Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12680 del 18/06/2015
Civile Ord. Sez. 6 Num. 12680 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO
ORDINANZA
sul ricorso 18119-2011 proposto da:
SERIT SICILIA SPA 04739330829, quale Agente della Riscossione
per la provincia di Palermo, in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI
PONTE LUNGO 11/A, presso lo studio dell’avvocato MARIA
TARANTINO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI DI
SALVO giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
SOCIETA’ ALEX DI FERRAUTO ALESSANDRA & C. SNC;
– intimata –
avverso la sentenza n. 177/16/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE
Data pubblicazione: 18/06/2015
DISTACCATA di SIRACUSA del 25/05/2010, depositata il
29/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/05/2015 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA.
Ric. 2011 n. 18119 sez. MT – ud. 06-05-2015
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto: iscrizione ipoteca
Reg. Gen. 18119/2011
RICORRENTE: Serit Sicilia Spa
E’ stata depositata la seguente relazione:
1. Serit Sicilia Spa ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Sicilia —Siracusa 177/16 /2010 del 29 2010 che ha rigettato l’appello della Serit
Sicilia Spa confermando l’illegittimità della iscrizione di ipoteca ex art. 77 DPR 602/1973 per
somma inferiore agli 8.000 euro.
2. La contribuente non si è costituita in giudizio.
3. Il relatore ha depositato relazione sostenendo che il ricorso deve essere rigettato in quanto le
Sezioni Unite di questa Corte (da ultimo con la sentenza 5771/2012) hanno affermato che l’ipoteca
prevista dall’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rappresenta un atto preordinato
all’espropriazione immobiliare e dunque un atto della procedura esecutiva . Di conseguenza,
l’iscrizione ipotecaria è soggetta a tutte le condizioni ed i limiti posti per la procedura esecutiva.
Il Collegio ha ritenuto opportuno il rinvio della controversia a n.r. in attesa della decisione delle
Sezioni Unite sollecitate con ordinanza di questa sezione n. 18007 del 24 luglio 2013
A seguito della pronuncia delle sezione unite la controversia è stata decisa nei termini proposti dal
relatore.
P .Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il 6 maggio 2015.
INTIMATO: Alex di Ferrauso snc