Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12681 del 05/06/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 12681 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 24941-2008 proposto da:
PICCONE VITTORIA PCCVTR4ON60D969R,

elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA AMERIGO CAPPONI 16 SC.
SIN. INT. 7, presso lo studio dell’avvocato
CERMIGNANI CARLO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ROCCA ANTONIO;
– ricorrente –

2014
620

contro

SECCI ALBINO, SECCI MALFINA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 853/2008 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 05/06/2014

di GENOVA, depositata il 03/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/03/2014 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito l’Avvocato CERMIGNANI Carlo, difensore della

ha chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per

l’inammissibilità

del ricorso,

rigetto dello stesso.

in subordìne per

ricorrente che si riportato agli atti depositati e ne

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato Secci Albino e Malfina convenivano in giudizio Piccone
Vittoria e, premesso di essere proprietari dell’immobile in Salita terrapieni 5 A di un
corpo di fabbrica formato da un grande vano a piano terra, uno al primo piano con

composto da piano terra e appartamento a primo piano della Piccone, esponevano che la
stessa l’anno prima aveva trasformato una finestra in porta finestra e modificato la
copertura realizzando un lastrico solare, per cui chiedevano la condanna alla rimessione
in pristino ed ai danni.
La convenuta svolgeva riconvezionale per la rimozione di opere dirette a rendere
accessibile il terrazzo.
Il tribunale rigettava le domande degli attori e li condannava a collocare alla distanza di
m.1,50 parete idonea ad impedire di guardare all’interno della proprietà della
convenuta, con successiva correzione dell’errore materiale ed indicazione della distanza
in m. 3.
La Corte di appello di Genova, con sentenza 3.7.2008, in riforma, condannava la
Piccone a ridurre in pristino il lastrico solare e rigettava la sua riconvenzionale sul
presupposto che nessun diritto aveva dimostrato di possedere sul lastrico solare,
laddove a fronte della precisazione dell’atto di divisione 20.2.1976 in cui il confine
viene indicato con il tetto, il che esclude il lastrico, la stessa si è limitata a sostenere di
avere da sempre l’uso.
Era pacifica la servitù di veduta per destinazione del padre di famiglia a favore della
Piconne ed a carico della terrazza dei Secci, i quali erano stati obbligati ad un facere non
previsto ed espropriati del diritto di godere di una porzione di terrazza.

sovrastante terrazza ed un ulteriore a primo piano facente parte di altro corpo di fabbrica

Ricorre Piccone con due motivi, illustrati da memoria, non svolge difese controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si denunzia , col primo motivo del ricorso, violazione degli artt. 1126 e 1102 cc col
quesito se la possibilità di accesso al lastrico e la partecipazione alle spese portano a

Col secondo motivo si deducono violazione degli artt. 905 e 907 cc e vizi di
motivazione con due quesiti.
Osserva questa Corte Suprema:
La Corte di appello ha condannato la Piccone a ridurre in pristino il lastrico solare e
rigettato la sua riconvenzionale sul presupposto che nessun diritto la Piccone aveva
dimostrato di possedere sul lastrico solare, laddove a fronte della precisazione dell’atto
di divisione 20.2.1976, in cui confine viene indicato con il tetto, il che esclude il
lastrico, la stessa si è limitata a sostenere di avere da sempre l’uso.
Era pacifica la servitù di veduta per destinazione del padre di famiglia a favore della
Piconne ed a carico della terrazza dei Secci, i quali erano stati obbligati ad un facere non
previsto ed espropriati del diritto di godere di una porzione di terrazza.
Ai fini dell’ammissibilità del ricorso non può essere considerata idonea anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente – la mera critica del
convincimento, cui il giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la
mera ed apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile
dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano
semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di
legittimità (e pluribus, da ultimo, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n.
13579, 16.3.04n. 5359, 19.1.04n. 753).

concludere che la ricorrente sia titolare di un diritto esclusivo di uso.

Ciò premesso il primo motivo, posto che la Corte territoriale aveva dedotto
non emergere dagli atti alcun diritto della odierna ricorrente sul tetto terrazzo oggetto di
causa, evoca aspetti ritenuti non decisivi nella sentenza valorizzando il pagamento di un
terzo delle spese di manutenzione del tetto e la possibilità di accesso senza considerare

illegittimo l’intervento edilizio della Piccone risolventesi nell’appropriazione del
lastrico solare trasformato in terrazza in aperta violazione dell’art. 1102 cc che vieta di
alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri proprietari di farne
parimenti uso.
Né si svolge rituale impugnazione ex art. 1362 cc per superare il dato
essenziale della motivazione che si fonda sull’assenza di prova della proprietà in base
all’atto richiamato.
Il secondo motivo non considera che non vi è contraddizione tra
l’affermazione dell’esistenza di una servitù a favore della Piccone e l’inesistenza di un
obbligo di facere a carico del fondo servente.
In particolare la sentenza impugnata ha dedotto essere pacifica una servitù di veduta per
destinazione del padre di famiglia a favore dell’appartamento della Piccone ed a carico
della terrazza dei Secci ai quali non possono essere inibite, al di fuori dalle ipotesi
previste dagli artt. 905 e 907 cc., condotte riconducibili all’esercizio del diritto di
proprietà mentre erano stati obbligati ad un facere non previsto dalla legge e di fatto
espropriati del diritto di godere della porzione di terrazza compresa tra la costruenda
parete ed il confine con la proprietà Piccone.
Donde il rigetto del ricorso senza pronunzia sulle spese in mancanza di attività
difensiva di controparte.

che la decisione impugnata, esaminando i motivi di appello degli attori, ha ritenuto

PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso.

Roma 6 marzo 2014.

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