Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12685 del 19/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 19/05/2017, (ud. 08/02/2017, dep.19/05/2017),  n. 12685

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 12625/13) proposto da:

– GI.Fr. (c.f.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Giuseppe Greppi,

Giorgio Razeto e Nicolò Paoletti, con domicilio eletto presso lo

studio del terzo in Roma, via Barnaba Tortolini n. 34;

– ricorrente –

contro

G.B. (c.f.: (OMISSIS));

G.L. (c.f.: (OMISSIS)) parti entrambe difese, giusta procura a

margine del controricorso, dall’avv. Alberto Zanetta; con domicilio

eletto presso la sua persona e studio in Roma, via Boncompagni n.

93, piano V, int. 30 (Studio legale avv. Marco Corradi);

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1794/2012 della Corte di Appello di Torino del

22 giugno – 13 novembre 2012, non notificata.

Udita la relazione di causa, svolta alla pubblica udienza dell’8

febbraio 2017, da parte del Consigliere dr. Bianchini Bruno;

Uditi l’avv. Nicolò Paoletti per il ricorrente e l’avv. Pietro

Amuca, con delega dell’avv. Alberto Zanetta, per le parti contro

ricorrenti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dr. PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B. e G.L. citarono innanzi al Tribunale di Novara Gi.Fr., proprietario di un lotto di terreno confinante con il loro, esponendo che il convenuto, ottenuta l’autorizzazione a ristrutturare un preesistente basso fabbricato posto in aderenza al confine est ed a distanza di metri 1,50 dal confine nord, aveva in realtà posto in essere un nuovo fabbricato, dopo aver demolito il preesistente, che, oltre a non rispettare la sagoma e l’altezza di quest’ultimo, era stato anche accorpato con un retrostante immobile; ritenendo non rispettate le distanze stabilite dal locale strumento urbanistico, chiesero che il convenuto fosse condannato all’integrale eliminazione delle opere realizzate, con il ripristino dello stato de quo ante Il Gi. si costituì negando la fondatezza delle domande. L’adito Tribunale, pronunciando sentenza n 876 del 21 novembre 2008, ordinò l’arretramento del fabbricato – che ritenne, per le sue caratteristiche, integrare gli estremi di una nuova costruzione anzichè di una ristrutturazione del preesistente edificio- sino alla distanza minima di cinque metri dal confine, come disposto dal piano regolatore generale del Comune di Sizzano.

Il Gi. propose impugnazione che venne respinta dalla Corte di Appello di Torino con sentenza n. 1794, depositata il 13 novembre 2012: il giudice del gravame ribadì la qualificazione di nuova costruzione e la conseguente applicazione delle norme urbanistiche in vigore al momento della edificazione; negò che l’appellante avesse il diritto di mantenere anche il nuovo edificato a distanza di metri 1,50 dal confine in quanto ritenne, da un lato, che il nuovo intervento edilizio, alterando irreversibilmente lo stato dei luoghi, avrebbe creato una situazione incompatibile con lo stato precedente e, dunque, avrebbe impedito la possibilità di estendere al nuovo manufatto la servitù – ove pure fosse già maturata – di costruire a distanza inferiore alla legale; dall’altro, che, avendo chiesto il permesso di costruire una nuova entità edilizia, l’appellante avrebbe sostanzialmente rinunciato ad avvalersi della servitù negativa di mantenere il fabbricato, risultante dal nuovo intervento edilizio, a distanza inferiore a quella prevista dallo strumento urbanistico; giudicò infine non viziata da ultrapetizione la decisione del Tribunale di far arretrare a 5 metri anzichè a metri 1,50 dal confine la nuova costruzione, interpretando la domanda originaria delle G. come diretta ad eliminare tutte le conseguenze dell’accertata illegittimità edilizia.

Il Gi. ha proposto ricorso contro tale decisione, facendo valere due motivi di annullamento; le G. hanno risposto con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Entrambe le parti hanno identificato la decisione impugnata con il numero 2133/2012 – che rappresenta il progressivo del registro cronologico – anzichè con il numero 1794/2012 del registro sentenze: tale errore (materiale), all’evidenza, non ha impedito la compiuta identificazione della pronuncia oggetto di ricorso e quindi non ha alcuna influenza sulla ritualità delle rispettive difese.

1 – Con il primo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 872 e 873 c.c., in relazione all’art. 15 delle norme tecniche di attuazione del Comune di Sizzano; la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato; la nullità della sentenza per aver posto a base della decisione una motivazione meramente apparente.

1.1 Sostiene il ricorrente la fallacia dell’argomentazione della Corte territoriale laddove ha affermato che d’ostacolo alla riduzione in pristino del vecchio edificio sarebbe stata la sua completa modifica, tale da non permettere di distinguere l’originaria struttura da quella nuova: in contrario assume che dalla lettura della stessa consulenza tecnica sarebbe emersa la situazione dell’edificato precedente all’effettuazione dei contestati lavori. 1.2 Il motivo è inammissibile perchè, da un lato, non è stata questa sola la ratio decidendi posta a base della decisione – avendo rilievo invece ben più decisivo la creazione di un nuovo corpo di fabbrica che avrebbe comportato una cesura rispetto al precedente stato di fatto; dall’altro perchè la ricostruibilità della situazione anteatta ha costituito frutto di un giudizio di fatto che, del pari, trova nella CTU la sua fonte e che non è sindacabile in sede di legittimità.

1.3 Parimenti inammissibile è la denuncia di violazione del principio della domanda in quanto la Corte territoriale ha interpretato le richieste delle originarie attrici e tale interpretazione non è stata censurata se non quanto ai suoi risultati ma non in relazione alle norme di ermeneutica e nemmeno adducendo specifici vizi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2 – Con il secondo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 1067, 1073 e 1074 c.c., nonchè, nuovamente, l’esistenza di una motivazione meramente apparente sul negato diritto a mantenere la costruzione – anche in sede di esecuzione dell’ordine di riduzione in pristino – a distanza inferiore a quella originaria, con il conseguente obbligo di osservare quella prevista per le nuove costruzioni dalle norme urbanistiche locali, ritenendo rinunciato il diritto a mantenere il precedente distacco – oggetto di affermata servitù negativa.

2.1 Sostiene il ricorrente che la condotta di chi, potendo usufruire di un distacco minore a quello normativamente previsto – in virtù di un acquisto “ab immemorabili” di una servitù imposta al fondo frontistante – abbia poi edificato un nuovo manufatto, non poteva essere interpretata – come invece operato dalla corte territoriale- nel senso di integrare una rinuncia alla precedente e più favorevole situazione, di servitù imposta all’altro fondo ma, anzi, avrebbe manifestato l’intenzione di aggravarla, facendola dunque permanere.

2.2 Il mezzo è infondato perchè il profilo dell’aggravamento della servitù presuppone che questa sia sussistente mentre, seguendo il condivisibile argomentare della Corte del merito, nel momento in cui non solo si è chiesta l’autorizzazione a costruire un nuovo manufatto ma lo si è anche realizzato – peraltro in modo difforme alla concessione – la servitù doveva dirsi rinunciata.

3. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo quanto indicato in dispositivo. Dal momento che il ricorso è stato notificato il 15 maggio 2013 e dunque oltre il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della L. 24 dicembre 2012, n. 228, sussistono gli estremi per porre a carico del ricorrente un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, così come modificato dalla L. n. 228 del 2012.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Si dà atto che alla stesura della motivazione ha collaborato l’Assistente di Studio Dott. CORTESI Francesco.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Cassazione, 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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