Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12680 del 12/05/2021
Cassazione civile sez. I, 12/05/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 12/05/2021), n.12680
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27199/2015 proposto da:
F.T., elettivamente domiciliata in Roma, Via L. Caro n.
62, presso lo studio dell’avvocato Ciccotti Simone, che la
rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Bridport & Co (Jersey) Ltd, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Firenze n. 32,
presso lo studio dell’avvocato Barbera Vittorio, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato Mungari Matteo, giusta procura in
calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2268/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 13/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/03/2021 dal cons. Dott. DI MARZIO MAURO;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO, che chiede il rigetto
del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. – F.T. ricorre per cinque mezzi, nei confronti di Bridport & Co. (Jersey) Ltd., contro la sentenza del 13 aprile 2015 con cui la Corte d’appello di Roma ha respinto l’opposizione dell’odierna ricorrente avverso decreto della stessa Corte che aveva reso esecutiva in Italia, ai sensi dell’art. 41 della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, la sentenza emessa in data 14 novembre 2012 dal Tribunale civile di prima istanza di Ginevra vertente tra detta società ed essa F..
2. – Bridport & Co. (Jersey) Ltd. resiste con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. – Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 605 del 1973, art. 6, del D.L. n. 193 del 2009, art. 4, comma 8, lett. b), dell’art. 1418 c.c., nonchè degli artt. 163, 167 e 155 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, censurando la sentenza impugnata per aver negato che l’azione introdotta, volta al riconoscimento della sentenza straniera, fosse stata proposta da soggetto giuridicamente e processualmente inesistente poichè privo del codice fiscale.
Il secondo mezzo denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, censurando la sentenza impugnata per avere la Corte territoriale omesso di pronunciare sull’eccezione con la quale la F. aveva sostenuto che Bridport & Co. (Jersey) Ltd. avesse agito attraverso tale B.A. in qualità di legale rappresentante, senza indicare la qualifica del soggetto e senza che risultassero comprovati i suoi poteri rappresentativi.
Il terzo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 75 c.p.c. e art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, censurando la sentenza impugnata sotto altro profilo, ove si fosse ritenuto che l’eccezione menzionata fosse stata implicitamente disattesa.
Il quarto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 34, punto 2, della Convenzione di Lugano e dell’art. 24 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, censurando la sentenza impugnata laddove, effettuando una disamina disarticolata degli aspetti evidenziati, aveva negato che l’atto introduttivo del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale svizzero non le fosse stato notificato in tempo utile ed in modo tale da consentirle di presentare le proprie difese, sia per la brevità del termine, sia perchè l’atto era redatto in francese e non tradotto in italiano, tanto più che a fondamento della decisione era stata apposta per l’appunto la contumacia della convenuta.
Il quinto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 34, punto 1, della Convenzione di Lugano e dell’art. 24 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, censurando la sentenza impugnata per aver negato che la sentenza della quale si chiedeva il riconoscimento in Italia fosse fondata su principi contrari all’ordine pubblico, dal momento che “sviluppava in sede civile” una condanna penale emessa, peraltro per una condotta che nel nostro Paese non costituirebbe reato, non già sulla scorta della acquisizione di elementi di prova a carico della imputata, ma in conseguenza della sua contumacia in sede penale.
4. – Il processo è estinto.
E’ difatti intervenuta rinuncia accettata.
5. – Nulla per le spese. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021