Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12685 del 25/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 25/06/2020), n.12685

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24605/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

Contro

D.M.L.S. (C.F. (OMISSIS)) S.G.M. (C.F.

(OMISSIS)), rappresentati e difesi dall’Avv. SARDO GAETANO MASSIMO,

quest’ultimo anche in proprio ex art. 86 c.p.c., elettivamente

domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via del

Caravita, 5;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio,

n. 3361/18 depositata in data 22 maggio 2018, notificata in data 20

giugno 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 30 gennaio 2020 dal Consigliere Relatore D’Aquino Filippo.

Fatto

RILEVATO

CHE:

I contribuenti hanno impugnato l’avviso di accertamento con il quale, a termini della L. 30 dicembre 2014, n. 311, art. 1, comma 335, si è proceduto alla rettifica del classamento di un immobile da Categoria A/1 classe 5 a Categoria A/1, classe 7, con conseguente modifica della rendita.

La CTP di Roma ha accolto il ricorso e la CTR del Lazio, con sentenza in data 22 maggio 2018, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, osservando che il provvedimento impugnato è privo di motivazione, non evincendosi dall’atto impugnato le ragioni che hanno portato all’incremento di classamento, considerato che l’accertamento è stato condotto raffrontando l’immobile con altri immobili dissimili.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a due motivi, resistono con controricorso le parti contribuenti intimate.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1 – Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto l’avviso di accertamento privo di motivazione; deduce il ricorrente che l’avviso trae origine dalla Determinazione del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 16 febbraio 2005, con la quale sono stati definiti i criteri attuativi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nonchè dalla Determinazione dell’Assemblea Capitolina di revisione del classamento delle unità immobiliari, tra cui quella dei ricorrenti;

deduce il ricorrente che la rettifica del classamento ha fatto seguito agli incrementi di valore delle microzone, superiori alla soglia di significatività del 3,5% e contiene gli opportuni elementi valutativi, non essendo necessario indicare specifiche caratteristiche dell’immobile, laddove il riferimento alla microzona e al fattore posizionale costituisce elemento idoneo a incidere sul valore del bene.

2 – Il motivo è infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, “la ragione giustificativa della rettifica del classamento non è la mera evoluzione del mercato immobiliare, nè la mera richiesta del Comune, bensì l’accertamento di una modifica nel valore degli immobili presenti nella microzona, attraverso le procedure previste dal successivo comma 339” (Cass. Sez. U., 18 aprile 2016, n. 7665), dovendosi considerare, oltre al fattore posizionale, anche le caratteristiche edilizie del fabbricato di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 8, comma 7, circostanza che assume valore rilevante in sede di motivazione dell’atto (Cass., Sez. V, 28 novembre 2019, n. 31112). Nè può essere sufficiente il mero richiamo al fattore posizionale, quale l’inserimento in una microzona, atteso il carattere diffuso e indifferenziato di una riclassificazione catastale di questo tipo (Cass., Sez. V, 19 novembre 2019, n. 29988; Cass., Sez. V, 23 luglio 2019, n. 19810; Cass., Sez. VI, 8 aprile 2019, n. 9770; Cass., Sez. VI, 5 novembre 2018, n. 28076; Cass., Sez. VI, 17 febbraio 2015, n. 3156), come anche non può essere sufficiente il provvedimento di riclassamento che faccia riferimento soltanto ai presupposti di legge (Cass., Sez. VI, 21 giugno 2018, n. 16378).

3 – Si è, in particolare, affermato che il classamento adottato di ufficio a termini della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona nella quale l’immobile è situato, può essere giustificato dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato e quello catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali. In questo caso, il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, va adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinchè il contribuente sia posto in condizione di conoscere ex ante le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (Cass., Sez. V, 23 luglio 2019, n. 19810; Cass., Sez. V, 11 settembre 2019, n. 22671; Cass., Sez. V, 17 settembre 2019, n. 23051).

4 – Tale revisione parziale del classamento ha presupposti diversi dalle fattispecie regolate rispettivamente dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 58 (in tema di classamento non aggiornato o palesemente incongruo), e dalla L. n. 331 del 2004, art. 1, comma 336 (in tema di immobili non dichiarati o soggetti a variazioni edilizie non denunciate), trattandosi di una revisione correlata a fattori estrinseci di carattere collettivo o generale e non specificamente riguardanti il singolo immobile. Ne consegue che il procedimento di classa mento si divide in due fasi, ovvero quella dell’accertamento e specificazione chiara, precisa e analitica, dei presupposti di fatto che giustificano la cd. riclassificazione di massa, e quella della deduzione e prova dei parametri, dei fattori determinativi e dei criteri per l’applicazione della riclassificazione alla singola unità immobiliare (ossia l’ubicazione dell’unità immobiliare oggetto di accertamento in una delle cd. microzone anomale: Cass., Sez. V, 17 settembre 2019, n. 23046).

5 – Pertanto, ai fini motivazionali dell’atto di riclassamento immobiliare non può ritenersi sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento (Cass., Sez. VI, 3 luglio 2013, n. 16643, Cass., Sez. VI, 17 febbraio 2015, n. 3156) nè il riferimento alla microzona ed alle sue caratteristiche come indistintamente individuate, perchè, se è vero che l’attribuzione di una determinata classe è indubbiamente correlata alla qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), e alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l’unità stessa è situata, tali caratteristiche generali vanno sempre individuate in concreto, in riferimento alla specifica porzione di territorio in cui si inserisce la revisione, individuando gli effettivi interventi urbanistici e le attività realmente incidenti sulla migliore qualità dell’utilizzo degli immobili della zona.

Oltre al fattore posizionale, ai fini valutativi rileva anche il fattore edilizio, per cui non è possibile prescindere dalle caratteristiche edilizie specifiche della singola unità e del fabbricato che la comprende (l’esposizione, il grado di rifinitura, stato di conservazione, l’anno di costruzione, eccetera), non essendo sostenibile che tutti gli immobili di una stessa zona abbiano necessariamente la medesima classe (così Cass., Sez. V, 23 luglio 2019, n. 19810), nè potendosi sostenere che un classamento “diffuso” non sia assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento (Corte Cost., 1 dicembre 2017, n. 249).

6 – Peraltro, la motivazione dell’atto di “riclassamento” non può essere integrata dall’Amministrazione finanziaria nel giudizio di impugnazione avverso lo stesso (vedi da ultimo Cass., Sez. V, 12 ottobre 2018, n. 25450 e Cass., Sez. VI, 9 marzo 2017, n. 6065), nè il fatto che il contribuente abbia potuto svolgere le proprie difese vale a rendere sufficiente la motivazione, al fine di non legittimare un inammissibile giudizio ex post della sufficienza della motivazione, argomentata dalla difesa svolta in concreto dal contribuente, piuttosto che un giudizio ex ante basato sulla rispondenza degli elementi enunciati nella motivazione a consentire l’effettivo esercizio del diritto di difesa (Cass., Sez. V, 26 marzo 2014, n. 7056; Cass., Sez. V, 12 luglio 2006, n. 15842).

7 – Ne consegue che “il mero richiamo ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta non soddisfa l’obbligo motivazionale nei termini sopra precisati. Si tratta, come è evidente, di formulazioni del tutto prive di specificità e determinatezza ed in ordine alle quali sarebbe impossibile l’opera di traduzione in una precisa percentuale di aumento della rendita catastale delle singole unità immobiliari. Tali formule, infatti, non sono idonee ad indicare i criteri e i modi con cui sono identificati, calcolati, rilevati ed elaborati i quattro parametri prescritti dalla norma e cioè: il valore medio di mercato della microzona (per mq); il valore catastale medio della microzona; il valore di mercato medio per l’insieme di tutte le microzone; il valore catastale medio per l’insieme di tutte le microzone” (Cass. n. 23046 del 2019, cit.).

8 – La sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che l’incremento del classamento (da classe 5 a classe 7) appare immotivato, ancorchè raffrontato ad altri immobili utilizzati come tertium comparationis, nonchè in quanto riferito al mero incremento di valore della microzona, ha fatto corretto uso dei principi enunciati da questa Corte.

9 – Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, evidenziando il ricorrente quale fatto decisivo, oggetto di discussione in appello, il raffronto con una specifica unità immobiliare quale parametro per l’attribuzione del nuovo classamento.

10 – Il secondo motivo è inammissibile, posto che è principio consolidato quello secondo cui, ove con il ricorso per cassazione venga dedotto vizio di motivazione, il ricorrente è tenuto ad indicare, oltre al fatto storico omesso e al luogo processuale in cui il fatto sia stato oggetto di discussione, anche la decisività (Cass., Sez. VI, 10 agosto 2017, n. 19987), ossia l’idoneità dell’esame di quel fatto a determinare un esito diverso della controversia (Cass., Sez. Lav., 25 giugno 2018, n. 16703); è, pertanto, necessario che il ricorrente espleti, ai fini di ammissibilità del motivo, il giudizio logico-giuridico di decisività del fatto stesso, ossia la valutazione a posteriori che, ove tale fatto fosse stato esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Tale giudizio non è stato adeguatamente illustrato nel suddetto motivo di ricorso, che va, pertanto, dichiarato inammissibile.

11 – Il ricorso va, pertanto, rigettato, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità, attesa la recente evoluzione della giurisprudenza di legittimità in punto revisione di classamento.

11.1 – Non sussistono i presupposti per la condanna di cui all’art. 96 c.p.c., comma 3, non sussistendo violazione dell’art. 366 c.p.c. (Cass., Sez. V, 23 maggio 2019, n. 14035), nè sussistendo abuso del diritto di impugnazione (Cass., Sez. III, 27 febbraio 2019, n. 5725).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dichiara compensate le spese processuali; rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c..

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020

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