Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12684 del 20/06/2016

Cassazione civile sez. lav., 20/06/2016, (ud. 23/03/2016, dep. 20/06/2016), n.12684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. DORONZO Adriano – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7435-2013 proposto da:

I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI

ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA”, C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato MARCO

GUSTAVO PETROCELLI, che lo rappresenta e difende giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

EDIZIONI GIORNALI QUOTIDIANI S.C.A.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1700/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/03/2012, r.g.n. 10208/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

udito l’Avvocato PETROCELLI MARCO GUSTAVO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con sentenza depositata in data 12 marzo 2012 la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale della stessa sede tra la Edizioni Giornali Quotidiani s.c. a r.l. e l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti italiani “Giovanni Amendola” – INPGI (d’ora in poi solo INPGI), ha accolto parzialmente l’opposizione proposta dalla società appellante contro il decreto ingiuntivo emesso su ricorso dell’INPGI, avente ad oggetto il pagamento di contributi e somme aggiuntive relativi alla posizione di alcuni lavoratori per i quali era stato accertato un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.

2. – La Corte territoriale, dissentendo dal giudizio espresso dal Tribunale, ha ritenuto che per alcuni di questi lavoratori (e in particolare i giornalisti inquadrati come corrispondenti L. G., C.P. e P.G.) non era stata raggiunta la prova della subordinazione, e cioè dello stabile inserimento nell’attività redazionale e della responsabilità dell’informazione concernente la zona territoriale affidata, considerate, da un lato, le contraddittorie emergenze della prova orale e, dall’altro, la titolarità in capo ai tre lavoratori di altro rapporto di lavoro dipendente, uno dei quali incompatibile con quello di giornalista subordinato. Pertanto, ha revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato la Edizioni Giornali al pagamento delle minori somme, nonchè della metà delle spese di entrambi gradi del giudizio.

3. – Contro la sentenza l’INPGI propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre la Edizioni Giornali Quotidiani s.c.a r.l. non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo, l’Istituto nazionale di previdenza censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 lamentando l’omesso esame di un punto decisivo della controversia, costituito da un “passaggio dell’atto d’appello” (rectius: della memoria di costituzione in appello) e delle risultanze istruttorie ivi richiamate, da cui emergeva lo stabile incarico assegnato ai tre giornalisti di inviare articoli e servizi da precise zone territoriali di loro competenza.

2. – Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di legge e del contratto collettivo nazionale di lavoro, in particolare dell’art. 2094 c.c., art. 2, 12 e 36 del CNLG (D.P.R. n. 153 del 1961), artt. 1362 e 1363 cod. civ. Sostiene che, a norma dell’art. 2 del CNLG, per i giornalisti inquadrati come corrispondenti non è necessaria la prestazione di un’opera giornalistica quotidiana, purchè sussistano continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio;

che tale norma integra il disposto di cui all’art. 2094 c.c.; che la Corte territoriale aveva omesso ogni indagine sull’impegno assunto dai tre corrispondenti di garantire al giornale la completezza dell’informazione dalla zona a ciascuno di loro assegnata, dando rilievo ad un elemento estraneo ai fini della configurazione della subordinazione, ossia la presenza di altro impiego; che, a tal riguardo, la prestazione a tempo pieno non è richiesta al collaboratore fisso, del quale anzi è espressamente ipotizzato che la prestazione non sia quotidiana, secondo quanto dispone l’art. 12 del contratto collettivo e come peraltro è desumibile dall’entità della retribuzione, diversa e inferiore rispetto a quella prevista per il redattore; che, infine, l’art. 36 dello stesso contratto prevede espressamente la possibilità per i giornalisti pubblicisti impiegati nelle redazioni decentrate di un diverso impiego professionale e, di conseguenza, di una prestazione giornalistica anche non quotidiana.

3. – I due motivi, che si affrontano congiuntamente per l’evidente connessione che li lega, sono infondati oltre a presentare profili di inammissibilità.

3.1. – La Corte di merito ha ritenuto che la prova orale assunta in primo grado per la sua “contraddittorietà” e “disomogeneità” non fosse tale da comprovare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i lavoratori qualificati come corrispondenti e la società appellante: in particolare ha escluso che fosse stata raggiunta la prova dello stabile inserimento dei lavoratori nell’attività di redazione e della responsabilità dell’informazione relativa alla zona a ciascuno assegnata. Tale giudizio è stato esplicitato attraverso il rinvio alle singole deposizioni e alle contraddizioni rilevate (“il teste C. ha smentito la teste Cr…. dichiarando di aver avuto con la medesima contatti telefonici sporadici, mentre i testi Ma. e Pi. hanno dichiarato di non conoscere il giornalista P., ed il C., a sua volta, ha dichiarato di non conoscere il L. ed ha riferito che il P. redigeva di rado qualche articolo”). Il giudizio di inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato è stato poi corroborato dall’ulteriore elemento, costituito dalla titolarità in capo a ciascuno dei lavoratori di altro rapporto di lavoro dipendente, uno dei quali incompatibile con altra prestazione lavorativa. Tale valutazione è incensurabile in questa sede, avendo la Corte territoriale dato adeguatamente conto del proprio convincimento con argomentazioni logiche e coerenti.

3.2. – Al riguardo va ricordato che nel giudizio di cassazione spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti. Conseguentemente per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza. Pertanto il mancato esame di elementi probatori costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base (cfr., tra le altre, Cass., 14 novembre 2013, n. 25608; Cass., 24 ottobre 2013, n. 24092; v. pure Cass., 18 marzo 2011, n. 6288; Cass., 23 dicembre 2009, n. 27162; Cass., 11 luglio 2007, n. 15489; Cass., 21 aprile 2006, n. 9368).

3.3. – Peraltro il ricorrente, nel dedurre l’errata valutazione della prova testimoniale, trascrive nel ricorso solo brevi stralci delle deposizioni rese dai lavoratori e già riportate nella sua memoria difensiva in appello, ma non deposita nè i verbali di udienza in cui sarebbero state raccolte le deposizioni che il giudice avrebbe erroneamente valutato nè l’atto dell’accertamento ispettivo contenente le dichiarazioni riportate anch’esse in stralcio nel ricorso per cassazione e poste a fondamento della censura. La parte, inoltre, non fornisce utili indicazioni circa la attuale collocazione di questi atti nei fascicoli, di parte o di ufficio, delle pregresse fasi del giudizio non risultando sufficiente ai fini della completezza e specificità della censura il deposito della memoria difensiva in appello in cui sarebbero state riportate le dette dichiarazioni.

3.4. – Tali omissioni rendono la censura, sotto questo profilo, anche inammissibile.

Il ricorso per cassazione deve infatti rispettare le norme di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

Si tratta di disposizioni che consacrano il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – corollario del requisito di specificità dei motivi di impugnazione – il quale comporta che, quando siano in gioco atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, di carenze motivazionali, ex art. 360 c.p.c., n. 5, o di un error in procedendo, ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 della medesima norma, è necessario non solo che il contenuto dell’atto o della prova orale o documentale sia riprodotto in ricorso, ma anche che ne venga indicata l’esatta allocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (Cass., 6 novembre 2012, n. 19157; Cass., 23 marzo 2010, n. 6937; Cass. civ. 12 giugno 2008, n. 15808; Cass. civ. 25 maggio 2007, n. 12239; Cass., Sez. Un., 3 novembre 2011, n. 22726).

4. – Il vizio di violazione di legge è inoltre dedotto senza che il ricorrente abbia indicato quale criterio di ermeneutica contrattuale sarebbe stato violato dalla Corte territoriale. Al contrario, la Corte territoriale ha proceduto ad una corretta lettura della norma collettiva, la quale riconosce il carattere subordinato ai collaboratori fissi (ossia ai giornalisti addetti ai quotidiani, alle agenzie di informazione quotidiane per la stampa, ai periodici, alle emittenti radiotelevisive private e agli uffici stampa, comunque collegati ad aziende editoriali), che non prestino attività giornalistica quotidiana, purchè sussista una continuità di prestazione, il vincolo di dipendenza e la responsabilità di un servizio: la decisione di escludere per i tre collaboratori l’esistenza della subordinazione è, infatti, fondata non già sulla mancanza di una prestazione “quotidiana”, bensì sul diverso e corretto presupposto dell’assenza di “continuità” della prestazione, ritenuta invece sporadica, nonchè della responsabilità del servizio, che non può essere ritenuta provata, come invece opina il ricorrente, per il sol fatto che vi sia stata l’assegnazione di una zona di competenza.

In realtà, anche sotto tale profilo la censura si sostanza in un tentativo di rivisitazione delle prove testimoniali, che confermerebbero secondo l’assunto del ricorrente la sussistenza dei requisiti che invece sono stati esclusi in linea di fatto dalla Corte territoriale.

4.1. – Si è dunque fuori dallo schema previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dovendosi al riguardo ricordare che il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto o dei contratti collettivi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione (id est: del processo di sussunzione), per l’esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma, della cui esatta interpretazione non si controverte, non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente compresa nella norma (Cass. 15 dicembre 2014, n. 26307; Cass. 24 ottobre 2007, n. 22348).

Sicchè, il processo di sussunzione, nell’ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata; al contrario del sindacato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (oggetto della recente riformulazione interpretata quale riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione: Cass. S.U. 7 aprile 2014, n. 8053), che invece postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti.

5. – In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Non avendo la società intimata svolto attività difensiva, nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato. Poichè il ricorso è stato notificato in data successiva al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2016

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