Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12684 del 05/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 12684 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: BUCCIANTE ETTORE

SENTENZA

sul ricorso 12294-2008 proposto da:
PEDANI ORETTA C.F.PDNRTT27E45D612I,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE CARSO 23, presso lo studio
dell’avvocato SALERNI MARIO, rappresentata e difesa
dall’avvocato PUCCI CESARE;
– ricorrente contro

2014
685

PEDANI

PAOLA

C.F.PDNPLA32H70D612Z,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLA MELORIA 52, presso lo
studio dell’avvocato OLMI BENEDETTA, rappresentata e
difesa dall’avvocato PETROCCHI PIERO;

Data pubblicazione: 05/06/2014

- controri corrente nonchè contro

BIAGINI AUGUSTA, PEDANI LUCA, PEDANI LAPO, PEDANI
ILARIA, BAROLI ELSA;
– intimati –

PEDANI

ILARIA C.F.PDNLRI68C43D612M,

C.F.PDNLCU69M17D612Q,

BAROLI

ELSA

PEDANI LUCA
VED.

PEDANI

C.F.BRLLSE39H43D612M, PEDANI LAPO
C.F.PDNLPA73H15D612U, NELLA LORO QUALITA’ DI EREDI
LEGITTIMI DI OSCAR PEDANI, elettivamente domiciliati
in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II

18,

presso lo

studio GREZ E ASSOCIATI SRL, rappresentati e difesi
dagli avvocati DE DONNO DONATELLA, PECCHIOLI PAOLO;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali contro

PEDANI PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE
AMMIRAGLI 114, presso lo studio dell’avvocato OLMI
BENEDETTA, rappresentata e difesa dall’avvocato
PETROCCHI PIERO;
– controricorrente al ricorso incidentale nonchè contro

PEDANI ORETTA, BIAGINI AUGUSTA;
– intimate –

sul ricorso 15031-2008 proposto da:
BIAGINI AUGUSTA C.F.BGNGST46S64D612Z, elettivamente

sul ricorso 14593-2008 proposto da:

domiciliata in ROMA, P.ZA COLA DI RIENZO 92, presso
lo studio dell’avvocato NARDONE ELISABETTA, che la
rappresenta

e

difende

unitamente

all’avvocato

OLIVETTI RASON GIAN PAOLO;
– con troricorrente e ricorrente incidentale –

PEDANI ORETTA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE CARSO 23, presso lo studio dell’avvocato
SALERNI MARIO, rappresentata e difesa dall’avvocato
PUCCI CESARE;
PEDANI PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE
AMMIRAGLI 114, presso lo studio dell’avvocato OLMI
BENEDETTA, rappresentata e difesa dall’avvocato
PETROCCHI PIERO;
– controricorrenti a/ ricorso incidentale nonchè contro

PEDANI LUCA, PEDANI LAPO, PEDANI ILARIA, BAROLI ELSA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 819/2007 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 30/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/03/2014 dal Consigliere Dott. ETTORE
BUCCIANTE;
udito l’Avvocato Abbondanza Umberto Massimo per
delega

depositata

in

udienza

dell’Avv.

Piero

Petrocchi difensore di Pedani Paola che si riporta

contro

agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale, il rigetto del
ricorso incidentale Pedani, l’inammissibilità del

ricorso incidentale condizionato Biagini.

ricorso incidentale Biagini, l’assorbimento del

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia è insorta tra le parti con
riferimento alla successione

mortis causa

di

con cinque schede testamentarie olografe redatte
tra il 18 luglio 1990 e il 13 dicembre 1993 aveva
disposto di parte delle proprie sostanze in
favore dei figli Oscar Pedani, Oretta Pedani e
Paola Pedani, nonché di Augusta Biagini, nipote
ex filia Oretta.
Con sentenza non definitiva n. 2688/2004 il
Tribunale di Firenze – adito da Oscar Pedani e in
via riconvenzionale da ognuno dei convenuti – ha
così deciso: «dichiara Oscar Pedani erede di 3/9
dell’intero asse ereditario, quale risulta dalla
decurtazione dei legati, con assegnazione alla
quota ereditaria del fabbricato di “Montalto
Bianco” – Oretta Pedani erede di 2/9 dell’intero
asse ereditario, quale risulta dalla decurtazione
dei legati e con assegnazione alla quota ereditaria del complesso “Il Poggiolini” – Paola Pedani
erede di 3/9 dell’intero asse ereditario, quale
risulta dalla decurtazione dei legati, con assegnazione alla quota ereditaria del bene della
Casa Padronale del complesso “Il Paretaio”;
12294/2008

1

Vittoria Fontana, deceduta il 16 aprile 1994, che

legataria ex art. 659 c.c. del fabbricato rurale
e dei terreni agricoli del complesso denominato
“Il Paretaio”; legataria dell’appartamento 1 0
piano del villino di via Barberino n ° 8 – Augusta

quale risulta dalla decurtazione dei legati».
Impugnata in via principale da Oretta Pedani,
in via incidentale da Oscar Pedani e da Augusta
Biagini, la decisione è stata confermata dalla
Corte d’appello di Firenze, che con sentenza n.
819/2007 ha rigettato tutti i gravami. A tali
conclusioni il giudice di secondo grado è pervenuto ritenendo: – i motivi dell’impugnazione di
Oretta Pedani non sono chiari né specifici e
comunque risultano infondati, poiché correttamente il Tribunale ha considerato l’asse al netto
dei legati, i quali costituiscono un onere a
carico dell’eredità; – esattamente il primo
giudice ha dichiarato Augusta Biagini erede e non
legataria, dato che la testatrice le aveva assegnato la parte della disponibile che sarebbe
spettata per legge alla propria figlia Oretta
Pedani; – l’appartamento di via F. da Barberino è
stato attribuito a Paola Pedani quale legato
extra quota ereditaria, non avendo la testatrice,
12294/2008

2

Biagini erede di 1/9 dell’intero asse ereditario,

a differenza che per gli altri legati, disposto
alcunché in ordine ai conguagli; – il lascito del
complesso “Il Paretaio”, ugualmente disposto in
favore di Paola Pedani, deve reputarsi quale

disposizione; i legati disposti non sono stati
revocati dalla testatrice. Le spese di giudizio
sono state compensate tra le parti per giusti
motivi.
Oretta Pedani ha proposto ricorso per cassazione, in base a due motivi. Si sono costituiti
con controricorsi: Paola Pedani; Elsa Baroli,
Luca Pedani, Lapo Pedani e Ilaria Pedani, quali
eredi di Oscar Pedani, formulando a loro volta
tre motivi di impugnazione in via incidentale;
Augusta Biagini, formulando a sua volta due
motivi di impugnazione in via incidentale. Ai
ricorsi incidentali hanno replicato con propri
controricorsi Oretta Pedani e Paola Pedani. Sono
state presentate memorie da ognuna delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In quanto proposti contro la stessa sentenza,
i tre ricorsi vengono riuniti in un solo processo, in applicazione dell’art. 335 c.p.c.
Tra le censure rivolte dalle parti alla sen12294/2008

3

legato di debito, come risulta dal tenore della

tenza impugnata devono essere esaminate prioritariamente quelle formulate con il ricorso incidentale di Elsa Baroli, Luca Pedani, Lapo Pedani e
Ilaria Pedani, stante il loro carattere prelimi-

Di questa impugnazione Oretta Pedani ha contestato l’ammissibilità, deducendo che il relativo atto è stato invalidamente notificato a lei
personalmente nel domicilio eletto, anziché al
suo difensore, il quale avrebbe dovuto esserne il
destinatario, per il disposto dell’art. 170
c.p.c.
L’eccezione va disattesa, per l’assorbente
ragione che il ricorso incidentale di cui si
tratta è stato proposto nei confronti non di
Oretta Pedani, ma di Paola Pedani e di Augusta
Biagini.
La prima doglianza avanzata da Elsa Baroli,
Luca Pedani, Lapo Pedani e Ilaria Pedani, esposta
nei primi due motivi di impugnazione, attiene ai
lasciti disposti dalla

de culus in favore della

figlia Paola: si sostiene che erroneamente le
attribuzioni a costei dell’appartamento di via
Barberino e del complesso “Il Paretaio” sono
state considerate dalla Corte d’appello, rispet12294/2008

4

nare e potenzialmente assorbente.

tivamente, quale prelegato e quale legato di
debito, anziché quali assegnazioni per divisione
del testatore, come per i beni destinati ad altri

La censura va disattesa.
Il giudice di secondo grado, proprio in esito
al complessivo esame degli atti di ultima volontà
redatti da Vittoria Fontana – esame che i ricorrenti lamentano non essere stato compiuto – è
pervenuto alla conclusione di cui si è detto,
osservando che nella prima disposizione a favore
di Paola Pedani, a differenza che nelle altre,
non vi era menzione di conguagli da effettuare,
mentre nella seconda espressamente il bene veniva
lasciato per “pareggiare” un debito della madre
verso quella figlia. Si tratta dunque di accertamenti di fatto e apprezzamenti di merito insindacabili in questa sede, in quanto adeguatamente
motivati in maniera esauriente e logicamente
coerente.
Con il terzo motivo del ricorso in esame Elsa
Baroli, Luca Pedani, Lapo Pedani e Ilaria Pedani
deducono che Augusta Biagini avrebbe dovuto
essere considerata non erede della nonna, bensì
beneficiaria di un legato imposto soltanto a
12294/2008

5

eredi.

Oretta Pedani.
Neppure questo assunto può essere condiviso.
La de cuius ha destinato alla nipote non già

spettata per legge a Oretta Pedani. Correttamente, quindi, la Corte d’appello ha ritenuto Augusta Biagini erede, in quanto assegnataria di una
quota ideale dell’universum ius della defunta.
Con i due motivi addotti a sostegno del ricorso principale Oretta Pedani deduce che dalla
quota legittima lasciatale dalla madre è stata
erroneamente determinata in «2/9 dell’intero asse
ereditario, quale risulta dalla decurtazione dei
legati», in contrasto con la volontà espressa
dalla de cuius e con incongruenza della quantificazione del suo diritto, computata con utilizzazione di elementi di natura eterogenea.
In proposito Augusta Biagini ha eccepito che
la decisione sul punto è passata in giudicato,
poiché la Corte d’appello aveva ritenuto inammissibile, per mancanza di specificità, l’appello di
Oretta Pedani e costei non ha impugnato per
cassazione tale statuizione.
L’eccezione non può essere accolta, poiché il
giudice di secondo grado ha esaminato – e ha
12294/2008

6

un bene, ma la disponibile che altrimenti sarebbe

rigettato

nel merito il gravame di Oretta

Pedani, «a prescindere», come si legge nella
sentenza impugnata, dall’affermata sua generici-

La tesi della ricorrente è fondata.
La Corte d’appello, escludendo i due legati
in favore di Paola Pedani dal patrimonio ereditario e attribuendo quindi a Oretta Pedani la quota
di 2/9 soltanto del residuo, ha chiaramente
travisato l’intento della testatrice, la quale
aveva destinato alla figlia nulla di più, ma
anche nulla di meno, di quanto le spettava come
legittimaria. Né è pertinente ciò che sul punto
si legge nella sentenza impugnata: «il legato
costituisce un onere a carico dell’eredità,
sicché nella determinazione delle quote ereditarie l’asse va considerato al netto dei legati». A
norma dell’art. 556 c.c., invece, la determinazione di quanto spetta ai legittimari va compiuta
tenendo conto di «tutti i beni che appartenevano
al defunto al momento della morte», senza decurtazione di quelli che abbiano formato oggetto di
legati.
Il primo motivo del ricorso incidentale di
Augusta Biagini – che attiene alla compensazione
12294/2008

7

tà.

delle spese di giudizio disposta dal giudice di
secondo grado – resta assorbito dal provvedimento
che questa Corte adotterà in esito all’accogli-

parziale cassazione della sentenza impugnata.
Con il secondo motivo del suddetto ricorso,
formulato in via condizionata per l’ipotesi di
accoglimento di quello principale, Augusta Biagini deduce l’esistenza di numerose incompatibilità
tra le cinque schede testamentarie di volta in
volta formate da sua nonna, con conseguente
revoca di gran parte delle disposizioni contenute
nelle precedenti.
Nel giudizio a quo,

come risulta dalla sen-

tenza impugnata, la tesi della revoca era stata
prospettata soltanto con riguardo ai legati in
favore di Paola Pedani, sicché non possono avere
ingresso in questa sede gli assunti della ricorrente relativi alle disposizioni testamentarie
riguardanti Oscar e Oretta Pedani.
Il motivo di impugnazione in esame va comunque disatteso anche nella parte in cui attiene ai
suddetti legati. La Corte d’appello ha escluso
che quei lasciti fossero stati revocati dalla
testatrice e ne ha spiegato le ragioni, alle
12294/2008

8

mento del ricorso principale e alla conseguente

quali la ricorrente non ha opposto critiche
specifiche e puntuali.
Accolto dunque il ricorso principale, rigettati gli incidentali, cassata la sentenza impu-

causa può essere decisa nel merito con dichiarazione che alla stessa Oretta Pedani compete la
quota di 2/9 del patrimonio ereditario di Vittoria Fontana, da calcolare a questo fine come
comprensivo dei legati in favore di Paola Pedani.
Le spese dei giudizi di appello e di cassazione vengono compensate tra le parti per giusti
motivi, ravvisabili nella circostanza che la
controversia è insorta in relazione a volontà
testamentarie espresse frammentariamente, in modo
non del tutto perspicuo.
DISPOSITIVO
La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso
principale; rigetta gli incidentali; cassa la
sentenza impugnata nella parte concernente Oretta
Pedani; decidendo del merito, dichiara che a
Oretta Pedani compete la quota di 2/9 del patrimonio ereditario di Vittoria Fontana, da calcolare a questo fine come comprensivo dei legati in
favore di Paola Pedani; compensa tra le parti le
12294/2008

9

gnata nella parte concernente Oretta Pedani, la

spese dei giudizi di appello e di cassazione.
Roma, 14 marzo 2014
Il Presidente

(Roberto Mich1e Triola)

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA