Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12682 del 19/05/2017

Cassazione civile, sez. II, 19/05/2017, (ud. 03/05/2016, dep.19/05/2017),  n. 12682

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.A., rappresentato e difeso, per procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avvocato Andrea Di Porto, presso lo studio

del quale in Roma, via G.B. Martini n. 13, è elettivamente

domiciliato;

– ricorrente –

contro

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRATTI RIUNITI DI AGRIGENTO

E SCIACCA, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al

controricorso, dall’Avvocato Mario Milone, domiciliato in Roma,

Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte suprema di

cassazione;

– controricorrente –

e nei confronti di:

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSIO LA CORTE D’APPELLO DI

PALERMO;

– intimato –

avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Palermo depositata in

data 5 febbraio 2015 (R.G. n. 867/2014).

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3

maggio 2016 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentiti, per il ricorrente, l’Avvocato Andrea Di Porto e, per il

controricorrente, l’Avvocato Mario Milone;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale dott.

Patrone Ignazio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con decisione depositata il 30 ottobre 2013, la Commissione amministrativa regionale di disciplina sui notai per la Sicilia (COREDI) riteneva il notaio P.A. responsabile dell’illecito di cui alla Legge Notarile art. 147, comma 1, lett. a), (L. n. 89 del 1913), per avere omesso ripetutamente il versamento delle somme affidategli dai clienti per il pagamento delle imposte relative ad atti da lui rogati. Quanto alla sanzione, la COREDI, rilevato che il notaio aveva tenuto, dopo la contestazione, una condotta ispirata alla eliminazione dei danni cagionati, riteneva che potessero essere concesse le attenuanti previste dall’art. 144 L.N.; quindi, tenuto conto che la condotta del notaio presentava comunque elementi di estrema gravità, sia per la sua reiterazione in un arco di tempo ampio (dal 2009 al 2012), sia per l’omesso versamento di ingenti somme consegnategli dai clienti, irrogava la sanzione della sospensione di mesi due.

2. -Avverso questa decisione, il notaio P. proponeva reclamo alla Corte d’appello di Palermo, svolgendo censure solo in ordine alla sanzione irrogatagli.

Nel contraddittorio con il Consiglio notarile dei distretti riuniti di Agrigento e Sciacca, l’adita Corte d’appello rigettava il gravame.

In ordine alla censura concernente la mancata applicazione dell’art. 144 L.N., che secondo il ricorrente, nella sua nuova formulazione, comporterebbe la obbligatoria sostituzione della sanzione irrogabile con quella meno grave, anche nel caso di illeciti di rilevante gravità, la Corte territoriale rilevava che, ai sensi dell’art. 147, comma 1, lett. a), L.N., la condotta del notaio che compromette in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile, è sanzionata con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione. Riteneva, quindi, che, essendo indubbia la estrema gravità dell’illecito contestato, la sanzione che la COREDI avrebbe dovuto applicare avrebbe dovuto essere la destituzione, e che tale sanzione, proprio per effetto della concessione delle attenuanti di cui all’art. 144 L.N., era stata sostituita con quella della sospensione per due mesi.

3. – Avverso la decisione della Corte d’appello P.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Il Presidente del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Agrigento e Sciacca ha resistito con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Occorre preliminarmente rilevare che nella intestazione del controricorso è contenuta anche la formulazione della proposizione di ricorso incidentale. Tuttavia, dall’esame dell’atto non emerge in alcun modo la formulazione di censure autonome alla ordinanza impugnata, sicchè deve ritenersi che la menzionata indicazione costituisca null’altro che un refuso.

2. – Con il primo motivo – rubricato, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nullità dell’ordinanza o del procedimento per difetto di motivazione (motivazione manifestamente illogica, perplessa e apparente); in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 144, comma 1, L.N. – il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello avrebbe omesso di valutare che nessun riferimento alla possibile comminazione della sanzione della destituzione emergeva dagli atti del procedimento disciplinare dinnanzi alla COREDI, e anzi il Presidente del Consiglio notarile aveva avanzato la richiesta di sospensione solo all’esito del procedimento disciplinare. Del resto, la decisione della Corte d’appello si risolve in una doppia prognosi postuma sulla sanzione che il Consiglio notarile avrebbe chiesto e su quella che la COREDI avrebbe applicato se non si fossero ritenute sussistenti le condizioni per la concessione dell’attenuante di cui al citato art. 144 L.N.; il tutto in un contesto in cui da nessun elemento si poteva desumere che la sospensione fosse stata proposta e comminata in sostituzione della destituzione ed in cui, quindi, avrebbe dovuto essere disposta la sostituzione della sospensione con una sanzione meno afflittiva.

2.1. – Il motivo è infondato.

Occorre premettere che, ai sensi della L. n. 89 del 1913, art. 147 “1. E’ punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione, il notaio che pone in essere una delle seguenti condotte: a) compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile;

L’art. 144 della medesima legge, come sostituito dal D.Lgs. n. 249 del 2006, “1. Se nel fatto addebitato al notaio ricorrono circostanze attenuanti ovvero quando il notaio, dopo aver commesso l’infrazione, si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto, la sanzione pecuniaria è diminuita di un sesto e sono sostituiti l’avvertimento alla censura, la sanzione pecuniaria, applicata nella misura prevista dall’art. 138-bis, comma 1, alla sospensione e la sospensione alla destituzione”.

L’assunto del ricorrente, secondo cui, in assenza di una specifica contestazione della gravità del caso, l’organismo disciplinare, avendo riconosciuto le attenuanti di cui all’art. 144, avrebbe dovuto applicare una sanzione pecuniaria e non già la sanzione della sospensione, non pare rispondente alla lettera delle richiamate disposizioni e al contenuto delle decisioni adottate nel caso di specie, dapprima dal Co.Re.Di. e, poi, dalla Corte d’appello.

Invero, lo stesso ricorrente ammette che nella decisione dell’organo di disciplina, si afferma che “i fatti addebitati al Notaio dottor P.A., mai dallo stesso contestati, rientrano pienamente nella fattispecie prevista dall’art. 147, comma 1, lett. a), della L.N., poichè il mancato o ritardato adempimento degli obblighi posti a carico del Notaio rogante dalla vigente normativa è di assoluta gravità”. Da tale passaggio della decisione di primo grado emerge dunque un apprezzamento delle contestazioni addebitate al notaio come contestazioni di assoluta gravità; con la conseguenza che la sanzione per una simile condotta, alla stregua della formulazione dell’art. 147, comma 1, lett. a), avrebbe dovuto essere proprio la destituzione. Non vi è dubbio, infatti, che la qualificazione dei fatti come di assoluta gravità coincida con i casi più gravi per i quali soltanto l’art. 147, comma 1, lett. a), Legge Notarile, consente l’applicazione della sanzione della destituzione.

Nè può costituire ostacolo a una simile ricostruzione della decisione adottata dall’organismo di disciplina, la circostanza che il Consiglio notarile di appartenenza non abbia sollecitato la applicazione della destituzione, atteso che deve escludersi che le richieste adottate in materia siano vincolanti e impongano al Co.Re.Di. di adottare una sanzione più grave.

La Corte d’appello, pertanto, nel ritenere che dalla decisione disciplinare si desumeva la qualificazione della condotta addebitata al notaio come idonea a giustificare la destituzione, in quanto rientrante tra i casi più gravi di cui all’art. 147, comma 1, lett. a), non è incorsa nè nel denunciato vizio di motivazione manifestamente illogica, perplessa e apparente, nè nel vizio di omesso esame di fatto decisivo, nè, infine, nel vizio di violazione di legge quanto alla obbligatoria sostituzione della sanzione più grave con quella immediatamente meno grave derivante dal riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 144 L.N..

In particolare, per quanto riguarda l’omesso esame di un fatto decisivo, consistente, nella prospettazione del ricorrente, in ciò che il Consiglio notarile nella istanza di procedimento disciplinare non aveva formulato alcuna specifica richiesta sanzionatoria e che solo all’esito del procedimento disciplinare, aveva sollecitato l’applicazione della sospensione, deve rilevarsi che difetta il carattere della decisività, atteso che, da un lato, la istanza iniziale sollecitava, comunque, l’applicazione delle sanzioni consequenziali alla violazione dell’art. 147 Legge Notarile; dall’altro, la sanzione sollecitata conclusivamente era appunto quella della sospensione; dall’altro ancora, non è configurabile nei confronti dell’organismo di disciplina un obbligo di attenersi nella determinazione della sanzione alle richieste del Consiglio notarile. Trova, sul punto, applicazione il principio per cui “in tema di procedimento disciplinare a carico di notai, le conclusioni formulate dall’organo che esercita la relativa azione, ai sensi della L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 153, comma 3, (come sostituito dal D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249, art. 39), riguardano l’esito finale dell’iniziativa disciplinare promossa ed il trattamento sanzionatorio proposto, senza che la commissione di disciplina ne rimanga vincolata, con la conseguenza che la sanzione richiesta, sia essa esatta od erronea, generica o mancante, non determina alcun effetto sull’atto terminale del procedimento disciplinare” (Cass. n. 20260 del 2014).

Per quanto invece concerne la denunciata violazione dell’art. 144, risulta evidente che l’organo di disciplina, una volta ascritta la condotta contestata, attraverso il riferimento alla sua assoluta gravità, all’ipotesi per la quale la sanzione applicabile era la destituzione, abbia poi fatto corretta applicazione delle detta disposizione irrogando la sanzione disciplinare. Nessuna violazione dell’art. 144 Legge Notarile è dunque ravvisabile nella ordinanza impugnata.

3. – Con il secondo motivo (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell’art. 24 Cost., commi 1 e 2 e dell’art. 111 Cost., commi 1 e 2) il ricorrente rileva, in via subordinata, che i criteri di determinazione della sanzione sono rimasti inespressi dall’inizio alla fine del procedimento disciplinare, ravvisando in ciò una violazione del diritto di difesa, del principio del contraddittorio e del diritto di impugnazione e di tutela giurisdizionale del notaio incolpato; ciò tanto più in quanto l’illecito di cui all’art. 147 L.N. è sanzionato con tre diverse sanzioni a seconda della gravità della condotta illecita. La Corte d’appello, nell’esaminare il motivo di censura concernente l’applicazione delle attenuanti, formulato sul presupposto che la sanzione della sospensione comminata era quella di cui all’art. 147 e non quella derivante da concessione di attenuanti, avrebbe dovuto riconoscere il denunciato vizio; al contrario, la Corte d’appello ha ritenuto che esso ricorrente avesse male interpretato il provvedimento della COREDI; tuttavia, in tale prospettiva, non avrebbe non potuto rilevare che era viziato il provvedimento sanzionatorio.

3.1. – Il motivo è infondato.

La censura del ricorrente, nella sua essenza, muove dal rilievo che nel caso di specie non sia mai stata evidenziata, prima della conclusione del procedimento disciplinare, la sanzione applicabile per le condotte contestate, e che ciò non gli avrebbe consentito un pieno esercizio del diritto di difesa.

Appare utile premettere che il ricorrente, all’esito del giudizio disciplinare conclusosi con l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione per mesi due, non ha in alcun modo contestato la decisione dell’organo di disciplina in ordine alla sussistenza degli addebiti contestati. Addebiti, giova evidenziare, che si sostanziavano nella ripetuta omissione del versamento delle somme affidategli dai clienti per il pagamento delle imposte relative agli atti da lui rogati, e ciò in un arco di tempo molto ampio (2009-2012) e per un importo ingente (oltre un milione di Euro).

In tale contesto, essendo del tutto chiara la rilevanza e la entità delle violazioni addebitate, la scelta difensiva del ricorrente è stata quella di procedere ad un ravvedimento operoso, attraverso il versamento della rilevante somma di Euro 599.000,00 prima ancora dell’inizio dell’azione disciplinare, non pare in alcun modo censurabile al decisione impugnata per avere ritenuto che le condotte contestate fossero di gravità tale da poter dare luogo alla sanzione della destituzione e per avere ritenuto che la sanzione della sospensione, nella misura minima di due mesi, fosse stata applicata l’attenuante di cui all’art. 144 L.N..

Del resto, questa Corte ha avuto modo di affermare che “in materia di responsabilità disciplinare dei notai, la L. n. 89 del 1913, art. 147 individua con chiarezza l’interesse meritevole di tutela (dignità e reputazione del notaio, decoro e prestigio della classe notarile) e determina la condotta sanzionabile in quanto idonea a compromettere l’interesse tutelato, condotta il cui contenuto, sebbene non tipizzato, è integrato dalle regole di etica professionale e, quindi, dal complesso dei principi di deontologia oggettivamente enucleabili dal comune sentire di un dato momento storico; ne consegue, da un lato, che la norma menzionata è rispettosa del principio di legalità ex art. 25 Cost. (peraltro attinente alla sola materia penale), e dall’altro che la concreta individuazione della condotta disciplinarmente rilevante, da parte del giudice di merito, non è sindacabile dalla Corte di cassazione, il cui controllo di legittimità sull’applicazione, da parte del giudice del merito, di concetti giuridici indeterminati e clausole generali può solo mirare a verificare la ragionevolezza della sussunzione in essi del fatto concreto” (Cass. n. 4720 del 2012).

4. – Con il terzo motivo di ricorso il P. denuncia ulteriore violazione o falsa applicazione dell’art. 144 L.N., rilevando che la Corte d’appello gli ha riconosciuto sia le attenuanti generiche (per le cariche rivestite negli organismi istituzionali del notariato e per l’assenza di precedenti disciplinari) che quella del ravvedimento operoso, con conseguente applicazione del concorso di circostanze attenuanti, non espressamente escluso dall’art. 144 L.N. e affermando che, quindi, la medesima Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che la concessione della attenuante e la sostituzione della sanzione più grave con quella immediatamente precedente, avrebbe dato luogo ad un bis in idem, atteso che si trattava, nella specie, di valutare una volta ciascuna circostanza attenuante.

4.1. – Il motivo è inammissibile, atteso che introduce una censura che dal provvedimento impugnato non risulta essere stata puntualmente e specificamente proposta nel reclamo alla Corte d’appello. Dall’ordinanza impugnata emerge, invero, che pur essendo stata denunciata in quella sede la l’omessa applicazione dell’art. 144 L.N., le censure specificamente proposte inerivano al profilo della asserita omessa sostituzione della sanzione della sospensione con quella pecuniaria per effetto dell’applicazione della attenuante di cui all’art. 144 L.N., e non anche la mancata applicazione di una ulteriore riduzione della sanzione per effetto dell’avvenuto riconoscimento delle attenuanti generiche. La circostanza che la Corte d’appello abbia affermato conclusivamente che “appare priva di fondamento la richiesta di mutamento della sanzione della sospensione in quella meno grave della sanzione pecuniaria, la quale darebbe luogo, con ogni evidenza, ad un non previsto ed inammissibile bis in idem nell’applicazione delle attenuanti previste dall’anzidetta disposizione”, non induce affatto a ritenere che la censura veicolata con il terzo motivo fosse stata introdotta nel reclamo. All’evidenza, infatti, il riferimento all’indebita reiterata applicazione della riduzione della sanzione si riferisce esclusivamente alla attenuante costituita dal ravvedimento operoso posto in essere dal notaio; ravvedimento che, già considerato in occasione della comminazione della sanzione della sospensione per due mesi in sostituzione della destituzione, risulterebbe ulteriormente valutato e darebbe luogo ad una non consentita duplicazione di riduzione ove fatto valere con riguardo alla sanzione della sospensione disposta dall’organismo disciplinare.

5. – In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Poichè l’impugnazione, notificata in data successiva al 31 gennaio 2013, è respinta, e poichè risulta dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è assoggettato al pagamento del contributo unificato, deve dichiararsi la sussistenza delle condizioni di cui al testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, comma 1-quater, art. 13 introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013).

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per compensi, oltre agli accessori di legge e alle spese forfetarie.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 3 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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