Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12680 del 25/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 25/06/2020), n.12680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

BANCO DI NAPOLI s.p.a., in persona del procuratore delegato dal

l.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv. Roberto Esposito, elettivamente

domiciliata presso lo studio dell’avv. Teodoro Carsilio, in Roma via

Luigi Lilio, come da procura in calce all’atto

– ricorrente-

Contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., in persona del curatore fallimentare

p.t.

– intimato –

per la cassazione del decreto. Trib. Noia 18.6.2018, n. 442/2018, in

R.G. n. 1723/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 26.2.2020 dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del

Primo Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. BANCO DI NAPOLI s.p.a. impugna il decreto Trib. Nola 18.6.2018, n. 442/2018, in R.G. n. 1723/2017, che ha rigettato la sua opposizione allo stato passivo proposta ai sensi degli artt. 98 e 99 L. Fall. nei confronti del FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l.;

2. il tribunale ha invero ritenuto che: a) provata l’avvenuta erogazione in favore della fallita del mutuo fondiario D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 38, l’iscrizione ipotecaria sugli immobili in proprietà della fallita, nonchè l’erogazione della somma, il successivo frazionamento in quote del mutuo e dell’ipoteca su singole unità costruite dalla mutuataria sul terreno oggetto di garanzia reale ex art. 2811 c.c., e individuazione in lotti, al momento dell’insinuazione al passivo si trattava di beni ancora in proprietà aliena; b) non essendo state ancora esperite con successo le azioni recuperatorie promosse dal curatore ed essendo irrilevante l’accolto non liberatorio del finanziamento da parte della società acquirente, complessivamente ciò impediva di riconoscere la prelazione ipotecaria, dovendo il credito essere ammesso in via chirografaria, perchè garantito da ipoteca iscritta su bene altrui; c) quanto alle somme richieste a titolo di interessi sulle rate scadute, in caso di iscrizione di ipoteca per un capitale, l’estensione del privilegio ipotecario agli interessi, secondo le condizioni indicate dall’art. 2855 c.c., commi 2 e 3, essendo limitata ai soli interessi corrispettivi con esclusione di quelli moratori, nella specie l’opponente non ha provato come nelle rate insolute gli interessi richiesti andavano computati, a fronte di specifiche contestazioni del curatore e omesso calcolo effettuato per il periodo successivo al fallimento; d) quanto alle somme richieste a titolo di differenza tra interessi convenzionali e legali sulle rate scadute, il trattamento preferenziale e la stessa ammissione andavano negate, essendo stato il credito sub a) considerato chirografario, applicandosi perciò la regola della sospensione, nel senso che gli interessi sono dovuti se è estesa ad essi la prelazione, mentre per gli altri vale la regola della sospensione;

3. con il ricorso si deduce: a) (primo motivo) la violazione dell’art. 93 L. Fall., art. 111 L. Fall., comma 1, nn. 1 e 2, art. 52 L. Fall., commi 2 e 3 e art. 101 L. Fall. e degli artt. 3 e 24Cost., nonchè dell’art. 112 c.p.c., ove il decreto impugnato pone alla base della decisione la circostanza che i beni cauzionali non sono allo stato acquisiti alla massa fallimentare; b) (secondo motivo) la violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 4, per aver pronunciato la corte sulla domanda in parte e disatteso la stessa in base ad un’erronea interpretazione della causa petendi e del petitum, che ne ha comportato la delibazione non corrispondente alla prospettazione; c) (terzo motivo) la violazione dell’art. 55 L. Fall., comma 1, art. 54 L. Fall., comma 3, e art. 2855 c.c., commi 2 e 3, ove erroneamente è stata esclusa l’ammissione al passivo in chirografo per la differenza tra interessi convenzionali e legali.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1.il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti; secondo l’orientamento di legittimità, da ultimo Cass. 5341/2019, “l’ammissione al passivo fallimentare di un credito ipotecario è possibile anche se il bene su cui grava la garanzia non faccia parte dell’attivo, purchè, ai sensi dell’art. 93 L. Fall. (nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 78), la domanda di insinuazione descriva il bene su cui si intende far valere la prelazione e precisi le oggettive ragioni della potenziale acquisibilità, fermo restando che l’effettivo dispiegarsi della prelazione in sede di riparto rimane subordinato al recupero del bene al compendio fallimentare”; e ciò va ribadito in quanto “la verifica dell’esistenza del bene non è questione da risolvere in fase di accertamento del passivo, ma, attenendo all’ambito dell’accertamento dei limiti di esercitabilità della prelazione” (Cass. 17329/2017), è demandata appunto alla citata seconda fase della distribuzione dell’attivo ai creditori;

2. soccorre invero a tale interpretazione l’evoluzione coerente dei principi già fissati da Cass. s.u. 16060/2001, anche oltre la vicenda attenente ai privilegi speciali su determinati beni, confermandosi l’avvenuta acquisizione ordinamentale, recepita altresì nella norma organizzativa della graduazione nei riparti di cui all’art. 111 L. Fall., comma 1, n. 3, della regola della possibile scissione temporale e procedimentale tra ammissione del credito con causa prelatizia e verifica della sua concreta attuabilità sui beni oggetto di garanzia;

il ricorso è, pertanto, fondato, conseguendone la cassazione del decreto con rinvio al tribunale, in diversa composizione, anche per le spese del procedimento.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa il decreto in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Noia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020

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