Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12683 del 19/05/2017

Cassazione civile, sez. II, 19/05/2017, (ud. 03/05/2016, dep.19/05/2017),  n. 12683

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.F., rappresentato e difeso, per procura speciale in

atti, dagli Avvocati Federico Ferina, Enrico Calabrese e Mario

Milone, elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia n. 388,

preso lo studio dell’Avvocato Salvatore Maria Pappalardo;

– ricorrente –

contro

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRATTI RIUNITI DI RAGUSA E

MODICA, rappresentato e difese, por procura speciale in calce al

controricorso, dall’Avvocato Alberto Stagno, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Federico Cesi n. 72, presso lo studio

dell’Avvocato Domenico Bonaccorsi di Patti;

– controricorrente –

e nei confronti di:

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSIO LA CORTE D’APPELLO DI

PALERMO;

– intimato – avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Palermo

depositata in data 22 settembre 2015 (R.G. n. 462/2015).

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 3

maggio 2016 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per il ricorrente, l’Avvocato Enrico Calabrese e, per il

contro ricorrente, l’Avvocato Alberto Stagno D’Alcontres;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decisione depositata il 4 agosto 2014, la Commissione amministrativa regionale di disciplina sui notai per la Sicilia (Co.Re.Di.) riteneva il notaio M.F. responsabile di tre degli addebiti disciplinari contestatigli.

In particolare, e per quanto qui rileva, il notaio M. veniva ritenuto responsabile:

– dell’illecito di cui alla lettera a), per avere autenticato in data 27 ottobre 2010 una scrittura privata allegata all’atto di donazione rep. N. 44843/17093 del 19 novembre 2011, con la quale alcuni soggetti avevano reso dichiarazioni confessorie stragiudiziali su precedenti donazioni indirette ad essi fatte dai propri genitori; dichiarazioni espressamente qualificate dagli stessi dichiaranti “di natura processuale e non negoziale”, e quindi non rientranti nella competenza del notaio ai sensi dell’art. 1 Legge Notarile;

– dell’illecito di cui ala lettera d), per avere autenticato, in data 24 gennaio 2011, la sottoscrizione di un farmacista in calce ad una dichiarazione resa dallo stesso di ricevere la somma di Euro 400.000,00, affidata fiduciariamente allo stesso notaio da altro farmacista, già socio di una società per la gestione di una farmacia, quale liquidazione della quota spettante allo stesso per la cessata società, in relazione ad un precedente atto ricevuto dallo stesso notaio M. in data (OMISSIS), con il quale il primo farmacista era receduto dalla società; e ciò in violazione dell’art. 28 L.N.;

– dell’illecito di cui alla lettera f), concernente diversi comportamenti non occasionali, frettolosi e probabilmente compiacenti posti in essere in violazione delle norme deontologiche e in particolare dell’art. 14, lettera b), di tali principi; segnatamente, per avere il notaio rogato atti di ricostruzione di ipoteca volontaria, procedendo alla lettura collettiva a tutti i dichiaranti delle parti comuni degli atti, attestando invece l’avvenuta lettura integrale a ciascuno dei dichiaranti; per avere rogato atti in momenti talmente ravvicinati tra loro da far dubitare che gli stessi siano stati integralmente letti alle parti.

Il Co.Re.Di. comminava al notaio M., per ciascuno degli addebiti di cui alle lettere a) e d), concesse le attenuanti di cui all’art. 144 L.N., la sanzione pecuniaria del pagamento della somma di Euro 15.000,00, e per l’illecito di cui alla lettera f), concesse le attenuanti, la sanzione della sospensione per mesi otto in luogo della radiazione.

2. Avverso questa decisione, il notaio M. proponeva reclamo alla Corte d’appello di Palermo.

Nel contraddittorio con il Consiglio notarile dei distretti riuniti di Modica e Ragusa, l’adita Corte d’appello, disattese numerose eccezioni preliminari, ha confermato la decisione impugnata.

2.1. Con riferimento all’illecito a), la Corte riteneva che le dichiarazioni confessorie stragiudiziali autenticate dal notaio fossero finalizzate a precostituire delle prove, in contrasto con il divieto imposto dall’art. 1 L.N., di ricevere o autenticare atti espressamente proibiti dalla legge, fra i quali dovevano ritenersi rientranti anche quelli di natura processuale. Il notaio, ha osservato la Corte d’appello, può ricevere atti non negoziali nei soli casi in cui è autorizzato dalla legge. Essendogli invece vietato, quale ufficio rogante, di raccogliere nei propri atti pubblici – di constatazione, di accertamento, di notorietà – attività consistenti in vera e propria istruzione preventiva, finalizzata alla precostituzione di prove da utilizzarsi in un giudizio o in vista di una lite futura.

2.2. Quanto all’illecito di cui alla lettera d), la Corte d’appello ha ritenuto che il notaio, essendo intervenuto quale depositario fiduciario di uno dei due soci con incarico di consegnare all’altro socio, recedente, gli assegni circolari fatti emettere dal primo e di ricevere dal socio recedente la relativa quietanza, non potesse autenticare la firma della parte che aveva ricevuto i titoli lasciati in deposito, poichè l’atto di quietanza era stato autenticato dal notaio nel suo interesse, in violazione dell’art. 28, comma 1, n. 3, L.N., avendo egli già assunto, in relazione alla quietanza, il ruolo di contraente su incarico di una parte ed essendo del tutto irrilevante la circostanza che oggetto del deposito fossero titoli non trasferibili o somme di denaro.

2.3. La Corte d’appello ha ritenuto sussistenti anche i fatti contestati alla lettera f). Disattese le censure concernenti una asserita indebita acquisizione documentale in violazione dell’art. 93-bis L.N., la Corte d’appello ha in primo luogo escluso che le condotte contestate al notaio potessero essere qualificate come occasionali, posto che la grande quantità di atti ricevuti dal notaio nel triennio (2.202) a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro e anche in città distanti tra loro, era sintomatica del mancato rispetto della personalità della prestazione. Quanto alle ipoteche volontarie, la Corte ha ritenuto che la clausola apposta in tutti gli atti (il suddetto contratto è stato da me notaio letto alla contraente, precisandosi che le parti comuni del testo e che risultano nelle altre costituzioni unilaterali di ipoteca fatte in questi stessi giorno e luogo sono state lette a tutti i contraenti una sola volta, per tutti, essendo parti comuni) integrasse la violazione dell’art. 48 dei principi di deontologia professionale, il quale impone in ogni caso al notaio di controllare la legalità del contenuto della scrittura e la sua rispondenza alla volontà delle parti, di regola, anche mediante la sua lettura prima della sottoscrizione, nonchè di indicare nell’autentica e nel repertorio il luogo del Comune nel quale l’atto viene autenticato.

La Corte d’appello ha infine ritenuto congrua la sanzione della sospensione per otto mesi, tenuto conto della gravità del comportamento del notaio.

3. Avverso la decisione della Corte d’appello M.F. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

Il Presidente del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Modica e Ragusa ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 1 e 28 L.N. e art. 2735 c.c., in relazione all’addebito di cui alla lettera a), rilevando, in primo luogo, che la dichiarazione autenticata costituiva una confessione stragiudiziale, e cioè un atto espressamente previsto dall’art. 2735 c.c. e che non può certamente essere considerato, al contrario di quanto affermato dalla Corte d’appello, un atto processuale o di istruzione preventiva. La confessione stragiudiziale ha natura sostanziale e se può essere contenuta in una scrittura privata, certamente non muta sostanza ove venga autenticata. L’autenticazione, del resto, costituisce attestazione del provenienza della sottoscrizione, ma non comporta alcuna verifica in ordine al contenuto della dichiarazione e certamente non attribuisce alcuna efficacia privilegiata alla dichiarazione, essendo sempre rimessa al giudice l’interpretazione della dichiarazione confessoria. D’altra parte, osserva il ricorrente, la dichiarazione confessoria non era fine a se stessa, ma si inseriva in un contesto negoziale costituito da altri atti di donazione dal medesimo rogati.

Il ricorrente sostiene poi che sarebbe insussistente la violazione dell’art. 1 L.N., in quale, nel prevedere che la funzione notarile “consiste nel ricevere atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito”, non distingue in alcun modo tra le varie categorie di atti giuridici, sicchè le dette funzioni possono essere riferite a tutti gli atti purchè leciti, ivi inclusi quelli di natura unilaterale e non negoziale. Del resto, osserva il ricorrente, la stessa Corte d’appello, con riferimento all’addebito di cui alla lettera d), ha ritenuto che tra i compiti del notaio potesse essere ricompreso anche quello dell’autenticazione di una quietanza, atto unilaterale non negoziale.

Sotto altro profilo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per avere ritenuto che l’atto in questione fosse nullo. In proposito, osserva il ricorrente, nessuna disposizione prevede la nullità per una dichiarazione confessoria stragiudiziale, che ben può essere contenuta in una scrittura privata e che certamente non diventerebbe nulla se autenticata nella sottoscrizione da un notaio. Le nullità alle quali si riferisce l’art. 28 L.N., prosegue il ricorrente, sarebbero solo quelle espressamente previste dalla legge o per le quali si è formato un indirizzo giurisprudenziale univoco.

1.1. – Il motivo è fondato e va accolto.

Appaiono pienamente condivisibili le argomentazioni del ricorrente secondo cui la dichiarazione confessoria contenuta in una scrittura privata, pur se autenticata da notaio, non costituisce un atto processuale e certamente non costituisce un atto volto a precostituire una prova utilizzabile in sede giurisdizionale. Invero, l’efficacia privilegiata derivante dall’autenticazione della sottoscrizione da parte del notaio si riferisce unicamente alla circostanza che una determinata dichiarazione (nella specie, quella, intitolata “Dichiarazioni confessorie stragiudiziali”, con la quale taluni soggetti hanno reso una dichiarazione confessoria stragiudiziale ai sensi dell’art. 2735 c.c., su precedenti donazioni indirette ad esse fatte dai propri genitori, espressamente qualificata dagli stessi dichiaranti “di natura processuale e non negoziale”), e non anche al contenuto della dichiarazione, sicchè, quand’anche la dichiarazione fosse stata fatta in vista di una sua possibile utilizzazione in un processo, non per questo muterebbe la propria natura, trasformandosi in atto processuale, insuscettibile di essere formato da un notaio, e resterebbe soggetta, quanto al contenuto e alla rilevanza probatoria della stessa, alla valutazione e all’apprezzamento del giudice.

D’altra parte, non può non rilevarsi come questa Corte abbia affermato che “l’atto con cui il notaio riceve le dichiarazioni dei legittimari dirette a confermare espressamente le disposizioni testamentarie rese in forma orale dal de cujus, sulle premesse – dai medesimi dichiarate – dell’inesistenza di un testamento formale e della ripetuta, dettagliata e mai revocata volontà del defunto, espressa oralmente, circa la destinazione dei propri beni, non invade i compiti di accertamento riservati all’autorità giudiziaria, in ordine (nella specie) all’esistenza ed alla nullità del testamento nuncupativo nonchè alla intervenuta realizzazione della fattispecie sanante prevista dall’art. 590 c.c. e non è quindi suscettibile di esser disciplinarmente sanzionato, ai sensi degli artt. 1 e 138 della Legge Notarile, atteso che la convalida non presuppone alcuna preventiva attività di accertamento circa la nullità delle disposizioni convalidate (nè, peraltro, preclude un tale accertamento, da parte dell’autorità giudiziaria in caso di successiva contestazione) e tenuto altresì conto che la fede privilegiata propria dell’atto notarile non si estende al contenuto della dichiarazione di convalida, rispetto al quale non è quindi configurabile alcuna attività di accertamento da parte del notaio” (Cass. n. 6313 del 1996).

Nè potrebbe sostenersi che l’atto in questione costituisca un atto di istruzione preventiva, atteso che tali atti hanno una disciplina specifica dettata dal codice di procedura civile e hanno, quindi, per definizione natura e funzione processuale, certamente diverse nelle forme, nel contenuto e nell’efficacia probatoria da quelle proprie di una dichiarazione avente natura di confessione stragiudiziale ricevuta e autenticata da un notaio.

Deve, quindi, escludersi che il notaio incolpato sia incorso nell’illecito contestatogli ai sensi degli artt. 1 e 28 della Legge Notarile, non risultando l’autenticazione della sottoscrizione estranea alle funzioni notarili e non risultando il detto atto altrimenti nullo, per avere una in realtà insussistente natura processuale.

2. – Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 28, comma 3, L.N., artt. 1199, 1703, 1704, 1705 e 1773 c.c., in riferimento all’illecito di cui alla lettera d), sostenendo la erroneità della decisione impugnata, atteso che in alcun modo egli aveva avuto interesse alla quietanza che aveva autenticato e che comunque non poteva essere ritenuto procuratore di una delle parti. La quietanza, nella specie, era stata sottoscritta dal creditore e l’effetto liberatorio si era verificato, non per il notaio, che era stato un mero depositario della somma, ma per il debitore della somma consegnata. L’atto era poi riferibile in via esclusiva al creditore che aveva dichiarato soddisfatta l’obbligazione di pagamento e l’intervento del notaio era consistito nell’autenticazione della quietanza, e non aveva svolto altra attività, quale l’accettazione della quietanza, unico atto che ha a disposizione il debitore ai sensi degli artt. 1195 e 1199 c.c..

Il tenore letterale della quietanza consentiva poi di escludere che il notaio fosse intervenuto quale procuratore di una delle parti, non rinvenendosi nell’atto alcuna contemplatio domini e non avendo comunque il notaio compiuto atti in nome proprio per conto di altri: l’unico soggetto che aveva compiuto un atto giuridico era quindi il creditore ricevente, al quale il notaio in alcun modo si era sostituito, essendosi limitato ad accertare l’autografia della sua firma. La vicenda avrebbe dovuto essere ricondotta ad un rapporto trilatero di deposito, e la scrittura privata autenticata era destinata a provare non tanto la consegna materiale dei titoli lasciati in deposito, quanto piuttosto l’adempimento da parte del debitore, con esclusione di qualsivoglia interesse personale per il notaio. Nessuna violazione dell’art. 28, comma 3, L.N. era dunque ravvisabile nella specie e anzi il notaio, ove si fosse rifiutato di autenticare la quietanza, così come richiesto dal creditore, sarebbe incorso nell’illecito di cui all’art. 27 L.N..

Da ultimo, il ricorrente rileva che la procedura di deposito del corrispettivo, con successiva consegna adeterminate condizioni e successiva quietanza, seguita nella specie, è stata espressamente prevista dal legislatore con la L. n. 147 del 2013, art. 1, commi 65 e 66, in forza dei quali il notaio, se richiesto di ricevere il corrispettivo di un atto di compravendita immobiliare, deve tenerlo in deposito e consegnarlo all’altra parte al verificarsi delle condizioni previste.

2.1. – Il motivo è infondato.

Ai sensi della L. n. 13 del 1989, art. 28, “il notaro non può ricevere o autenticare atti: (…) 3) se contengano disposizioni che interessino lui stesso, la moglie sua, o alcuno dè suoi parenti od affini nei gradi anzidetti, o persone delle quali egli sia procuratore per l’atto da stipularsi, salvo che la disposizione si trovi in testamento segreto non scritto dal notaro, o da persona in questo numero menzionata, ed a lui consegnato sigillato dal testatore”.

In relazione a tale disposizione, questa Corte ha avuto modo di affermare che “il divieto previsto dalla L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 28, n. 3, che interdice al notaio di rogare atti che contengano disposizioni che interessino lui stesso, la moglie o alcuno dei suoi parenti o affini, in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado, o persone di cui sia procuratore, è posto a presidio della terzietà del notaio stesso, garantendo la tutela anticipata dell’imparzialità e della trasparenza della sua attività, sicchè la valutazione dell’esistenza di un interesse personale del rogante, o degli altri soggetti che sono indicati nella norma, va effettuata “ex ante”, in termini di mera potenzialità o pericolosità, senza che rilevi se le parti abbiano in concreto ricevuto o meno un danno dall’atto rogato” (Cass. n. 26848 del 2013; Cass. n. 7028 del 2001).

L’atto del quale si discute consiste in una quietanza del seguente tenore: “Dichiara di ricevere dal Notaio M.F. di (OMISSIS) la somma di Euro 400.000,00 (quattrocentomila) rappresentata dai seguenti assegni circolari fatti creare dal Dr. E.A.F., tutti all’ordine di C.A. (…)”. In sostanza, il dr. E. ha consegnato al notaio M. la somma di Euro 400.000,00 in assegni circolari affinchè il notaio li consegnasse, al verificarsi di determinate condizioni, alla Dott.ssa C., socia receduta dalla Farmacia Gerratana di E.A. F & C. s.n.c..

La Corte d’appello ha quindi correttamente ritenuto che il deposito della somma di Euro 400.000,00 in titoli sia stato effettuato a titolo fiduciario su incarico e disposizione di uno dei due soci e che il notaio sia intervenuto nella fattispecie in questione quale depositario fiduciario del socio della società con espresso incarico di consegnare alla socia recedente gli assegni circolari fatti emettere dal socio e ricevere dalla stessa socia la relativa quietanza.

Una volta accertata l’esistenza di un rapporto di deposito – situazione che lo stesso ricorrente ritiene essere quella corretta, affermando che “il notaio doveva ritenersi interessato da un diverso rapporto trilaterale di deposito, ai sensi dell’art. 1773 c.c., deve ritenersi che del pari correttamente la Corte d’appello abbia affermato che il notaio non poteva autenticare la firma della parte che aveva ricevuto le somme lasciate in deposito, poichè l’atto di quietanza necessariamente finiva per essere un atto autenticato dal notaio nel proprio interesse, avendo egli già assunto, in relazione alla quietanza, il ruolo di contraente su incarico di una parte ed essendo del tutto irrilevante la circostanza che oggetto del deposito fiduciario.

Le censure che il ricorrente muove alla decisione impugnata sottolineando la improprietà del riferimento in essa contenuti alla posizione assunta dal notaio, nel mentre appaiono non riferibili alla decisione della Corte d’appello nella parte in cui ad essa attribuiscono la qualificazione della posizione del notaio quale procuratore di una delle parti del contratto cui la quietanza inerisce, appaiono invece infondate ove nel caso di specie si ravvisi l’ipotesi di un contratto trilatero di deposito. E’ evidente, infatti, che la quietanza sottoscritta dal creditore relativamente alla consegna delle somme fiduciariamente depositate dal debitore presso il notaio, se, da un lato, assume un chiaro valore liberatorio nei confronti del debitore, dall’altro è idonea ad attestare l’avvenuto adempimento, da parte del notaio, della obbligazione su di lui gravante quale depositario di quelle somme, sicchè la decisione impugnata, che ha ritenuto immune da censure la decisione dell’organismo di disciplina che aveva ricondotto la fattispecie in esame alla violazione dell’art. 28, n. 3, della Legge Notarile, si sottrae alle critiche ad essa rivolte dal ricorrente.

Il secondo motivo di ricorso va quindi respinto.

3. – Con il terzo motivo il M. deduce violazione del R.D. n. 1326 del 1914, art. 253 e dell’art. 93-bis L.N., censurando la decisione impugnata nella parte in cui ha rigettato il motivo concernente la preliminare eccezione di irritualità dell’acquisizione documentale sulla base della quale è stato formulato il capo di incolpazione di cui alla lettera f).

Il ricorrente rileva che all’esito della ispezione era stato depositato in data 18 dicembre 2013 presso la COREDI l’atto di elevazione delle incolpazioni, nel quale solo quelle di cui alle lettere da a) ad e) erano relative ai rilievi emersi in sede di ispezione, mentre la incolpazione di cui alla lettera f) veniva contestata sulla base di una serie di atti che non avevano collegamento con il verbale di ispezione e che in questo non erano indicati. Ritiene, quindi, che di tali atti la COREDI, prima, e la Corte d’appello, poi, non avrebbero potuto tenere conto, in quanto irritualmente acquisiti, con conseguente invalidità del procedimento sanzionatorio quanto alla incolpazione di cui alla lettera f).

In proposito, il ricorrente esclude che la instaurazione del contraddittorio su documenti irritualmente acquisiti possa avere avuto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d’appello, efficacia sanante della detta invalidità. Nè l’acquisizione documentale poteva trovare fondamento negli artt. 93 e 93-bis L.N., atteso che tali disposizioni non conferirebbero al Presidente del Consiglio notarile un indiscriminato potere di indagine, avulso da ogni regola, ma un mero potere di ricognizione dell’esistenza del fatto addebitato, mentre spetta al Consiglio nella sua interezza, una volta che l’azione disciplinare sia stata proposta, il successivo potere di accertamento. In ogni caso, conclude il ricorrente, qualsiasi attività di indagine avrebbe dovuto essere svolta con le modalità tassativamente previste dal R.D. n. 1326 del 1914, in base al quale in tutte le occasioni in cui sia necessaria un’ispezione dei registri e dei repertori dei notai, occorrerebbe procedere con le garanzie di cui all’art. 253 dello stesso R.D..

3.1. – Il motivo è infondato, alla luce del principio per cui “in tema di procedimento disciplinare a carico dei notai, ai fini dell’esercizio del potere di iniziativa attribuito, tra gli altri, al presidente del Consiglio notarile del distretto di appartenenza del notaio, ai sensi della L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 153 (come sostituito dal D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249, art. 39), il medesimo Consiglio, oltre ad avvalersi degli strumenti di indagine espressamente previsti dalla stessa L. n. 89 del 1913, art. 93-bis (inserito dal D.Lgs. n. 249 del 2006, art. 10), può altresì richiedere informazioni a soggetti privati, salva la necessità di valutarne accuratamente l’attendibilità, trattandosi di attività istruttoria preliminare, volta ad individuare il fatto oggetto dell’addebito, le norme che si assumono violate e a formulare le conclusioni, senza che si ponga l’esigenza di garanzie di difesa, operante, invece, nella fase amministrativa contenziosa conseguente al promovimento del procedimento” (Cass. n. 5270 del 2013).

Nella motivazione di tale decisione si legge: “in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai, come si evince dall’art. 158 L.N., la fase giurisdizionale si apre con il reclamo avverso la decisione della Co.Ro.Di. avanti la Corte di Appello. Tutta la fase (compresa quella della decisione) che si svolge davanti alla Co.Re.Di. ha invece natura amministrativa (cfr. Cass. Sentenza n. 3 del 4/01/2010). Il potere di promozione del procedimento è attribuito agli organi previsti dall’art. 153 L.N., tra cui il presidente del Consiglio notarile del distretto di appartenenza del notaio (oltre il Procuratore della Repubblica ed il Capo dell’archivio notarile), i quali procedono senza indugio allorchè abbiano ravvisato sussistenti gli elementi costitutivi di un fatto disciplinarmente rilevante. A tal fine il Consiglio notarile può avvalersi dei poteri d’indagine espressamente previsti dall’art. 93 bis L.N.: a) effettuare accessi agli studi ed esaminare atti, repertori, indici, registri, libri e documenti contabili del notaio; b) esaminare gli estratti repertoriali conservati presso gli archivi notarili distrettuali con facoltà di ottenerne copia, dandone preventivo avviso ai notai interessati; c) assumere informazioni presso le amministrazioni e gli uffici pubblici. Anche se non espressamente previsto, ritiene questa Corte non vi sono tuttavia ragioni per escludere la possibilità di richiedere informazioni anche a soggetti privati, salva, ovviamente, la necessità di valutarne accuratamente l’attendibilità. Trattasi di un’attività istruttoria preliminare volta ad individuare il fatto oggetto dell’addebito, le norme che si assumono violate e a formulare le conclusioni, senza che si ponga l’esigenza di garanzie di difesa, non essendo ancora pendente un procedimento disciplinare. La fase amministrativa contenziosa, caratterizzata dalla pendenza dei procedimento disciplinare, prende l’avvio dall’avviso dell’inizio del procedimento all’organo richiedente nonchè al notaio incolpato. In tale fase opera con pienezza il principio del contraddittorio, con facoltà per le parti di farsi assistere da un difensore, di presentare memorie e indicare i mezzi di prova di cui intendono avvalersi, mentre le dichiarazioni delle persone informate dei fatti devono essere assunte con le modalità previste per i testimoni dal codice di procedura civile, in quanto compatibili (art. 156 bis L.N.). Anche nella disciplina precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. n. 249 del 2006, solo dopo l’apertura del procedimento amministrativo di natura contenziosa, a seguito dell’avviso, contenente l’indicazione dell’addebito, dato dal Consiglio notarile al notaio, era prevista l’osservanza del principio del contraddittorio nella raccolta delle prove orali” (Cass. 2008/19927).

Si tratta di argomentazioni dalle quali il Collegio non ritiene di dissentire, non considerando le censure proposte dal ricorrente che le acquisizioni istruttorie delle quali si lamenta la illegittimità sono avvenute prima dell’inizio del procedimento disciplinare, e quindi non ponendosi alcun profilo di violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.

E’ solo il caso di aggiungere che, ovviamente, le facoltà introdotte dall’art. 93-bis, propedeutiche all’inizio di un procedimento disciplinare, in quanto aggiuntive rispetto alle acquisizioni possibili con l’ispezione di cui al R.D. n. 1326 del 1914, art. 253, sono destinate ad essere esercitate e a dare luogo ad acquisizioni istruttorie con modalità diverse da quelle proprie dell’ispezione.

4. – Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 147, comma 1, lett. b), L.N., nonchè degli artt. 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 36 e 37 dei principi di deontologia notarile, con riferimento alla incolpazione di cui alla lettera f), e in specie alla contestazione di frettolosa e non personale attività esercitata dal notaio.

Le censure si riferiscono alla valutazione espressa dalla Corte d’appello con riferimento a quattro coppie di atti redatti in giornate diverse, e si rileva come il procedimento presuntivo posto in essere dalla Corte sia erroneo, perchè fondato unicamente sulla base degli orari di redazione degli atti, senza alcuna indagine in ordine alla complessiva attività svolta dal notaio in relazione a ciascun atto, che si articola in profili (interlocuzione con le parti, redazione, lettura, conclusiva sottoscrizione) che ben possono avvenire in momenti diversi; e senza alcuna attività istruttoria mediante l’audizione delle parti degli atti presi in esame, che pure sarebbe stata ben possibile in considerazione dell’esiguo numero di atti. D’altra parte, la Corte d’appello avrebbe violato altresì l’art. 147, lettera b), L.N., dal momento che le quattro coppie di atti considerati, se rapportati all’intera attività svolta dal notaio nel biennio, rappresentano una percentuale talmente esigua (0,36%) da poter escludere la sussistenza del carattere della non occasionalità.

4.1. – Il quarto motivo è fondato e va accolto.

La Corte d’appello ha ritenuto fondata la contestazione rivolta al notaio della violazione dell’art. 147, lettera b), L.N., rilevando, quanto alle contestazioni di cui al primo gruppo (quarto motivo), non potendosi qualificare le condotte addebitate al notaio come caratterizzate dal requisito della occasionalità. In proposito, ha rilevato che “dalla documentazione richiamata nella decisione impugnata… emergono numerose anomalie, commesse dal M., desumibili da una serie di elementi significativi, quali la notevole quantità di atti, anche complessi, rogati nel biennio (complessivamente 2.202), ricevuti dal predetto notaio, a distanza di pochi minuti e anche in città distanti tra di loro (v. p. 32 e 33 della decisione impugnata). Tali condotte (certamente non occasionali), data la considerevole mole di lavoro (comprensiva non solo della stesura degli atti, ma anche dell’indagine della volontà delle parti, della lettura e della sottoscrizione) da espletare in un arco temporale così ristretto, sono sicuramente sintomatiche del mancato rispetto della personalità della prestazione”. Dalle pagine 32 e 33 della decisione del Co.Re.Di, riportate dal ricorrente a pag. 46 del proprio ricorso, emerge che gli atti contestati sono due atti rogati il 26 ottobre 2011 alle ore 12,20 in Ispica e alle 13,05 in Pozzallo; due atti in data 23 novembre 2011, rogati alle ore 15,53 in Ispica e alle 16,05 sempre in Ispica; due atti del 27 dicembre 2011, rogati il primo alle ore 10,50 e il secondo alle ore 10,56, entrambi in Ispica ed entrambi aventi ad oggetto verbale di pubblicazione di testamento; due vendite rogate il 29 dicembre 2011, una alle ore 21,20 e l’altro alle 21,30, entrambi in (OMISSIS).

Tali essendo le ragioni in base alle quali la Corte d’appello ha rigettato la censura del ricorrente, appaiono sussistenti i denunciati vizi.

Risultano, in particolare, violati gli artt. 2727 e 2729 c.c., Invero, nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio per cui “in tema di prova per presunzioni, il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi” (Cass. n. 9108 del 2012). La inosservanza del suddetto procedimento valutativo determina violazione degli artt. citati è deducibile in sede di legittimità.

Orbene, nel caso di specie appare evidente la denunciata violazione atteso che, quanto agli atti presi in considerazione dal quarto motivo, la Corte ha attribuito carattere di indizi gravi, precisi e concordanti unicamente alla rilevazione di quattro coppie di atti rogati in orari che, pur essendo certamente ravvicinati, non integravano elementi univoci nel senso della sussistenza delle contestate violazioni disciplinari, ove disgiunti da ogni valutazione in ordine alle concrete modalità di espletamento della prestazione. In sostanza, la Corte d’appello ha violato le citate disposizioni in quanto ha attribuito alla vicinanza nel tempo di quattro coppie di atti una efficacia dimostrativa della sussistenza dell’illecito disciplinare contestato, omettendo di considerare che, nello svolgimento dell’attività notarile, i più rilevanti momenti dell’accertamento della volontà delle parti, della redazione e della lettura degli atti possono realizzarsi in tempi diversi. Del resto, proprio la indicazione dei dati numerici degli atti rogati dal notaio M. (2.202 in due anni) comporta, come dedotto dal ricorrente in assenza di qualsivoglia contestazione da parte del controricorrente Consiglio notarile, che il numero di atti rogati quotidianamente dal notaio è pari a quattro; un numero, cioè, inferiore a quello preso in esame dalla sentenza di questa Corte n. 20787 del 2015 (cinque al giorno per 256 giornate), e dalla stessa ritenuto di per sè non dimostrativo della violazione del dovere di personalità della prestazione, nè della frettolosità della prestazione stessa.

5. – Con il quinto motivo il ricorrente lamenta ancora violazione dell’art. 147, lettera b), L.N., nonchè degli artt. 14, 42 e 48 dei Principi di deontologia notarile, censurando l’ordinanza impugnata quanto alla ritenuta sussistenza dell’illecito consistente nella presunta omessa lettura integrale di taluni atti seriali.

Premesso che la contestazione aveva ad oggetto nove atti di ricostituzione di ipoteca volontaria che egli aveva autenticato nelle firme, il ricorrente sostiene che la Corte d’appello non avrebbe considerato che con riguardo alla peculiare ipotesi della scrittura privata autenticata l’art. 48 dei Principi impone al notaio l’obbligo di controllare “la legalità del contenuto della scrittura e di sua rispondenza alla volontà delle parti, anche mediante la sua lettura alle stesse prima della sottoscrizione”. Si tratta, ad avviso del ricorrente, di prescrizione meno rigorosa rispetto a quelle imposte in relazione alla predisposizione di un atto pubblico, per il quale è invece prevista la lettura integrale, e che tiene conto della possibilità di dispensa di cui all’art. 42, comma 2; il che consente di ritenere che la lettura dell’atto è solo uno dei mezzi attraverso i quali è possibile conseguire lo scopo della verifica della volontà delle parti. Nella specie, osserva il ricorrente, si trattava di atti seriali e la clausola apposta alla fine di ciascuno di essi doveva essere intesa come consentita dispensa dalla lettura integrale dell’atto. Gli atti in questione, inoltre, rappresentavano appena lo 0,4% dei 2.202 atti rogati o ricevuti nel biennio, sicchè doveva ritenersi insussistente anche il requisito della non occasionalità di cui all’art. 147, lettera b), L.N., che costituisce espressione del generale principio di offensività.

5.1. – Anche il quinto motivo è fondato.

La Corte d’appello ha esteso la valutazione di esclusione del carattere di occasionalità del fatto addebitato anche agli atti di ricostruzione di ipoteca volontaria, consistenti in scritture private autenticate nelle firme dal notaio M. in data (OMISSIS), a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro (.”), mediante apposizione della seguente clausola: “il suddetto contratto è stato da me notaio letto alla contraente, precisandosi che le parti comuni del testo e che risultano nelle altre costituzioni unilaterali di ipoteca fatte in questi stessi giorno e luogo sono state lette a tutti i contraenti una sola volta, per tutti essendo parti comuni” (atti oggetto del quinto motivo). Con la precisazione, per tali ultimi atti, che gli stessi si pongono in contrasto con l’art. 48 dei principi di deontologia professionale, il quale impone in ogni caso al notaio di controllare la legalità del contenuto della scrittura e la sua rispondenza alla volontà delle parti, di regola, anche mediante la sua lettura prima della sottoscrizione, nonchè di indicare nell’autentica e nel repertorio il luogo del Comune nel quale l’atto viene autenticato. In proposito, la Corte d’appello ha affermato che “denota quanto meno frettolosità la condotta del notaio che si è limitato a dare una lettura cumulativa a tutti i soggetti di parti dell’atto, ritenute comuni, e a ciascuno di essi solo di parti specifiche dello stesso (senza peraltro indicare quali siano le parti comuni e quali le parti specifiche), ponendo così seri dubbi sulla possibilità del reclamante di avere verificato l’effettiva volontà delle parti”.

Premesso che con riferimento alla contestazione in esame, come risulta dalle concordi riproduzioni del ricorrente e del controricorrente, vengono in rilievo sei atti rogati in data 31 luglio 2012 dalle 10,40 alle 10,58 e tre atti rogati il 24 settembre 2012 dalle ore 10,25 alle ore 10,42, il Collegio ritiene, da un lato, che valgano quanto alla frettolosità le medesime considerazioni poc’anzi svolte con riguardo al quarto motivo; dall’altro, che la Corte d’appello abbia omesso di considerare che l’art. 48 dei Principi di deontologia notarile, relativo alle scritture private autenticate, nel prevedere che l’atto di autenticazione delle firme delle scritture private comporta per il notaio l’obbligo di controllare la legalità del contenuto della scrittura e la sua rispondenza alla volontà delle parti, di regola, anche mediante la sua lettura alle stesse prima delle sottoscrizioni, all’evidenza, configura la lettura dell’atto non come un obbligo la cui violazione determini la assoggettabilità del notaio a procedimento disciplinare.

Del resto, come si desume dalla decisione impugnata, la contestazione in esame è stata mossa al notaio M. non per la mancata lettura integrale degli atti a tutte le parti, ma quale ulteriore sintomo di una condotta del notaio frettolosa e lesiva dei richiamati principi di personalità della prestazione.

Anche il quinto motivo di ricorso va quindi accolto.

6. – L’accoglimento del quinto motivo di ricorso comporta l’assorbimento del sesto, proposto in via subordinata, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all’art. 147, lett. b), L.N. e violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, censurando la decisione della Corte d’appello nella parte in cui ha rigettato il motivo relativo alla denunciata eccessività della sanzione, con motivazione meramente apparente.

7. – In conclusione, vanno accolti il primo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, assorbito il sesto, mentre vanno rigettati il secondo e il terzo. Il decreto impugnato va quindi cassato in relazione alle censure accolte.

Per effetto dell’accoglimento del primo motivo, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, alla cassazione può seguire la decisione nel merito, dovendosi escludere l’illecito disciplinare oggetto della censura accolta.

All’accoglimento del quarto e del quinto motivo di ricorso consegue invece il rinvio della causa alla Corte d’appello di Palermo perchè, in diversa composizione, proceda a nuovo esame del reclamo proposto dal ricorrente avverso gli illeciti disciplinari di cui alla originaria lettera f).

Al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo la causa nel merito, esclude l’illecito di cui al capo a); rigetta il secondo e il terzo motivo; accoglie il quarto e il quinto motivo, assorbito il sesto, cassa il decreto impugnato in relazione a tali censure (incolapazioni di cui alla lettera f) e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA