Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12682 del 25/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 25/06/2020), n.12682

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

C.G.D., in qualità di socio unico di (OMISSIS)

s.r.l. in liquidazione, rappr. e dif. dall’avv. Pepe Giuseppe,

elett. dom. presso lo studio dell’avv. de Marco Sandro, in Roma,

viale Giulio Cesare n. 71, come da procura in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore

fallim. p.t., POST&SERVICE s.r.l., M.K.,

T.E.S., P.A.S., PR.AN.,

A.G., PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI, PROCURA

GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI BARI;

– intimati –

per la cassazione della sentenza Trib. Bari 28.5.2018, n. 69/2018,

rep. 125/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 26 febbraio 2020 dal Consigliere relatore Dott. Ferro

Massimo;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del

Primo

Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. C.G.D., in qualità di socio unico di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione impugna la sentenza Trib. Bari 28.5.2018, n. 69/2018, rep. 125/2018, che, nel dichiarare inammissibile la domanda di concordato della predetta società, ha contestualmente accolto le istanze di fallimento pendenti, così aprendo la seconda procedura concorsuale;

2. per la corte risultavano: a) disattesi gli obblighi informativi disposti in sede di concessione del termine, a fronte del ricorso per concordato preventivo ex art. 161 L. Fall., comma 6, e dunque non concedibile la proroga per il deposito del piano; b) superate le soglie dell’art. 1 L. fall., comma 2, sussistente la qualità di imprenditore commerciale e acclarata l’insolvenza;

3. con il ricorso, in unico motivo, si contesta la decisione denunciando violazione dell’art. 161 L. fall., anche come vizio di motivazione, per avere il tribunale errato quanto alla obbligatorietà del deposito di seconda relazione informativa, a prescindere dalla proroga del termine per il deposito del piano.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

il motivo è inammissibile, in quanto il ricorso investe la Corte di cassazione, anzichè la corte d’appello e così avendo il mezzo d’impugnazione omesso di considerare che, ai sensi dell’art. 162 L. fall., “anche secondo l’attuale disciplina delle procedure concorsuali introdotta dalle novelle del 2006 e 2007… allorchè alla declaratoria d’inammissibilità, revoca o non omologazione del concordato si accompagni la dichiarazione di fallimento del debitore, l’impugnazione prevista – il reclamo alla corte d’appello – è unica ed ha per oggetto sia la dichiarazione del fallimento che il provvedimento negativo sul concordato, come espressamente previsto dall’art. 162 L. fall., u.c., e art. 183 L. fall., u.c., e come deve parimenti ritenersi, per evidenti ragioni sistematiche, anche con riguardo alla revoca dell’ammissione al concordato con contestuale dichiarazione del fallimento, ai sensi dell’art. 173, comma 2” (Cass. s.u. 27073/2016);

questa Corte ha più volte ribadito che ove sia emessa sentenza dichiarativa di fallimento che faccia seguito ad un provvedimento d’inammissibilità della domanda di concordato preventivo, l’impugnante, ancora avanti al giudice di merito e come erroneamente omesso nell’iniziativa della parte, potrà invocare l’attuazione del principio per cui “l’effetto devolutivo pieno che caratterizza il reclamo avverso tale sentenza riguarda anche la decisione sull’inammissibilità del concordato, sicchè, ove il debitore abbia impugnato la declaratoria fallimentare, censurando, altresì, la sua mancata ammissione al concordato, il giudice adito ai sensi degli artt. 18 e 162 L. fall., che dichiari la nullità della dichiarazione di fallimento, è tenuto a riesaminare le questioni concernenti l’ammissibilità della procedura concorsuale minore, avuto riguardo alla preferenza manifestata dall’ordinamento per le soluzioni concordate della crisi d’impresa e al coincidente interesse del reclamante a perseguirle” (Cass. 1893/2018);

il ricorso è, pertanto, inammissibile; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020

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