Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12683 del 18/06/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12683 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 14584-2013 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580, in persona del Ministr, AGENZIA DELLE ENTRATE
11210661002, AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
97210890584, in persona dei Direttori pro tempore, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta
e difende ope legis;
– ricorrenti contro
SOCIETA’ EURALLUMINA SPA, in persona del suo amministratore
delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE XXI APRILE 11, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 18/06/2015

SALVATORE ALBERTO ROMANO, che lo rappresenta e difende
gisuta procura a margine del controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 206/2012 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/05/2015 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;
è solo presente l’Avvocato Romano Salvatore Alberto difensore della
controricorrente.

Ric. 2013 n. 14584 sez. MT – ud. 07-05-2015
-2-

CAGLIARI del 16/04/2012, depositata il 20/04/2012;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto: litisconsorzio necessario rilevabilità in sede di giudizio di rinvio
Reg. Gen. 14584/2013
RICORRENTE: AGENZIA DELLE DOGANE INTIMATO: Eurallumina spa

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di
Cagliari n. 206 del 18 aprile 2012. La Corte di merito giudicando a seguito di cassazione con rinvio
dichiarava la nullità della sentenza di primo grado rimettendo la controversia al Tribunale, in quanto
riteneva la controversia andasse decisa in litisconsorzio necessario con l’Azienda dei Mezzi
Meccanici del Porto di Cagliari (cui ora è succeduta la Autorità Portuale) in quanto l’Azienda è
beneficiaria di una quota della “tassa portuale” oggetto del contenzioso
2. La contribuente si è costituita in giudizio con controricorso.
3. Il ricorso deve essere accolto in adesione all’indirizzo di questa Corte espresso nella sentenza n.
1075 del 8 gennaio 2011 secondo cui nel giudizio di rinvio dalla Cassazione non può essere
eccepita o rilevata di ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di una esigenza originaria di
litisconsorzio (art. 102 cod. proc. civ.) quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per
cassazione e rilevata dal giudice di legittimità, dovendosi presumere in mancanza di diversa
esplicita statuizione che il contraddittorio sia stato da questo ritenuto integro. In termini analoghi
sono l’ordinanza n. 7656 del 4 aprile 2011 (che ha censurato la sentenza di merito che aveva
rilevato una decadenza del contribuente non emersa nelle precedenti fasi del giudizio) e la sentenza
delle Sezioni Unite n. 15602 del 3 luglio 2009 che sottolinea come nel giudizio di rinvio, sia
precluso qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla
Corte di Cassazione, non solo in ordine agli “errores in judicando” relativi al diritto sostanziale, ma
anche per le violazioni di nonne processuali, tutte le volte in cui il principio sia stato enunciato
rispetto a un fatto con valenza processuale.
La controricorrente sostiene che la Corte di Cassazione nella sua precedente sentenza avrebbe
deciso in ordine ad una questione (legittimità dello strumento —ingiunzione- utilizzato dall’Agenzia
per riscuotere le somme dovute) che non avrebbe riguardato la litisconsorte pretermessa, e dunque
la Corte di Cassazione non si sarebbe implicitamente pronunciata sulla sussistenza o meno del
litisconsorzio. E’ però agevole osservare che ove lo strumento procedurale utilizzato fosse stato
valutato illegittimo i riflessi negativi sarebbero ricaduti anche sulla Azienda e dunque il
litisconsorzio bene avrebbe potuto essere rilevato dalla Corte.
Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore.
Pqm
La Corte accoglie il riscorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione
della Corte d’Appello di Cagliari. Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il

E’ stata depositata la seguente relazione:

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