Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12684 del 19/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 19/05/2017, (ud. 20/01/2017, dep.19/05/2017),  n. 12684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6088-2013 proposto da:

L.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO

TRIESTE 85, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE AJELLO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato TIZIANA AJELLO;

– ricorrente –

contro

GUMAR SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore

sig. M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO

EMILIO 34, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO PORRU, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3735/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/07/2012.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza pubblicata il 27.7.2006 il Tribunale di Roma dichiarava risolto un contratto d’appalto, avente ad oggetto opere su di un’imbarcazione da pesca, stipulato tra la Gumar s.r.l. e L.L., per inadempimento di quest’ultimo.

L’appello principale del L. (come pure quello incidentale della Gumar, riguardante l’entità del risarcimento del danno liquidato) era respinto dalla Corte distrettuale di Roma, con sentenza n. 3735/12. La Corte capitolina, per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, qualificata l’azione proposta come azione generale di risoluzione per inadempimento, ai sensi dell’art. 1453 c.c., riteneva non eseguiti vari lavori, per un importo di circa 40 milioni di lire, e giudicava grave detto inadempimento perchè tale da impedire la navigabilità stessa dell’imbarcazione. Riteneva, altresì, che il L. fosse stato inadempiente anche con riguardo all’obbligazione di custodia, avendo lasciato l’imbarcazione in banchina di disarmo senza alcuna precauzione.

La cassazione di tale sentenza è chiesta da Luigi L., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso la Gumar s.r.l..

Avviata la causa alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., comma 1, entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente va rilevata la tardività della memoria della Gumar s.r.l., in quanto depositata il 12.1.2017, e dunque dopo la scadenza del termine di dieci giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio, così come prescritto dall’art. 380 – bis. c.p.c., comma 1.

1 – bis. – Col primo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 1455 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Sostiene parte ricorrente che la Corte distrettuale avrebbe dovuto compiere quella analisi complessiva del rapporto che pure ha ritenuto essere necessaria, ma che in realtà non avrebbe svolto. In particolare non avrebbe tenuto nel giusto conto che le parti non avevano concordato un termine per la conclusione dei lavori, e pur evidenziando tale circostanza la Corte territoriale ha concluso che il trasferimento a disarmo del natante avrebbe costituito una non equivoca manifestazione di volontà del L. di non adempiere. Per contro, prosegue parte ricorrente, l’ampia documentazione in atti dimostrerebbe l’esecuzione dei lavori in tempi assolutamente ragionevoli e nella misura dei tre quarti del pattuito, mentre non avrebbero valenza significativa, ai fini della gravità dell’inadempimento, la mancanza di alcuni oblò, del quadro elettrico e delle attrezzature mobili di sicurezza. Il motivo è, poi, completato con l’illustrazione delle risultanze istruttorie di primo grado, non adeguatamente considerate, a giudizio di parte ricorrente, dalla Corte d’appello.

Deduce, inoltre, parte ricorrente che il L. non avrebbe completato i lavori contrattualmente previsti non per propria colpa o negligenza, ma per l’inerzia del committente in merito alle autorizzazioni dei lavori extra contratto.

2. – Il secondo motivo denuncia l’omessa o insufficiente motivazione circa la sussistenza della mora credendi, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto la Corte territoriale avrebbe “completamente disatteso le difese dell’esponente, in spregio a quanto disposto dagli artt. 1206 e 1220 c.c.” (così a pag. 5 della memoria di parte ricorrente).

3. – Entrambi i motivi sono manifestamente infondati.

3.1. – Il primo perchè muove dall’erroneo, implicito presupposto che il denunciato malgoverno dell’art. 1455 c.c., derivi dall’apprezzamento del materiale istruttorio, nel senso che la violazione di legge dipenda dall’esattezza o meno della valutazione dei fatti di causa. Per contro, è costante indirizzo di questa S.C. che il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. nn. 16132/05, 26048/05, 20145/05, 1108/06, 10043/06, 20100/06, 21245/06, 14752/07, 3010/12 e 16038/13).

3.2. – Il secondo perchè suppone, altrettanto erroneamente, che il controllo di sufficienza motivazionale di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo – applicabile nella specie ratione temporis – anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012 convertito in L. n. 134 del 2012, consenta a questa S.C. di sindacare l’accertamento dei fatti operato dal giudice di merito. Al contrario -e in disparte che l’obbligo di motivazione concerne i fatti storici, non le allegazioni difensive delle parti – è noto che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo controllo, bensì la sola facoltà di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge); ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame dei punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (Cass. n. 8718/05).

Nella specie, la Corte distrettuale, correttamente premesso che l’obbligo di custodia permane sull’appaltatore fino a quando questi abbia la disponibilità della res, e cessa solo con la consegna mediante traditio o nelle forme dell’art. 1206 c.c., ha osservato, con motivazione sufficiente ed esente da vizi logico – giuridici, che l’imbarcazione non era stata riconsegnata ma trasportata, senza che i lavori fosse(stati completati, in banchina di disarmo e che ivi era stata lasciata senza alcuna precauzione.

4. – Il ricorso va, pertanto, respinto.

5. – Seguono le spese, liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente.

6. – Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dal L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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