Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12685 del 20/06/2016

Cassazione civile sez. lav., 20/06/2016, (ud. 23/03/2016, dep. 20/06/2016), n.12685

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6165/2012 proposto da:

AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE (AMA) S.P.A., C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA M. PRESTINARI 13, presso lo studio

dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.G.N., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio dell’avvocato

PASQUALE NAPPI, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso successivo –

avverso la sentenza n. 1280/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/03/2011 r.g.n. 4350/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2016 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito l’Avvocato PALLINI MASSIMO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso D.

G.N., accoglimento del ricorso AMA S.P.A..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 20.4.07 il Tribunale di Roma rigettava la domanda proposta da D.G.N. nei confronti di A.M.A. – Azienda Municipale Ambiente S.p.A. – intesa a conseguire l’inquadramento nel 5^ livello c.c.n.l. Federambiente ed il pagamento delle consequenziali differenze retributive, oltre agli ulteriori importi derivanti dall’incidenza di compensi vari (straordinario, compenso ex art. 10 CCNL, EDR,) sulla base di computo di alcuni istituti indiretti (13^ e 14^ mensilità, ferie, e TFR). Con sentenza depositata il 15.3.11 la Corte d’appello capitolina, in parziale riforma della sentenza di prime cure, dichiarava il diritto del lavoratore all’inclusione del compenso percepito, a titolo di lavoro straordinario prestato nel periodo gennaio 2001-settembre 2004 ai fini dell’accantonamento del t.f.r. e condannava la società ad includere nel computo del t.f.r. il detto compenso.

Ritenevano al riguardo i giudici del gravame che dal ricalcolo degli istituti indiretti dovesse essere espunto il compenso per lavoro straordinario, sul rilievo che l’art. 12 c.c.n.l. di settore – alla cui stregua viene individuata la retribuzione globale come sommatoria fra retribuzione individuale ed indennità a carattere fisso e continuativo – andasse letto in connessione con l’art. 19, che elencava una serie specifica di indennità e provvidenze fra le quali non era compresa quella per lavoro straordinario optando, quindi, per una lettura in senso restrittivo delle indennità da includere nel computo degli istituti indiretti.

Opinavano invece, per quanto concerne il compenso per lavoro straordinario, che dovesse essere conteggiato ai soli fini del TFR, in tal senso deponendo l’art. 46 c.c.n.l. di settore che richiamava la L. n. 297 del 1982, art. 1, comma 2 e che nella base di calcolo utile andassero incluse tutte le indennità, nonchè i compensi previsti per legge, ove corrisposti in via fissa e continuativa.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la A.M.A. – Azienda Municipale Ambiente S.p.A. affidandosi a tre motivi illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c..

Il D.G. resiste controricorso e propone a propria volta ricorso avverso la medesima pronuncia della Corte di merito sostenuto da unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la AMA s.p.a. deduce violazione dell’art. 46 c.c.n.l. Federambiente 1995 e degli artt. 2120, 1362 e 1363 c.c., per avere l’impugnata sentenza statuito la computabilità del compenso per lavoro straordinario (in quanto nella specie fisso e continuativo) nella base di calcolo del TFR nonostante che l’art. 46 CCNL cit. prevedesse, a tal fine, un’elencazione espressamente qualificata come tassativa, in cui la voce in discorso non compariva nè era riconducibile alla nozione di indennità o compenso previsto per legge e corrisposto in via fissa e continuativa.

Il motivo va disatteso.

Il compenso per lavoro straordinario è, infatti, compenso previsto per legge (art. 2108 c.c.), potenzialmente suscettibile di essere corrisposto in via fissa e continuativa e di essere incluso nella base di computo del TFR ai sensi dell’art. 2120 c.c.. Da ciò discende che, se la stessa fonte negoziale (art. 46 CCNL Federambiente del 1995) invocata dalla società espressamente include nella base di computo del TFR anche “tutte le indennità o compensi previsti per legge, qualora gli stessi siano corrisposti in maniera fissa e continuativa”, tale qualificazione deve conferirsi anche al compenso per lavoro straordinario che trova la propria fonte direttamente nella legge, qualora corrisposto in maniera fissa e continuativa, vale a dire secondo modalità il cui accertamento è riservato ai giudici di merito (accertamento che, nella specie, peraltro, risulta congruamente motivato con riferimento alto svolgimento, “in misura pressocchè uguale” del lavoro straordinario in tutti i mesi dell’anno). Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 414 e 345 c.p.c., nonchè violazione dell’art. 2697 c.c..

Si critica la sentenza impugnata per aver ritenuto soddisfatto l’onere di allegazione, da parte dei ricorrente, circa i requisiti di fissità e contìnuatività del lavoro straordinario prestato mediante la produzione di buste paga e di riepilogo delle ore prestate.

Con la terza censura la società ricorrente si duole della violazione dell’art. 46 c.c.n.l. Federambiente 1995 denunciando altresì vizio di motivazione per aver l’impugnata sentenza considerato, contrariamente al vero, come fisso e continuativo il compenso per lavoro straordinario percepito dal lavoratore: a tal fine ritrascrive un passo del proprio atto d’appello in cui aveva evidenziato una tabella riepilogativa a riprova del carattere del tutto variabile dello straordinario reso e della relativa remunerazione.

I motivi, da trattare congiuntamente siccome connessi, presentano profili di inammissibilità.

Parte ricorrente tende infatti a pervenire ad una rinnovata considerazione, nel merito, della valutazione dei fatti di causa elaborata dai giudici del gravame, preclusa nella presente sede.

Va in proposito considerato, con particolare riferimento al seconda doglianza, che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (vedi Cass. 16 luglio 2010 n. 16698, cui adde Cass. 18 novembre 2011 n. 24253). Nella specie ricorre proprio siffatta ultima ipotesi in quanto la violazione di legge (artt. 414 e 345 c.p.c. ed art. 2697 c.c.) viene dedotta mediante la contestazione della valutazione delle risultanze di causa, secondo modalità inammissibili nella presente sede.

Sempre sulla medesima linea interpretativa, va rimarcato, quanto al vizio di motivazione denunciato con il terzo motivo – che il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata.

Una simile revisione, in realtà, si tradurrebbe in un giudizio di fatto e si risolverebbe in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità, con la conseguenza che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Suprema Corte di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso la autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (vedi ex aliis, in motivazione, Cass. 1 settembre 2011 n. 17977, cui adde, Cass. SS.UU. 25 ottobre 2013 n. 24148, Cass. 4 aprile 2014 n. 8008).

In contrasto con detti principi, la ricorrente non denuncia una totale obliterazione di fatti decisivi che potrebbero condurre ad una diversa soluzione della controversia ovvero una manifesta illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune od ancora un difetto di coerenza tra le ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi, ma si limita a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito al diverso convincimento soggettivo patrocinato e sulla scorta di nuova lettura degli atti, con operazione non consentita in questa sede di legittimità, per quanto innanzi detto.

Con unico motivo del ricorso, dal canto suo, il D.G. deduce violazione degli artt. 12 17, 18 e 31 c.c.n.l. 31/10/95, degli artt. 1362 c.c. e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè illogica e contraddittoria motivazione.

Si duole che l’impugnata sentenza abbia statuito la non computabilità del compenso per lavoro straordinario nella base di calcolo degli istituti indiretti pur ritenendolo di natura fissa e continuativa, con riferimento al calcolo del T.F.R.. L’affermazione secondo cui il riferimento dell’art. 12 c.c.n.l. alle indennità a carattere fisso e continuativo si riferisce solo a quelle previste dall’art. 19 dello stesso c.c.n.l. sarebbe illogica oltre che avulsa dal contenuto sostanziale e dalla finalità della norma contrattuale (art. 12), giacchè le indennità indicate nell’art. 19 (rinnovo patente guida, indennità sgombero neve…) per definizione non potrebbero essere erogate in misura fissa e continuativa.

Il motivo presenta profili di improcedibilità.

Non può prescindersi, sul punto, dal richiamo all’orientamento espresso da questa Corte e che va qui ribadito, in base al quale, ai fini del rituale adempimento dell’onere, imposto al ricorrente dalla disposizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, è necessario indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, provvedendo anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (vedi Cass. 6 marzo 2012 n. 4220, Cass. 9 aprile 2013 n. 8569, cui adde Cass. 24 ottobre 2014 n. 22607).

Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento, un contratto o un accordo collettivo prodotto in giudizio, postula quindi, che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità.

E’ stato altresì precisato che “l’onere gravante sul ricorrente, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, di depositare, a pena di improcedibilità, copia dei contratti o degli accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, può essere adempiuto, in base al principio di strumentalità delle forme processuali – nel rispetto del principio di cui all’art. 111 Cost., letto in coerenza con l’art. 6, della CEDU, in funzione dello scopo di conseguire una decisione di merito in tempi ragionevoli – anche mediante la riproduzione, nel corpo dell’atto d’impugnazione, della sola norma contrattuale collettiva sulla quale si basano principalmente le doglianze, purchè il testo integrale del contratto collettivo sia stato prodotto nei precedenti gradi di giudizio onde verificare l’esattezza dell’interpretazione offerta dal giudice di merito (vedi Cass. 7 luglio 2014 n. 15437).

Pilò quindi affermarsi che il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi, come nella Specie, della erronea valutazione di un contratto collettivo da parte del giudice di merito, ha il duplice onere –

imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo (integralmente) agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi l’accordo in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto dello stesso.

Nello specifico, il contratto collettivo Federambiente applicabile ratione temporis, non risulta in quale parte del fascicolo sia rinvenibile nè se sia stato prodotto integralmente, sicchè il motivo svolto non si sottrae ad un giudizio di improcedibilità alla stregua dei dettami sanciti dall’art. 369 c.p.c., comma 2.

In definitiva, il ricorso proposto da A.M.A. s.p.a. è rigettato, mentre va dichiarato improcedibile quello proposto dal D.G..

La situazione di reciproca soccombenza, giustifica la compensazione fra le parti, delle spese inerenti al presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso proposto da A.M.A. s.p.a. Dichiara improcedibile il ricorso proposto da D.G.N.. Compensa fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA