Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12683 del 20/06/2016

Cassazione civile sez. lav., 20/06/2016, (ud. 23/03/2016, dep. 20/06/2016), n.12683

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. DORONZO Adriano – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7432-2013 proposto da:

I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI

ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA”, C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato

PETROCELLI MARCO, che lo rappresenta e difende giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

SUD’ALTRO STUDI E RICERCHE SUL MEZZOGIORNO, P.I. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI VILLINI 15, presso lo studio

dell’avvocato MICHELE MIRAGLIA, rappresentato e difeso

dall’avvocato MICHELE TUCCI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5592/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/09/2012 r.g.n. 8019/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

udito l’Avvocato PETROCELLI MARCO GUSTAVO;

udito l’Avvocato TUCCI MICHELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con sentenza depositata in data 18 settembre 2012 la Corte d’appello di Roma,in accoglimento dell’impugnazione proposta da Sud’Altro Studi e Ricerche sul Mezzogiorno, associazione non riconosciuta (d’ora in poi solo Sud’Altro) ed in riforma della sentenza resa dal Tribunale della stessa sede, ha accolto l’opposizione proposta dall’appellante contro il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale romano su ricorso dell’ Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti italiani “Giovanni Amendola” – INPGI (d’ora in poi solo INPGI).

2. – La Corte territoriale ha ritenuto che la Sud’Altro avesse i requisiti per godere dello sgravio contributivo relativo al rapporto di lavoro intercorso con una lavoratrice assunta dopo un periodo di disoccupazione di 24 mesi precedenti l’assunzione; che lo stato di disoccupazione nel periodo di riferimento risultava provato dalla documentazione prodotta con il ricorso in opposizione, e in particolare dalla scheda anagrafica della lavoratrice rilasciata dal Centro per l’impiego di (OMISSIS) in data 4/3/2008; che tale circostanza non era mai stata contestata dall’INPGI, il quale aveva solo lamentato che i requisiti per godere dello sgravio non erano stati rappresentati dalla richiedente in sede amministrativa secondo le modalità previste dal D.M. 30 ottobre 2007, concernente le “comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti”; che peraltro tale inadempimento non poteva essere sanzionato con la perdita del diritto allo sgravio, in difetto di una norma espressa che prevedesse tale sanzione.

3. – Contro la sentenza, I’INPGI propone ricorso per cassazione fondato su un unico motivo, illustrato da memoria, cui resiste con controricorso la Sud Altro.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo di ricorso l’INPGI censura la sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, art. 4 bis, commi 6 e 7, del D.M. 30 ottobre 2007, nonchè della L. 29 dicembre 1990, n. 407, art. 8, comma 9: assume, in sintesi, l’erroneità della decisione della Corte d’appello la quale non ha tenuto conto della natura obbligatoria delle comunicazioni previste dalle norme citate, le quali impongono che, ove si intenda beneficiare del versamento agevolato di contributi previdenziali, è necessaria la compilazione di un modulo (modello “unificato lav”);

tale modulo non era stato compilato nè era stata altrimenti indicata la sussistenza dei requisiti previsti dalla L. n. 407 del 1990, art. 8, comma 9, non segnalati neppure nella comunicazione di assunzione inviata alla giornalista e nella comunicazione di iscrizione della giornalista all’INPGI. Tali omissioni non potevano che comportare il diritto dell’Istituto a ricevere l’intera contribuzione, giacchè –

diversamente opinando – si sarebbe vanificato il carattere obbligatorio di tali adempimenti, in evidente contrasto con il dettato normativo.

2. – Il motivo è infondato.

La L. n. 407 del 1990, art. 8, comma 9, nel testo applicabile ratione temporis, prevede quanto segue:

“1. A decorrere dal 1 gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi…. quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi. A tal fine sarà costituita in ogni regione apposita lista dalla quale le assunzioni possono essere effettuate con richiesta nominativa, secondo le modalità indicate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nelle ipotesi di assunzioni di cui al presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi”.

Le modalità di assunzione e gli adempimenti obbligatori sono disciplinati dal D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, art. 4 bis, introdotto dal D.Lgs. 19 dicembre 2002, n.297 (art. 6) il quale, per la parte che qui interessa e nel testo vigente applicabile in ragione del tempo, così dispone:

“Art. 4-bis (Modalità di assunzione e adempimenti successivi). –

1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, procedono all’assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, salvo l’obbligo di assunzione mediante concorso eventualmente previsto dagli statuti degli enti pubblici economici. omissis.

2. All’atto dell’assunzione i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici sono tenuti a consegnare ai lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente i dati di registrazione effettuata nel libro matricola, nonchè la comunicazione di cui al D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152.

3. 4. 5. Omissis.

6. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell’Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive.

7. Al fine di assicurare l’unitarietà e l’omogeneità del sistema informativo lavoro, i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici dì lavoro temporaneo, nonchè le modalità di trasferimento dei dati ai soggetti di cui al comma 6 da parte dei servizi competenti sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, d’intesa con la Conferenza Unificata.

8. omissis.

In attuazione di quanto disposto dall’art. 4 bis è stato emanato il D.I. 30 ottobre 2007, che reca la rubrica “Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti”, e con il quale è stato istituito il modulo chiamato “Unificato Lav”, ossia il modulo per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti specificamente indicati.

3. – Così composto il quadro normativo, non può esservi dubbio che, ai fini della fruizione della riduzione dei contributi di cui alla L. n. 407 del 1990, art. 8, comma 9, l’assunzione deve avvenire nel rispetto della norma su richiamata, ovvero attraverso la richiesta nominativa dall’apposita lista come costituita presso gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione (in tal senso, Cass., 7 maggio 2014, n. 9872; v. pure Cass., 27 luglio 2015, n. 15711). Il diritto soggettivo all’agevolazione, o comunque al beneficio contributivo, è costituito dunque dagli elementi di cui alle disposizioni della L. n. 407 del 1990, sopra riportate, e la sussistenza di quegli elementi basta alla nascita del diritto.

Essi peraltro non sono in contestazione in questa sede, in cui il ricorrente si duole del mancato rispetto degli obblighi di comunicazione nelle forme previste dal decreto ministeriale e collega ad tale inosservanza la perdita del beneficio.

Ma tale assunto manca di un sostegno normativo, giacchè le norme su riportate non contengono alcuna comminatoria di decadenza (su fattispecie analoga, v. Cass., 10 marzo 2004, n. 4936).

Nè la decadenza può essere desunta dal carattere indubbiamente obbligatorio delle disposizioni di dettaglio su richiamate, dal momento che la loro violazione non rimane senza conseguenze sul piano sanzionatorio, stante il disposto del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 19 a mente del quale la violazione degli obblighi di cui al D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, art. 4 bis così come modificato dal D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, art. 6, comma 1 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 Euro per ogni lavoratore interessato.

4. – In definitiva, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio.

Non sussistono i presupposti per la responsabilità aggravata del ricorrente ex art. 96 c.p.c., nel nuovo testo applicabile ratione temporis (essendo il giudizio iniziato con la notificazione del decreto ingiuntivo il 4/11/2010, ovvero dopo l’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69), in particolare la mala fede o la colpa grave dell’istante, non desumibile dal mero rigetto della domanda.

Poichè il ricorso è stato notificato in data successiva al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.600,00, di cui Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2016

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