Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12687 del 19/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 19/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.19/05/2017),  n. 12687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2750-2013 proposto da:

M.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAMOZZI

1, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO CUCCI, rappresentata e

difesa dall’avvocato LUISA BRANDI;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA

VITTORIA 9, presso lo studio dell’avvocato LAURA DI FAZIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO MOSCHINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1270/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 04/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/03/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO GUIDO;

udito l’Avvocato BRANDI Luisa, difensore del ricorrente che ha

chiesto di riportarsi;

udito l’Avvocato BELISARIO Maria Beatrice, con delega depositata in

udienza dell’Avvocato Carlo MOSCHINI, difensore del resistente che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per l’inammissibilità o comunque il

rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

M.R. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 1270/2012, depositata il 4 ottobre 2012, con la quale, ritenuta l’inammissibilità ex art. 345 c.p.c., della nuova produzione documentale in appello da parte della M., veniva confermata la sentenza di primo grado e dichiarato l’acquisto per usucapione in capo a P.G. dell’area corrispondente alla particella sub (OMISSIS) del NCT del Comune di Capoliveri.

La Corte d’Appello di Firenze, in conformità alla valutazione dei giudici di primo grado, riteneva che, sulla base delle dichiarazioni dei testi escussi e delle risultanze dell’espletata Ctu, risultava provato l’intervenuto acquisto per usucapione in capo al P. dell’area per cui è causa.

Il P. ha resistito con controricorso ed in prossimità della odierna udienza, ha depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 1158 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3) lamentando che il Tribunale abbia ritenuto assolto l’onere della prova del possesso ininterrotto, pacifico ed ultraventennale della porzione di terreno di circa 110 mq. da parte del P., nonostante le contraddittorie deposizioni dei testi escussi ed utilizzando le risultanze della ctu, sebbene essa non costituisca un mezzo di prova, ma solo uno strumento di valutazione delle prove.

Il motivo è inammissibile in quanto si risolve in una mera rivalutazione dei fatti già oggetto del sindacato del giudice di merito, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, in cui alla prova è assegnato un valore legale(Cass. n. 6064/2008).

Orbene nel caso di specie la Corte, con motivazione logica, coerente ed esaustiva, ha ritenuto provati gli elementi costitutivi dell’acquisto per usucapione della porzione sulla base delle concordi dichiarazioni dei testi Puccini e Polastri, il primo dei quali ha riferito che la recinzione dell’area era stata effettuata dal P. con paletti di ferro e rete metallica subito dopo l’acquisto dell’area, confinante con quello dell’odierna ricorrente, vale a dire nell’anno 1976, mentre il secondo ha confermato che la recinzione e la rete erano già presenti prima che eseguisse lavori edili per conto del P., negli anni 1978-1979, fermo restando che la presente controversia è stata instaurata nel marzo 1998.

Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, censurando la pronuncia di inammissibilità della documentazione prodotta nel corso del giudizio di appello, lamentando che la Corte abbia omesso di applicare correttamente il presupposto di “indispensabilità” richiesto dall’art. 345 c.p.c..

Il motivo è inammissibile prima ancora che infondato.

Non risulta infatti censurata l’autonoma ratio decidendi della statuizione di inammissibilità, costituita dalla irrituale produzione dei documenti in appello, solo nel corso del giudizio (“durante il processo di appello”) e non anche in sede di costituzione, con specifica indicazione degli stessi nell’atto di impugnazione.

Ed invero, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte la facoltà di produrre nuovi documenti in appello è ammessa dall’art. 345 c.p.c., comma 3, – già nella formulazione di cui alla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 52, applicabile “ratione temporis” -, purchè essa avvenga non nel corso del giudizio di secondo grado, ma in sede di costituzione, come prescritto, a pena di decadenza, dal codice di rito e così trovando applicazione il disposto degli artt. 163 e 166 c.p.c., richiamati dagli art. 342 c.p.c., comma 1, e art. 347 c.p.c., comma 1, tenuto conto dell’esigenza di concentrare le attività assertive e probatorie nella fase iniziale del procedimento (Cass. 12731/2011; 11510/2014).

Si osserva inoltre, anche avuto riguardo al requisito di indispensabilità, che, come questa Corte ha ancora di recente affermato la previsione di cui all’art. 345 c.p.c., non può legittimare l’ingresso in appello di prove dalle quali la parte sia decaduta nel giudizio di primo grado, essendo in tal caso carente in radice il requisito della novità.

L’indispensabilità dei nuovi mezzi di prova in appello, agli effetti dell’art. 345 c.p.c., comma 3, (nel testo applicabile “ratione temporis”), deve dunque apprezzarsi in relazione alla decisione di primo grado ed al modo in cui essa si è formata, sicchè, solo ciò che la decisione afferma a commento delle risultanze istruttorie acquisite deve evidenziare la necessità di un apporto probatorio che, nel contraddittorio in primo grado e nella relativa istruzione, non era apprezzabile come utile e necessario. Ne deriva che, se la formazione della decisione è avvenuta in una situazione nella quale lo sviluppo del contraddittorio e delle deduzioni istruttorie avrebbero consentito alla parte di avvalersi del mezzo di prova perchè funzionale alle sue ragioni, deve escludersi che lo stesso sia indispensabile, se la decisione si è formata prescindendone, essendo imputabile alla negligenza della parte di non aver introdotto tale prova.(Cass. 3654/2017).

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa i fatti controversi e decisivi del giudizio, lamentando l’errata valutazione delle prove orali da parte dei giudici di merito.

Il ricorrente lamenta in particolare che la Corte d’Appello abbia attribuito rilevanza decisiva alle dichiarazioni dei testi P. e Po., sebbene riferite ad un periodo che non consentiva di ritenere perfezionato l’acquisto per usucapione, attesa la inadeguatezza del lasso temportale preso in esame in relazione alla data di notifica dell’atto di citazione e nonostante che tali dichiarazioni non consentissero l’esatta individuazione della porzione di terreno oggetto di usucapione.

Il motivo è inammissibile poichè esso, nei termini in cui è formulato, non censura l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ma evidenzia, piuttosto, una insufficiente motivazione, non più censurabile alla luce del nuovo disposto dell’art. 360 codice di rito, comma 1, n. 5), (Cass. Ss.Uu. n. 8053/2014) appicabile ratione temporis alla presente controversia, per non avere la Corte valutato in modo adeguato le risultanze istruttorie ed in particolare le dichiarazioni di alcuni testimoni.

Orbene, nel caso di specie, la Corte ha, in ogni caso, argomentato con logicità e coerenza sia in ordine al decorso ultraventennale del possesso, sia alla individuazione della porzione di terreno oggetto di usucapione, facendo specifico riferimento alla descrizione dello stato dei luoghi ed alle risultanze dell’espletata Ctu, dando espressamente conto della stessa conformazione geomorfologica del luogo e della conseguente verosimile annessione della porzione indicata in sentenza al terreno di proprietà del P. sin da epoca remota e comunque anteriore al ventennio.

Il ricorso va dunque respinto e la ricorrente va condannata alla refusione al P. delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio in favore del P., che liquida in complessivi 2.700,00 Euro, di cui 200,00 Euro per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario per spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.

Cosi deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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