Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12682 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. III, 12/05/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 12/05/2021), n.12682

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35680-2019 proposto da:

K.M.Z., elettivamente domiciliato in Vedelago, via

Fiume 33, presso l’avv. ENRICO VILLANOVA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3918/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 01/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente K.M.Z. è cittadino (OMISSIS) ed ha raccontato di essere fuggito dal suo Paese per sfuggire ad una rappresaglia talebana, rivolta verso il centro sanitario in cui lavorava: i (OMISSIS), secondo il racconto del ricorrente, avversavano i centri per il vaccino contro la poliomielite, ed hanno condotto ripetuti attacchi verso la sede in cui lavorava il ricorrente, uccidendo in una occasione una infermiera.

Il ricorrente ha collaborato dapprima con la polizia al riconoscimento di uno degli attentatori, ed in seguito, proprio a causa di tale collaborazione, è dovuto fuggire via dal suo luogo di origine, e tuttavia, anche nel suo nuovo rifugio ha ricevuto minacce dagli stessi (OMISSIS), decidendo a quel punto di andare via dal (OMISSIS).

La Commissione territoriale ha in parte creduto al suo racconto, ma ha comunque escluso i benefici della protezione internazionale e umanitaria richiesti dal ricorrente.

Allo stesso modo hanno deciso il Tribunale e la Corte di Appello.

K. ricorre con tre motivi. V’è costituzione del Ministero.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

p..- I primi due motivi in realtà chiedono che si sollevi questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017 poi convertito in legge.

La prima questione denuncia illegittimità costituzionale della suddetta norma nella parte in cui ha inserito l’art. 35 bis al D.L. n. 25 del 2008, in quanto avrebbe introdotto un rito camerale che si conclude con provvedimento non impugnabile, e dunque in contrasto con una serie di norme costituzionali, gli artt. 3, 10 e 24 in particolare. Il rito camerale non rispetterebbe adeguatamente l’esigenza di contraddittorio e parimenti deve dirsi per l’eliminazione del grado di appello.

La questione è stata già sottoposta a questa corte che, con orientamento cui si intende dare qui continuità, ha ritenuto che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui stabilisce che il procedimento per l’ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile in quanto è necessario soddisfare esigenze di celerità, non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado ed il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione (Cass. 27700/2018; Cass. 28119/2018; Cass. 22950/2020).

La seconda questione sospetta di illegittimità costituzionale la suddetta normativa (D.L. n. 13 del 2017) in quanto è stata introdotta con decreto legge, essendo però insussistenti i presupposti della necessità ed urgenza, come dimostrato dalla previsione, incoerente con tali presupposti, del differimento di alcune disposizioni.

Anche questa questione vede un orientamento già consolidato di questa corte nel senso di ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, conv. con modifiche in L. n. 46 del 2017, per difetto dei requisiti della straordinaria necessità ed urgenza poichè la disposizione transitoria – che differisce di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime (Cass. 17717/ 2018; Cass. 28119/ 2018).

p..- il terzo motivo denuncia violazione della L. n. 25 del 2008, art. 5 in tema di protezione umanitaria.

Il ricorrente contesta alla corte di avere basato il giudizio su due presupposti errati: il primo consistente nell’aver ricavato il rifiuto della protezione umanitaria dalla inverosimiglianza del racconto, almeno parziale; il secondo dall’aver ritenuto irrilevante l’integrazione in Italia.

Il motivo è fondato.

La ratio è duplice.

Da un lato, la corte asserisce, in questo errando, che la inverosimiglianza del racconto impedisce di concedere la protezione umanitaria, ma senza tener conto del fatto che il riconoscimento di tale protezione è indipendente dalla credibilità del racconto, in quanto dipende da circostanze ostative al rimpatrio, legate alla situazione soggettiva reale del ricorrente ed alla situazione del paese di origine, che ben possono sussistere pur avendo il ricorrente mentito sulle ragioni della sua emigrazione.

In secondo luogo, la corte lascia intendere che la valutazione della situazione del paese di origine, ai fini della protezione umanitaria è quella stessa che serve a decidere della sussidiaria e che, avendo escluso quest’ultima, si possa escludere quella, tanto è vero che ritiene che un cittadino (OMISSIS), in quanto tale non possa considerarsi vulnerabile (p.28).

Come è noto un conto è la situazione che deve rilevarsi ai fini della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c (conflitto armato generalizzato), un’altra è la situazione che invece è sufficiente che sussista per concedere la protezione umanitaria (violazione sistematica di diritti umani).

Non si può dunque escludere la protezione umanitaria osservando che non v’è un conflitto armato generalizzato nel paese di origine.

E’ vero poi che la corte valuta la situazione soggettiva del ricorrente sotto il profilo della sua integrazione in Italia e non la ritiene sufficiente, ma è altresì vero che non compie alcuna indagine circa la situazione del (OMISSIS) sotto l’aspetto già messo in luce: se è vero che non basta la sola integrazione in Italia per avere protezione umanitaria è altresì vero che la protezione non è impedita dalla mancata integrazione, ossia che anche un soggetto non integrato ha diritto a non essere rimpatriato se nel suo paese di origine i diritti umani sono violati.

Ed è l’accertamento di queste violazioni che è mancato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo, rigetta gli altri due, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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