Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12684 del 18/06/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12684 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 14557-2011 proposto da:
EQUITALIA GERIT SPA 00410080584, Agente della riscossione per
la provincia di Roma, – società soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di Equitalia Spa, in persona dell’Amministratore
delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI
PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato
FABIO FRANCESCO FRANCO, che la rappresenta e difende giusta
procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
DE LORENZO FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE ANGELICO 67, presso il proprio studio, rappresentato e
difeso da se stesso;

con troricorrente –

Data pubblicazione: 18/06/2015

nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

resistente

avverso la sentenza n. 57/21/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata 11 04/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/05/2015 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA.

Ric. 2011 n. 14557 sez. MT – ud. 06-05-2015
-2-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Reg. Gen. 14557/2011
RICORRENTE: Equitalia Gerit spa
INTIMATO: Fabrizio De Lorenzo
1. Equitalia Gerit spa ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Lazio 57/21 /2011 del 4 aprile 2011 che ha rigettato l’appello della Equitalia Gerit
Spa confermando l’illegittimità della iscrizione di ipoteca ex art. 77 DPR 602/1973 per somma
inferire agli 8.000 euro.
2. La contribuente si è costituita in giudizio.
3. Il ricorso deve essere rigettato in quanto le Sezioni Unite di questa Corte (da ultimo con la
sentenza 5771/2012) hanno affermato che l’ipoteca prevista dall’art. 77 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, rappresenta un atto preordinato all’espropriazione immobiliare e dunque un atto della
procedura esecutiva. Di conseguenza, l’iscrizione ipotecaria è soggetta alle condizioni ed ai limiti
posti per la procedura esecutiva.

A seguito della pronuncia delle sezione unite la controversia è stata decisa nei termini proposti dal
relatore. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese,.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il 6 maggio 2015.

Oggetto: iscrizione ipoteca

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