Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12686 del 19/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 19/05/2017, (ud. 22/02/2017, dep.19/05/2017),  n. 12686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. PROTO Cesare A. – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23121-2012 proposto da:

PA.GA. (OMISSIS), P.M. (OMISSIS), P.G.

(OMISSIS), P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CAIO MARIO 27, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO

CUFFARO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

GINEVRA GIOVANNONI, GIANLUCA POLI;

– ricorrenti –

contro

C.P., F.M., C.A.,

B.A., C.S., F.S., C.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 561/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 23/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/02/2017 dal Consigliere Dott. COSENTINO ANTONELLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI CORRADO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

I sigg. M., A. e P.G. e Pa.Ga., proprietari di un appezzamento di terreno con sovrastante fabbricato, ricorrono contro i proprietari del fondo confinante – sigg.ri C.P., F.M., C.A. B.A., C.S., F.S. e C.M. – per la cassazione della sentenza con cui la corte di appello di Firenze ha dichiarato, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Firenze, che la servitù di passo costituita con atto notarile del 24.11.71 sul loro fondo, a favore del fondo degli intimati, insiste sulle attuali particelle (OMISSIS) N.C.T. di Barberino di Mugello, altresì condannando essi ricorrenti a rimuovere ogni ostacolo all’esercizio di detta servitù.

La corte ha ritenuto che il tracciato della servitù attraversasse il terreno degli odierni ricorrenti davanti, invece che dietro, il loro fabbricato, sul rilievo che l’incertezza sulla collocazione dì tale tracciato insita nel relativo titolo costitutivo del 24.11.71 (incertezza in ragione della quale il primo giudice aveva ritenuto di dover collocare detto tracciato sul retro del fabbricato, in base al principio del minor aggravio per il fondo servente) sarebbe stata superata – nel senso della collocazione del tracciato davanti al fabbricato – da due documenti prodotti in grado di appello, ossia il frazionamento catastale (OMISSIS) e l’estratto di mappa catastale del maggio 2002 (pag. 6, secondo cpv, della sentenza).

Il ricorso per cassazione si fonda su tre motivi.

Gli intimati non hanno depositato controricorso.

La causa è stata discussa nella pubblica udienza del 22.2.17, per la quale non sono state depositate memorie illustrative e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c., in cui la corte distrettuale sarebbe incorsa ammettendo la produzione di nuovi documenti prodotti in appello.

Il secondo motivo ed il terzo motivo denunciano il vizio di motivazione oltrechè la violazione dell’art. 1065 c.c. e, nel terzo motivo, anche dell’art. 115 c.p.c., – delle statuizioni relative, rispettivamente, alla collocazione della servitù ed all’abbattimento di un muretto che, secondo la corte distrettuale, avrebbe impedito l’esercizio della servitù.

Osserva il Collegio che il primo mezzo di gravame propone una questione quella relativa all’ammissibilità dei documenti in appello – di cui le Sezioni Unite di questa Corte sono state investite dalla Sezione Terza con l’ordinanza n. 22602 del 7 novembre 2016. Appare conseguentemente opportuno rinviare la discussione del ricorso in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite.

PQM

 

Dispone il rinvio a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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