).
E la doglianza è quindi infondata.
§ 7. – L’infondatezza dei motivi comporta il rigetto del ricorso e la
condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore di
ciascuna delle controricorrenti.
P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la AXA Assicurazioni spa, in
pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità in favore di ciascuno dei controricorrenti, liquidandole: in
favore di Marianna Ruggeri, in C 10.200,00, di cui C 200,00 per esborsi,
oltre maggiorazione per spese generali ed oltre accessori nella misura di
legge; in favore dell’INAIL, in pers. del leg. rappr.nte p.t., in C 10.200,00,
di cui C 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed
oltre accessori nella misura di legge.

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in senso stretto e benché si applichi alla fattispecie – di giudizio iniziato

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione

civile della Corte suprema di cassazione, addì 18 marzo 2015.

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