Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12682 del 05/06/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 12682 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PICARONI ELISA

SENTENZA

sul ricorso 21996-2008 proposto da:
CAPRARULO ELEONORA CPRLNR26R661610L, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 27, presso
lo studio dell’avvocato CIRIGLIANO DOMENICO CLAUDIO,
rappresentata e difesa dall’avvocato SOLE GIOSUE’;
– ricorrente 2014
622

contro

COSENTINO RAFFAELE CSNRFL44C01I610X, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ZILIOTTO 20, presso lo
studio dell’avvocato FERDINANDO FUSCO, rappresentato
e difeso dall’avvocato FRANCO MARIO con procura

Data pubblicazione: 05/06/2014

speciale notarile N.592 del 11 febbraio 2014;

controricorrente

avverso la sentenza n. 67/2008 della CORTE D’APPELLO
di POTENZA, depositata il 26/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

PICARONI;
udito l’Avvocato FRANCO Mario, difensore con procura
alle liti del resistente che ha chiesto
l’inammissibilità del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso, in subordine per il
rigetto dello stesso.

udienza del 06/03/2014 dal Consigliere Dott. ELISA

Ritenuto in fatto
1. – E impugnata la sentenza della Corte d’appello di Potenza, depositata il 18 marzo 2008, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Lagonegro, di parziale accoglimento

Giovanni Della Ratta e di Eleonora Caprarulo.
1.1. – Nel 1993, il sig. Cosentino aveva convenuto in giudizio i sigg.ri Della Ratta e Caprarulo deducendo che questi
ultimi avevano iniziato, nel 1966, la costruzione di un fabbricato sul suolo di loro proprietà, sito in Senise, alla via
De Gasperi, censito al catasto al foglio n. 42, particella
34/b, che confinava con il fondo dell’attore (particella n.
164 del foglio n. 42 del catasto), e che, nel 1975, avevano
edificato i due piani superiori ed il tetto, in linea con il
primo piano, in violazione della sopravvenuta normativa sulle
distanze, che prevedeva l’edificabilità ad almeno cinque metri
dal confine.
Su tali premesse, l’attore chiedeva la condanna dei convenuti alla demolizione della porzione di fabbricato realizzata
nel 1975, e al risarcimento dei danni.
I convenuti si erano costituiti ed avevano chiesto il rigetto della domanda.
1.2.

Tribunale

di

Lagonegro,

in

esito

all’istruttoria, durante la quale era disposta CTU, aveva accertato che la costruzione, nella parte corrispondente al pri-

della domanda proposta da Raffaele Cosentino nei confronti di

mo piano e al piano sottotetto, distava soltanto due metri dal
confine, ed aveva quindi condannato i convenuti
all’arretramento del manufatto, senza riconoscere all’attore
il risarcimento danni.

appello i sigg.ri Della Ratta e Caprarulo. Il sig. Cosentino
si costituiva chiedendo il rigetto del gravame e proponeva appello incidentale, per l’accoglimento della domanda risarcitoria.
2. – La Corte d’appello di Potenza, dopo aver disposto
nuova CTU, rigettava sia l’appello principale sia quello incidentale.
2.1. – Osservava la Corte distrettuale che la CTU disposta
in appello aveva chiarito che esisteva un confine di fatto tra
i fondi – individuato anche dal CTU di primo grado – che correva lungo un muretto sormontato da paletti di ferro, rispetto
al quale il fabbricato di proprietà Della Ratta-Caprarulo si
trovava a circa due metri di distanza. Detto confine, evidentemente, non coincideva con il confine che si desumeva dai rilievi topografici.
Il sig. Cosentino aveva prodotto, nel giudizio di appello,
una dichiarazione a firma dei sigg.ri Della Ratta-Caprarulo,
datata 14 gennaio 1975, rilasciata a suo padre, nella quale i
predetti davano atto che il confine tra i rispettivi fondi
correva lungo i paletti di cemento armato e filo zincato –

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Per la riforma della sentenza di primo grado proponevano

precisamente, lungo la faccia esterna del muretto da loro
stessi costruito -, riconoscevano che il muretto era stato costruito su terreno di proprietà Cosentino e si impegnavano a
demolirlo a semplice richiesta di Cosentino.

suo significato, come atto ricognitivo, gli appellanti non avevano preso posizione.
2.2. – AI fini dell’accertamento del confine, doveva farsi
riferimento ai titoli d’acquisto e solo in caso di difetto,
come nella specie, o di insufficienza, era consentito il ricorso ad altri mezzi di prova, tra i quali sicuramente rientrava il regolamento amichevole della linea di confine,

sub

specie di negozio di accertamento, contenuto nella scrittura
prodotta dall’appellato Cosentino.
Dalla citata scrittura privata emergeva, infatti, una situazione coincidente con quella definita di «confine di fatto»
dal CTU, e ciò rendeva superfluo ogni ulteriore accertamento
sulla base delle mappe catastali.
2.3. – Quanto alla domanda risarcitoria, riproposta con
l’appello incidentale, la Corte d’appello evidenziava che la
diminuzione di potenzialità edificatoria del fondo di proprietà Cosentino, connessa alla edificazione degli appellanti in
violazione delle distanze legali, sarebbe cessata con la condanna di costoro all’arretramento del fabbricato. Con riguardo
al periodo precedente, la ridotta potenzialità edificatoria

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La Corte d’appello rilevava che su tale produzione e sul

non poteva essere considerata di per sé fonte di danno, né il
sig. Cosentino aveva allegato di aver avuto intenzione o occasione di costruire, né di aver subito altro pregiudizio.
3. – Per la cassazione della sentenza d’appello ha propo-

unica erede di Giovanni Della Ratta, sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso il sig. Raffaele Cosentino, che
ha depositato memoria in prossimità dell’udienza.
Considerato in diritto
1. – Il ricorso deve essere rigettato.
1.1. – Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione
e falsa applicazione di legge (art. 360, primo comma, n. 3) in
riferimento agli artt. 873 e 1363 cod. civ., in relazione al
regolamento edilizio.
Si contesta che la Corte d’appello abbia individuato il
confine tra le proprietà sulla base del documento prodotto in
appello dal sig. Cosentino, che risulta generico in quanto
privo di dati catastali e di altre indicazioni necessarie a
renderlo riferibile alle rispettive proprietà delle parti,
nonché ai titoli di proprietà. Si aggiunge che la Corte
d’appello non aveva demandato al CTU la verifica dei confini
di fatto e che, al momento del sopralluogo del CTU nominato
dalla Corte distrettuale, la difesa dei sigg.ri Della RattaCaprarulo aveva contestato il confine di fatto e il documento
prodotto dal sig. Cosentino.

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sto ricorso la sig.ra Eleonora Caprarulo, anche in qualità di

1.2. – La ricorrente formula il quesito di diritto, ai
sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., applicabile
temporis, nei

ratione

termini seguenti: «[se] poteva il giudice

d’appello fondare la sua decisione, ai fini del rigetto

il confine tra le due proprietà il muretto sormontato da paletti di ferro, posti a sostegno di una rete metallica, e non
i confini catastali, ai fini dell’inosservanza delle distanze
legali, in assenza di un titolo di proprietà e in violazione
dell’art. 873 cod. civ., e ritenere quella dichiarazione prodotta nella comparsa di costituzione in appello, quale regolamento amichevole della linea di confine tra i due fondi, in
assenza di estremi catastali, ubicazione, città, riferibile
alle rispettive proprietà e a quali proprietà».
1.3. – La doglianza è infondata.
1.3.1. – Come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, in tema di azione di regolamento di confini, per
l’individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi la base primaria dell’indagine del giudice di merito è costituita dall’esame e dalla valutazione dei titoli d’acquisto
delle rispettive proprietà; solo la mancanza o l’insufficienza
di indicazioni sul confine rilevabile dai titoli, ovvero la
loro mancata produzione, giustifica il ricorso ad altri mezzi
di prova, ivi comprese le risultanze delle mappe catastali

(ex

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dell’atto, sulla dichiarazione del 14 gennaio 1975 e ritenere

plurinds, Cass., sez. Il, sentenza n. 21686 del 2006; sentenza
n. 10501 del 2013).
Nel caso di specie, peraltro, la Corte d’appello ha valorizzato il documento prodotto dall’appellato, qualificandolo

confine, con il quale il dante causa dell’appellato Cosentino,
e i sigg.ri Della Ratta-Caprarulo, avevano indicato il confine
nel muretto da essi costruito.
Anche tale valutazione della Corte distrettuale è immune
da rilievi, in quanto fa proprio un orientamento consolidato
della giurisprudenza di legittimità

(ex plurimis,

Cass., sez.

Il, sentenza n. 6189 del 2001; sentenza n. 24022 del 2004).
Risulta infine priva di fondamento anche la contestazione
circa la genericità del documento in oggetto. Si deve infatti
rilevare, per un verso, che esso non è stato ritualmente contestato, come sottolineato nella sentenza Impugnata, e che,
per altro verso, i riferimenti in esso contenuti alle proprietà Cosentino e Della Ratta-Caprarulo erano di sicura evidenza,
come confermato dalla coincidenza della descrizione dei luoghi
con gli esiti degli accertamenti svolti nelle CTU disposte sia
in primo grado sia in appello.
2. – Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.
civ.) per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

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negozio di accertamento, ovvero regolamento amichevole del

Si contesta che la Corte d’appello abbia deciso sulla base
del documento prodotto dall’appellato, datato 14 gennaio 1975,
sul rilievo che la dichiarazione ivi contenuta presenterebbe
contenuto generico ed equivoco. Si aggiunge che la Corte di-

CTU.
2.1. – A corredo del motivo, la ricorrente formula il quesito di diritto nei termini seguenti: «[se] in assenza di deduzioni difensive dell’appellato-attore con l’atto introduttivo, in assenza di un titolo di proprietà e in assenza di un
quesito al riguardo nell’ordinanza collegiale, il giudice di
secondo grado poteva rigettare l’appello fondando la sua decisione su una dichiarazione ritenuta regolamento amichevole di
confine e non in relazione ai confini così come ritenuto con
riferimento ai confini catastali oggetto di rilievo topografico, essendo l’azione di inosservanza di distanze legali di natura reale e, quindi, a tutela della proprietà, decidendo,
poi, oltre il petitum,

oggetto della domanda introduttiva di

primo grado e dell’ordinanza collegiale».
2.2. – La doglianza è infondata.
2.2.1. – Si è già detto che la Corte d’appello ha correttamente evidenziato che il ricorso alle mappe catastali, ai
fini della individuazione del confine, costituisce criterio
residuale.

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strettuale avrebbe, in tal modo, disatteso il quesito posto al

Non sussiste inoltre la lamentata ultrapetizione, dal momento che la regola sopra indicata trova applicazione anche
nel caso in cui all’accertamento del confine si proceda in via
incidentale, allo scopo di verificare il rispetto delle di(ex plurimals,

Cass., sez. Il, sentenza n. 9652 del

2013). Ciò è accaduto nel caso di specie, nel quale la domanda
proposta dal sig. Cosentino, finalizzata alla verifica del rispetto delle distanze di una parte del fabbricato edificato
dai sigg.ri Della Ratta-Caprarulo, ha reso necessario
l’accertamento del confine.
3. – Con il terzo motivo è denunciato vizio di motivazione
su un punto decisivo della controversia.
La ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia accertato il confine tra i fondi sulla base del documento più volte
citato, e non sulla base delle mappe catastali, in assenza di
prova della proprietà in capo al sig. Cosentino.
3.1. – La doglianza è inammissibile.
3.1.1. – Si osserva in primo luogo che la contestazione è
nuova, risultando dalla sentenza che le parti appellanti non
hanno preso posizione sul documento prodotto dall’appellato.
Più radicalmente, la censura è formulata in termini di vizio di motivazione mentre introduce un profilo di violazione
di legge, là dove si riferisce alla mancanza di prova della
proprietà in capo all’appellato.

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stanze

4. – Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricor-

rente alle spese del giudizio di cassazione, nella misura indicata in dispositivo.
PER QUESTI

marrvI

gamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in
euro 3.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 6 marzo
2014.

la ricorrente al paLa Corte rigetta il ricorso e condanna

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