Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12686 del 20/06/2016

Cassazione civile sez. lav., 20/06/2016, (ud. 23/03/2016, dep. 20/06/2016), n.12686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25392/2013 proposto da:

CASSA EDILE DI ASCOLI PICENO E FERMO, (già CASSA EDILE DI ASCOLI

PICENO) C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. B. VICO 1,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RICCI, rappresentata e

difesa dall’avvocato LAMBERTO GIUSTI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

IMPRESA COSTRUZIONI R.C. & C. S.P.A., IN CONCORDATO

PREVENTIVO OMOLOGATO P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, nonchè del liquidatore P.P.

C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

ANTONIO SALVATI N. 1, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

OTTOLENGHI, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO CARLI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1139/2012 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 14/11/2012 r.g.n. 622/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2016 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito l’Avvocato GIUSTI LAMBERTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per: accoglimento primo motivo,

assorbito il secondo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Cassa Edile di Ascoli Piceno con ricorso 30/6/03 adiva il Tribunale della stessa sede chiedendo accertarsi il credito nei confronti della Impresa R. s.p.a. in concordato preventivo, della somma di Euro 120.076,32 a titolo di contributi e accantonamenti, nonchè a quello di Euro 105.673,71 a titolo di maggiorazioni, oltre alla natura privilegiata di parte dei contributi e relativi accessori.

Costituitasi, la convenuta eccepiva in via preliminare, fra l’altro, la carenza del potere rappresentativo in capo al Presidente della Cassa Edile e l’omesso tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 410 c.p.c., nella versione di testo applicabile ratione temporis.

All’esito della sospensione del giudizio disposta con ordinanza 1/10/04 – e della sua riassunzione – intervenuta con comparsa depositata dalla Cassa Edile in data 11/2/05 – la società resistente ribadiva le eccezioni in rito già sollevate nella precedente fase processuale. Successivamente, nel dicembre 2006, la ricorrente depositava delibera del comitato di gestione di ratifica dell’operato del Presidente. Espletata CTU contabile, il giudice adito con sentenza 31/10/08 accoglieva il ricorso recependo le risultanze degli espletati accertamenti peritali.

Detta pronuncia veniva riformata dalla Corte d’appello di Ancona che, con sentenza resa pubblica il 14/11/2012, dichiarava estinto il giudizio di primo grado.

La Corte territoriale, nel pervenire a tali conclusioni, osservava in estrema sintesi: che il giudizio era stato iniziato dalla Cassa Edile, nella carenza della capacità di stare in giudizio del suo Presidente, non autorizzato ad agire dal comitato di gestione, secondo i dettami dello statuto dell’ente; che detta autorizzazione, a ratifica dell’operato del Presidente, era intervenuta oltre la scadenza del termine per la riassunzione del giudizio sospeso ex art. 412 bis c.p.c., all’epoca vigente; che la natura di atto sostanziale con riflessi processuali della ratifica, trovava un limite nelle posizioni consolidate delle altre parti e nelle situazioni processuali cristallizzate, quale quella dell’effetto estintivo del processo nella specie verificatosi.

La cassazione di tale pronuncia è domandata dalla Cassa Edile di Ascoli Piceno e di Fermo (già Cassa Edile di Ascoli Piceno), sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso l’intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 36 c.c. e art. 75 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si stigmatizza l’impugnata sentenza per aver interpretato la norma statutaria che assegna al Comitato di Gestione il potere di promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari, nel senso che non abbia una funzione propulsiva tout court, ma esplichi i propri effetti anche sulla capacità di agire o resistere dell’ente. Tanto in evidente contrasto con le disposizioni di legge che assegnano alle associazioni e comitati privi di personalità giuridica, la capacità di stare in giudizio per mezzo di coloro ai quali è conferita la presidenza o la direzione dell’ente stesso.

Il motivo va disatteso.

Appare preliminare il rilievo che il vizio denunciato non è stato ritualmente introdotto in giudizio sotto il profilo di omessa pronuncia, non risultando dedotta espressamente la nullità della sentenza.

Va infatti richiamato il principio, che va qui ribadito, alla cui stregua “Nel giudizio per cassazione – che ha ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1 – il ricorso deve essere articolato in specifici motivi immediatamente ed inequivocabilmente riconducibili ad una delle cinque ragioni di impugnazione previste dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronunzia, da parte della impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni formulate, non è necessario che faccia espressa menzione della ricorrenza dell’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (con riferimento all’art. 112 c.p.c.), purchè nel motivo si faccia inequivocabilmente riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge” (vedi Cass. S.U. 24-7-2013 n. 17931, cui adde Cass. 31/10/13 n. 24553).

Applicando alla fattispecie in esame il suddetto principio, al quale si intende dare continuità, deve ritenersi che il motivo di ricorso in precedenza riportato non sia scrutinabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, giacchè non reca alcun riferimento alla denuncia di vizi dell’attività del giudicante che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, per il pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza di un error in procedendo (cfr. da ultimo, Cass. 28-09-2015 n. 19124).

Sotto altro versante, non può tralasciarsi di considerare che il motivo presenta ulteriori profili di inammissibilità. La ricorrente critica l’interpretazione delle disposizioni statutarie che definiscono in capo al Comitato di Gestione il potere di promuovere azioni giudiziarie resa dal giudice dell’impugnazione, omettendo di riportarne il contenuto e di ottemperare agli oneri sanciti dai dettami di cui all’art. 369 c.p.c., n. 4.

E’ bene ricordare che ai fini del rituale adempimento dell’onere, imposto al ricorrente dalla disposizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, è necessario indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, provvedendo anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (vedi Cass. 6-3-2012 n. 4220, Cass. 9-4-2013 n. 8569, cui adde Cass. 24-10-2014 n. 22607).

E’ infatti orientamento costante (confronta, tra le altre, Cass. 14/3/2013 n. 6556) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità. In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

Nella specie, il documento non risulta trascritto nel suo contenuto, nè parte ricorrente indica in quale parte del fascicolo lo stesso sarebbe rinvenibile.

Con il secondo mezzo di impugnazione, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 75, 156, 157, 83, 100, 125, 182, 302 c.p.c. e segg..

Si critica l’impugnata sentenza per aver considerato estinto il giudizio in relazione al deposito della (pur non necessaria) delibera del comitato di gestione, in epoca successiva alla riassunzione della causa, in contrasto con il principio per cui la delibera dell’organo collettivo di un’associazione richiesta affinchè l’ente possa agire o resistere in giudizio, costituisce una condizione di efficacia degli atti processuali posti in essere, che può intervenire, con effetti retroattivi, anche in un momento successivo alla proposizione del giudizio, senza che si rendano rilevanti eventuali preclusioni determinate dallo svolgimento del processo.

Il motivo è privo di fondamento.

La Corte distrettuale ha modulato il proprio incedere argomentativo in relazione alla efficacia retroattiva della ratifica del comitato di gestione, avente ad oggetto l’operato del presidente, sul rilievo che detta ratifica rinveniva “un limite nelle posizioni consolidate delle altre parti”, non essendo idonea a sanare l’estinzione del giudizio, per essere intervenuta successivamente alla riassunzione della causa. Va al riguardo rimarcato che, come riferito nello storico di lite, la delibera del comitato di gestione dell’ente era intervenuta, a seguito della sospensione del giudizio per l’espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410 c.p.c., ben oltre lo spirare dei termini sanciti dall’art. 412 bis c.p.c., all’epoca vigente, per la rituale riassunzione del giudizio sospeso, allorquando l’effetto estintivo del giudizio sancito dal comma quinto della disposizione, si era già verificato.

Detta statuizione si palesa conforme a diritto, perchè coerente con i dicta di questa Corte di legittimità alla cui stregua la ratifica dell’atto del “falsus procurator” con efficacia retroattiva (art. 1399 c.c.) non opera nel campo processuale e, in ipotesi di procura alle liti, fuori del caso previsto dall’art. 125 c.p.c., non vale a sanare le decadenze nel frattempo intervenute; pertanto, qualora per una persona giuridica abbia agito un soggetto privo di poteri rappresentativi, la sanatoria conseguente dalla spontanea costituzione in giudizio del soggetto munito di rappresentanza processuale ha efficacia “ex nunc”, ai sensi dell’art. 182 c.p.c. e non sana le decadenze maturate, nè impedisce l’eventuale formarsi del giudicato (cfr. Cass. 9-3-2005 n. 5175, cui adde Cass. 93-2012 n. 3700 e, più di recente, Cass. S.U. 13-6-2014 n. 13431).

La pronuncia impugnata si sottrae, quindi, alle censure all’esame, per essere in linea con il richiamato e condiviso orientamento espresso da questa Corte, dal quale non sussistono ragioni per discostarsi.

In definitiva, il ricorso è respinto.

Il governo delle spese inerenti al presente giudizio di cassazione segue il principio della soccombenza nella misura in dispositivo liquidata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2016

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