Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12681 del 19/05/2017

Cassazione civile, sez. II, 19/05/2017, (ud. 15/04/2016, dep.19/05/2017),  n. 12681

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.D., rappresentato e difeso da sè medesimo ai sensi

dell’art. 86 cod. proc. civ., domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria civile della Corte suprema di cassazione;

– ricorrente –

contro

A.R., rappresentata e difesa, calce al controricorso,

dall’Avvocato lo studio del quale in Roma, viale elettivamente

domiciliata;

e

A.F. e A.P.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 606/2011,

depositata in data 1 settembre 2011.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15

aprile 2016 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito l’Avvocato Luciano Palladino;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.

Pratis Pierfelice, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 6 aprile 1991, A.R. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno per il pagamento, in favore dell’Avvocato Domenico M., della somma di Lire 24.546.025, a titolo di spettanze professionali per le prestazioni giudiziali e stragiudiziali eseguite in suo favore in relazione ad una controversia con i fratelli A.F. e P. per lo scioglimento di una comunione ereditaria.

A sostegno dell’opposizione, la A. deduceva che la controversia aveva un valore inferiore a quello in base al quale era stata predisposta la parcella approvata dal Consiglio dell’Ordine; che il giudizio aveva sostanzialmente come scopo la concessione di un sequestro giudiziario; che la somma richiesta non era commisurata alla qualità dell’impegno intellettuale profuso dal professionista; che la parcella era viziata da numerosi errori nella applicazione della tariffa vigente.

Costituitosi il contraddittorio, l’Avvocato M. deduceva che il valore della controversia era stato determinato sulla base della somma delle domande proposte dalla A. nei confronti dei germani.

Il giudizio di opposizione veniva riunito a quello instaurato avverso il medesimo decreto ingiuntivo da A.F. e A.P. quali debitori solidali, R.D.L. n. 1578 del 1933, ex art. 68 rispetto alle attività professionali svoltesi nel corso del giudizio, estinto per conciliazione.

L’Avvocato M. contestava anche tale seconda opposizione, chiedendone il rigetto.

Nel corso del giudizio, A.R. offriva al creditore la somma di Lire 10.728.000, che veniva accettata a titolo di acconto sulla maggior somma dovuta.

L’Avvocato M. nelle more del procedimento proponeva, con separato atto di citazione, domanda di pagamento nei confronti dei germani A. di ulteriori somme a titolo di onorario, assumendo che il valore della controversia era superiore a quello indicato nella parcella. I convenuti si costituivano e chiedevano il rigetto di tale domanda.

Con sentenza depositata il 20 novembre 2006, il Tribunale di Salerno accoglieva le opposizioni, revocava il decreto ingiuntivo, accoglieva parzialmente la domanda e, dato atto del pagamento intervenuto in corso di causa, condannava gli opponenti, in solido, al pagamento in favore del M. della somma di Euro 1.015,37 e la sola A.R. al pagamento della somma di Euro 314,74, oltre interessi legali dalla pronuncia del decreto ingiuntivo, compensando per metà le spese, poste per la restante metà a carico degli opponenti.

Avverso questa sentenza proponevano appello principale i germani A. e appello incidentale il M..

Con sentenza depositata il 1 settembre 2011, la Corte d’appello di Salerno, accoglieva per quanto di ragione l’appello principale e quello incidentale e, in riforma della sentenza di primo grado, condannava A.R., F. e P., in solido tra loro, al pagamento in favore del M., della somma di Euro 1.092,84, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA su Euro 77,47; condannava i germani A. al pagamento degli interessi legali dalla pronuncia del decreto ingiuntivo al soddisfo sulle somme dovute, escluse quelle dovute a titolo di IVA e CPA; compensava tra le parti le spese dell’intero giudizio; poneva a carico del M. le spese della CTU espletata in primo grado.

La Corte riteneva innanzi tutto infondati il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo di quello incidentale, concernenti entrambi il valore della controversia, che era stato determinato con riferimento alla quota spettante ad A.R. sul patrimonio ereditario lasciato dai genitori, senza alcuna distinzione tra i beni immobili e l’azienda commerciale, in conformità della domanda di scioglimento della comunione ereditaria. In particolare, la Corte escludeva che potesse essere accolta la richiesta del M. secondo cui il valore dell’azienda commerciale avrebbe dovuto essere computato integralmente nel valore della controversia, ai fini della determinazione dei compensi professionali, atteso che l’attrice non vantava sull’azienda commerciale il diritto ad una quota superiore rispetto a quella a lei spettante sugli altri beni, sicchè il valore della domanda di petizione ereditaria non poteva corrispondere al valore dell’azienda, coincidendo con il valore della quota rivendicata. Pertanto, poichè la petizione della quota sull’azienda era finalizzata allo scioglimento della comunione sull’intero asse ereditario, correttamente il primo giudice aveva quantificato il valore della controversia secondo quanto previsto dall’art. 6 della tariffa forense.

La Corte territoriale disattendeva poi le censure svolte dall’appellante incidentale in ordine al metodo di valutazione dell’azienda e degli immobili adottato dai consulenti tecnici nominati in primo grado.

Quanto alle doglianze degli appellanti principali, i quali contestavano non il valore della causa ritenuto dal primo giudice, ma il fatto che gli onorari fossero stati determinati in misura superiore alla media, la Corte d’appello escludeva che potesse instaurarsi un rapporto matematico tra valore della controversia e scelta a tale valore proporzionata tra il minimo e il massimo della tariffa, atteso che nella determinazione in concreto degli onorari intervengono fattori vari, quali l’importanza e il numero delle questioni trattate, la natura della controversia, il grado dell’autorità adita, l’attività svolta dall’avvocato davanti al giudice. In ogni caso, osservava il giudice del gravame, la controversia presentava evidenti profili di complessità.

La Corte d’appello accoglieva poi il secondo motivo dell’appello principale, poichè erano state liquidate voci inserite nella parcella che riguardavano il procedimento volto al pagamento dei compensi (Euro 30,98 per parere di congruità della parcella e redazione della parcella stessa), e il quarto motivo, con il quale gli appellanti principali avevano lamentato che il residuo credito professionale fosse stato determinato in un unico importo, comprensivo di IVA e CPA, con la conseguenza che anche su tali importi erano stati calcolati gli interessi legali.

Quanto ai residui motivi dell’appello incidentale, la Corte d’appello riteneva fondati i rilievi sul mancato riconoscimento di alcune voci per diritti, pari a complessivi Euro 108,45; somma dalla quale doveva essere detratto il non dovuto importo di Euro 30,98.

In accoglimento del terzo e del quinto motivo dell’appello principale, la Corte d’appello, da un lato, disponeva la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, rilevando che il primo giudice non aveva valutato la soccombenza del M. in ordine alla richiesta, autonomamente avanzata, di maggiori onorari, implicitamente rigettata, e, dall’altro, poneva a carico dell’avvocato M. le spese di CTU in applicazione del principio di causalità, atteso che la sua controparte sin dall’inizio della controversia aveva dedotto che il valore della controversia rientrava nello scaglione da 200 a 500 milioni di Lire.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso il M. sulla base di quattro motivi, cui ha resistito la sola A.R., mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2233 cod. civ., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, dolendosi del fatto che, in contrasto con consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità, la Corte d’appello di Salerno abbia deciso la controversia senza richiedere un parere (non vincolante) al competente Consiglio dell’Ordine, ma addirittura senza tenere in alcun conto il parere di congruità che egli aveva depositato con la richiesta di decreto ingiuntivo.

1.1. – Il motivo è infondato.

Questa Corte, con riferimento ai pareri resi dal COA su istanza del professionista ai fini della richiesta di decreto ingiuntivo, ha affermato che “in tema di compenso spettante all’avvocato, l’acquisizione del parere dell’ordine professionale è obbligatoria soltanto nel procedimento d’ingiunzione, secondo quanto prescritto dall’art. 636 c.p.c., comma 1, quando l’ammontare del relativo credito non sia determinato in base a tariffe fisse. Al di fuori del predetto ambito, la necessità del parere non è in funzione del procedimento giudiziale adottato, camerale o a cognizione piena, nè dipende dal fatto che il credito sia azionato dal professionista stesso o dai suoi eredi, ma è dettata dalla tipologia del corrispettivo, nel senso che è indispensabile soltanto se esso non possa essere determinato in base a tariffe, ovvero queste, pur esistenti, non siano vincolanti. Ne consegue che il predetto parere è necessario solo quando oggetto di liquidazione siano attività non rientranti nelle previsioni della tariffa professionale, per le quali la liquidazione debba avvenire opera del giudice” (Cass. n. 236 del 2011; ma vedi anche Cass. n. 10428 del 2005, secondo cui il giudice non è vincolato dal parere di congruità espresso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati).

In sostanza, tali pareri sono certamente autorevoli, ma non hanno rilevanza probatoria (Cass. n. 1889 del 1995) e non incidono sul contenuto dell’obbligo del giudice di motivare le sue decisioni, che resta identico anche se non sono allegati. In ogni caso il giudice, se dà adeguato conto delle sue decisioni, dà implicitamente conto anche delle ragioni per cui dissente dalle tesi che disattende, e dagli eventuali pareri che tali tesi corroborano (Cass. n. 3197 del 2002).

La Corte d’appello, dunque, non è affatto incorsa nella denunciata violazione di legge, atteso che il compenso richiesto dal professionista nel caso di specie era interamente riferibile alla tariffa forense applicabile (D.M. n. 585 del 1985).

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 12 e 92 cod. proc. civ., art. 111 Cost.; art. 6 della tariffa forense di cui al D.M. 31 ottobre 1985, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione in riferimento alla identificazione del valore della controversia in cui era stata svolta l’attività professionale oggetto della richiesta di pagamento.

Il ricorrente sostiene che, avendo A.F. e P. contestato sia nella fase precontenziosa che in quella giudiziaria l’appartenenza dell’intera azienda balneare all’asse ereditario da dividersi, adducendone la proprietà esclusiva, la controversia aveva ad oggetto l’inclusione della azienda nell’asse ereditario e quindi era l’intera azienda che doveva essere presa in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa e non solo la quota spettante ad A.R.. Il valore della causa, pertanto, aderendo alle conclusioni del CTU, era di Lire 766.166,666 (valore degli immobili 402.500.000: 3 = 134.166.666 + valore dell’azienda Lire 632.000.000), con conseguente applicazione dello scaglione di valore successivo a quello utilizzato dal Tribunale per la determinazione degli onorari. Peraltro, prosegue il ricorrente, i valori dei beni, e segnatamente quello dell’azienda, erano stati erroneamente stimati, sicchè era necessaria una nuova CTU; il fatto che la Corte d’appello non la abbia disposta si risolverebbe quindi in un vizio di motivazione.

2.1. – Il motivo è infondato.

Giova premettere che nella giurisprudenza di questa Corte si è chiarito che “il valore della causa, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato, va determinato a norma del codice di procedura civile, avendo riguardo, nei giudizi di divisione, alla quota in contestazione” (Cass. n. 8839 del 1999). Invero, “ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato, il valore della causa di divisione non è quello della massa attiva ex art. 12 cod. proc. civ., ma quello della quota in contestazione, poichè il D.M. n. 127 del 2004, art. 6 pur rinviando in generale al codice di procedura civile per la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione degli onorari a carico del soccombente, deroga a tale rinvio in materia di giudizi divisori, per i quali stabilisce che il valore è determinato in relazione “alla quota o ai supplementi di quota in contestazione”; tale norma, inoltre, in quanto diretta a collegare il valore della causa all’interesse in concreto perseguito dalla parte, è applicabile analogicamente anche per la liquidazione degli onorari dovuti dal cliente in relazione all’azione di riduzione” (Cass. n. 6765 del 2012).

Orbene, la Corte d’appello a tale criterio si è attenuta, avendo escluso che potesse essere accolta la richiesta del M. secondo cui il valore dell’azienda commerciale avrebbe dovuto essere computato integralmente nel valore della controversia,ai fini della determinazione dei compensi professionali, atteso che l’attrice non vantava sull’azienda commerciale il diritto ad una quota superiore rispetto a quella a lei spettante sugli altri beni, sicchè il valore della domanda di petizione ereditaria non poteva corrispondere al valore dell’azienda, coincidendo con il valore della quota rivendicata.

E’ dunque insussistente il denunciato vizio di violazione di legge, così come non è ravvisabile il vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria. Invero, “ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo vigente anteriormente alle modificazioni introdotte dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (applicabile, nel caso di specie, ratione temporis) inoltre, “il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass. n. 6288 del 2011).

Resta da dire che le deduzioni del ricorrente alle valutazioni della Corte d’appello in ordine al valore della causa – dalla Corte d’appello fissato sulla base della consulenza tecnica d’ufficio espletata nel corso del giudizio – sono inidonee ad evidenziare vizi o lacune della sentenza impugnata. La Corte d’appello, infatti, ha preso in esame le deduzioni critiche svolte all’operato dei consulenti nominati in primo grado, condividendo la stima da questi fatta perchè la loro valutazione teneva conto non solo delle dimensioni e dell’ubicazione degli immobili, ma anche delle loro condizioni di manutenzione, delle caratteristiche degli impianti e in genere delle potenzialità economiche, secondo criteri condivisibili e rispetto ai quali apparivano riduttivi quelli propugnati dal M., limitati alla ubicazione e alla superficie. Con particolare riferimento, poi, al valore dell’azienda, la Corte rilevava che la valutazione era idoneamente rapportata al valore di mercato del bene e risultava sostanzialmente coincidente con quella effettuata dal tecnico nominato dalle parti in sede di composizione stragiudiziale della controversia e dalle parti stesse accettata. Profili, questi, che non risultano puntualmente posti in discussione dal ricorrente.

3. Con il terzo motivo il M. lamenta ancora violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 12 e 92 cod. proc. civ., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione in riferimento alla decisiva quantificazione e identificazione delle voci della tariffa professionale relative all’effettivo valore della controversia, e comunque omessa motivazione in relazione alla mancata liquidazione delle spese sostenute del necessario parere di congruità.

3.1. – Il motivo è infondato.

Quanto alle spese sostenute per ottenere il parere del Consiglio dell’Ordine ai fini della proposizione del ricorso monitorio, trova applicazione il principio per cui “in una controversia avente ad oggetto il pagamento di compenso per prestazioni professionali, le spese sostenute dal professionista per ottenere il parere del consiglio dell’ordine devono restare a carico dello stesso ove tale parere sia dedotto a sostegno di pretesa giudicata infondata” (Cass. n. 705 del 1983). Principio, questo, che il Collegio reputa debba essere applicato in tutti casi in cui il decreto ingiuntivo adottato sulla base del parere sia revocato e la controversia venga decisa all’esito del giudizio di opposizione anche, come nel caso di specie, con il parziale accoglimento della pretesa del difensore.

La censura relativa alle voci non riconosciute è invece inammissibile, avendo la Corte d’appello affermato che non vi era prova dell’avvenuto deposito delle note autorizzate all’udienza del 14 giugno 1989, ed avendo il ricorrente contrapposto a tale accertamento lo smarrimento dell’originale delle note stesse, delle quali vi sarebbe copia nel fascicolo depositato il 23 febbraio 1991, con ciò sostanzialmente non risultando idoneamente contrastata la valutazione della Corte d’appello sul punto.

4. – Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ. e delle altre norme connesse e, comunque, omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione in merito alla liquidazione delle spese del giudizio di primo e di secondo grado.

Il ricorrente sostiene che la decisione della Corte d’appello di compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio e di porre a suo carico le spese di CTU sarebbe sorretta da una motivazione apparente e non rispondente alla effettiva realtà dei fatti. In particolare, il ricorrente si duole che la Corte d’appello non abbia tenuto conto che, dopo l’estinzione del rapporto professionale avvenuta all’udienza del 23 maggio 1990, la A.R. non intese provvedere al pagamento delle competenze professionali che egli le aveva richiesto; che dopo la ricezione della lettera raccomandata del 14 gennaio 1991, con richiesta di pagamento, la A. aveva risposto con una polemica lettera e non si era affatto mostrata disponibile al pagamento di quanto dovuto; che i germani A.F. e P. avevano contestato la loro solidarietà, sostenendo di non dovere alcunchè; che nessuna somma gli era stata offerta da A.R., neanche con i separati atti di opposizione a decreto ingiuntivo; che soltanto nel luglio 1991, e cioè circa un anno dopo la cessazione del rapporto professionale, gli era stata offerta la somma di Lire 10.728.000 che egli aveva accettato come acconto.

4.1. – Il motivo è infondato.

Con riferimento al caso di specie, al quale si applica la formulazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, vigente prima delle modificazioni introdotte dalla L. n. 263 del 2005, le sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio per cui “nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a) il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per giusti motivi” deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l’obbligo del giudice anche allorchè le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come – a titolo meramente esemplificativo – nel caso in cui si dà atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l’interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali” (Cass., S.U., n. 20598 del 2008).

Nella specie, la Corte d’appello ha dato ampiamente conto delle ragioni in base alle quali ha disposto la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, valorizzando, da un lato, il fatto che il primo giudice non aveva valutato la soccombenza del M. in ordine alla richiesta, autonomamente avanzata, di maggiori onorari, implicitamente rigettata, e, dall’altro, la circostanza che la A. aveva provveduto a versare al M. una somma di poco inferiore a quella poi risultata dovuta. La relativa statuizione si sottrae quindi alle censure del ricorrente.

Quanto alle spese di c.t.u., interamente poste a carico del M., la Corte d’appello ha fatto riferimento al principio di causalità, e ha rilevato che sin dalla costituzione in giudizio la A. aveva sostenuto che il valore della causa in relazione alla quale dovevano essere liquidate le spese, andasse individuato nello scaglione tra 200 e 500 milioni di Lire, e cioè esattamente nello scaglione in base al quale, all’esito del giudizio di opposizione, le stesse sono state liquidate.

5. – In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

In applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, come liquidate in dispositivo, in favore della contro ricorrente, mentre nulla è a disporre nel rapporto con gli altri intimati, non avendo questi ultimi svolto attività difensiva nel presente giudizio.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 15 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA