Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12680 del 05/06/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 12680 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA

sul ricorso 22168-2008 proposto da:
BADULATO FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
V.BARBERINI 47,

presso lo studio dell’avvocato

RIDOLFI SANDRO,

che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANTONUCCI ALBERTO;
– ricorrente contro

2014
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ARDUSSO GIOVANNI LSARRT49H24D122T,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 42, presso lo studio
dell’avvocato ALOISIO ROBERTO GIOVANNI, che lo
rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 05/06/2014

controricerrente

avverso la sentenza n. 1027/2007 della CORTE
D’APPELLO di TORINO, depositata il 21/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/03/2014 dal Consigliere Dott. FELICE

udito l’Avvocato ALOISIO Roberto Giovani, difensore
del resistente che si è riportato agli atti
depositati ed ha insistito sull’inammissibilità del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso, in subordine per il
rigetto dello stesso.

MANNA;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giovanni Ardusso, proprietario di un fondo edificato sito in Venaria, Corso
Garibaldi, 102, agiva in giudizio, innanzi al Tribunale di Torino, sezione
distaccata di Ciriè, nei confronti di Franco Badulato, proprietario di una

fondo confinante, affinché questi fosse condannato ad arretrare il suo edificio
e a risarcire il danno. A sostegno di ciascuna domanda, deduceva,
rispettivamente, che la villetta del convenuto distava meno di cinque metri dal
confine, in violazione dell’art. 15 delle N.T.A. (norme tecniche d’attuazione)
del P.R.G. (Piano regolatore generale) del comune di Venaria, e che il
Badulato era stato imputato del delitto di cui all’art. 323 c.p. per avere, nella
sua qualità di assessore all’urbanistica di detto comune, rilasciato
all’Immobiliare Garibaldi, di cui era socio occulto, la concessione edilizia per
costruire (anche) la villetta di cui poi era divenuto proprietario.
Nel resistere in giudizio il convenuto contestava, fra l’altro,
l’interpretazione della norma regolamentare invocata, che in base alla sua lett.

a) permetteva la costruzione a confine negli isolati compromessi.
In accoglimento della domanda il Tribunale condannava Franco Badulato
alla demolizione della parte del suo immobile realizzata oltre i cinque metri
dal confine con il fondo dell’attore, e al pagamento della somma di € 6.000,00
a titolo di risarcimento del danno.
L’impugnazione proposta dal Badulato era respinta dalla Corte d’appello
di Torino con sentenza n. 1027/07. La Corte territoriale riteneva infondate,
per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, entrambe le tesi
difensive svolte dall’appellante circa l’interpretazione della norma
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villetta realizzata (insieme con altre) dall’Immobiliare Garibaldi s.r.l. su di un

regolamentare, confermando che nella fattispecie dovesse trovare
applicazione l’art. 15, lett. a) settimo alinea delle N.T.A. del P.R.G. del
comune di Venaria. Ed era infondato, secondo la Corte torinese, che il
fabbricato dell’appellante potesse essere mantenuto sulla linea di confine in

edificio preesistente a confine” (terzo alinea); ovvero in base alla previsione
normativa degli “isolati compromessi” (secondo alinea). Non la prima, sia
perché relativa alla possibilità di costruire in aderenza, mentre nel caso in
esame tra i due edifici vi era un distacco di m. 12,73, nel senso elle quello di
proprietà Badulato era spostato verso sud, lungo la linea di confine, rispetto a
quello di proprietà Ardusso; sia in quanto difettava il requisito ulteriore,
previsto dal terzo alinea della norma locale, della mancanza di contrasto con
le linee di allineamento previste dal piano. Non la seconda ipotesi, perché il
fabbricato dell’appellante non poteva considerarsi un “isolato” ai fini della
disposizione in oggetto, in quanto l’area su cui era stato eretto era
completamente avulsa dal residuo contesto urbano, non era circondata da un
perimetro di strade, non presentava cdifici omogenei contigui e gli stessi
erano intervallati fra loro da ampie zone di verde; né la nozione di isolato
poteva essere estesa al punto di farla coincidere con lo stesso insediamento
edilizio realizzato dall’Immobiliare Garibaldi. Inoltre il concetto di “isolato
compromesso” presupponeva un complesso di edifici preesistenti, situazione
da escludere nella specie perché l’immobile di parte appellante era stato
eretto, insieme con le altre villette oggetto della medesima concessione
edilizia, su di un’area inedificata e tenuta a prato.

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applicazione dell’ipotesi della “costruzione a confine in presenza di altro

Per la cassazione di tale sentenza Franco Badulato propone ricorso,
affidato a due motivi.
Resiste con controricorso Giovanni Ardusso, che ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, assistito da quesiti di diritto ex art. 366-bis c.p.c.,

applicabile ratione temporis, è dedotta la violazione dell’art. 873 c.c., così
come integrato dall’art. 15 delle N.T.A. del P.R.G. comune di Venaria, in
connessione col vizio di omessa e insufficiente motivazione, in relazione,
rispettivamente, ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.
Sostiene parte ricorrente che la norma locale, secondo cui “si potrà

costruire a confine in presenza di altro edificio preesistente a confine e non in
contrasto con le linee di allineamento previste dal piano”, non può essere
interpretata nel senso che la costruzione sul confine sia ammessa solo in
aderenza ad altro edificio preesistente, non potendosi confondere fra loro le
nozioni di costruzione “a confine” e di costruzioni “in aderenza”, che
nell’interpretazione della Corte territoriale, invece, coinciderebbero. Tale
norma, pertanto, deve essere interpretata, secondo il ricorrente, nel senso che
è ammissibile la costruzione a confine pur in presenza di un altro edificio sul
lotto confinante, senza necessità di costruire in aderenza, ma a condizione del
rispetto delle “linee di allineamento previste dal piano” e dei limiti di altezza e
di distanza fra le costruzioni di cui al D.M. n. 1444 del 1968, richiamati nei
precedenti paragrafi della stessa norma.
A tale risultato interpretativo non osterebbe il disposto del terzo alinea
dell’art. 15 N.T.A., nella parte in cui richiede che la costruzione non debba
essere in contrasto con le linee di allineamento del Piano. Tale ultima
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1.

locuzione, secondo parte ricorrente, andrebbe interpretata nel senso della
necessaria preesistenza delle linee di allineamento rispetto alla costruzione da
realizzare.
1.1. – Il motivo è infondato.

seguente la distanza tra fabbricati, le distanze dai confini, i limiti d’altezza e i
bassi fabbricati: “Ai fini della determinazione dei vincoli di cui all’articolo
presente, per tutto quanto riguarda i limiti di altezza degli edifici e di distanza
fra i fabbricati, varranno gli artt. 8 e 9 del D.M. 2/4/68 n° 1444, salvo le
precisazioni di seguito indicate, e precisamente: – non si intenderanno come
pareti finestrate quelle in cui saranno praticate esclusivamente aperture di
bagni, WC, disimpegni, ripostigli, vani scale e autorimesse; per tali pareti la

distanza da un’altra parete dello stesso tipo potrà essere uguale a 1/2
dell’altezza con un minimo di mt. 5,00. – Negli isolati compromessi con
allineamenti in atto, o con allineamenti predefiniti in cartografia, o in quei
casi ove per fondate ragioni di ordine architettonico — ambientale,
l’Amministrazione ritenga di conservare i caratteri di continuità edilizia, i
muri d’ambito degli edifici potranno essere costruiti a confine per una
profondità non superiore a mt. 13,00, oppure essere tenuti a una distanza da
edifici preesistenti pari a 1/2 dell’altezza dell’edificio più alto con un minimo
di mt. 5,00, per pareti non finestrate e minimo mt. 10 tra pareti finestrate. Sono vietate aperture di finestre in edifici esistenti se a distanza da fabbricati
confinanti inferiori a mt. 10. – Si potrà costruire a confine in presenza di altro
edificio preesistente a confine e non in contrasto con le linee di allineamento
previste dal Piano” (omissis).
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L’art. 15 delle N.T.A. del P.R.G. del comune di Venaria regola nel modo

Ciò posto, la sentenza impugnata non sovrappone affatto le nozioni di
costruzione a confine e di costruzione in aderenza, ma semplicemente ritiene
che la norma locale vada interpretata nel senso che è possibile edificare sul
confine solo se la costruzione, a sua volta, possa essere realizzata in aderenza

del tutto coerente con la lettera e il senso logico del 5 0 comma della norma in
commento, quale si desume dall’ulteriore requisito del non contrasto con le
linee d’allineamento previste nel Piano. Diversamente opinando, se cioè fosse
ammissibile una costruzione sul confine ma non anche in aderenza a quella
preesistente su di esso, non avrebbe senso alcuno il riferimento alla non
contrarietà alle linee di allineamento previste dal Piano, perché qualsiasi
costruzione sul confme sarebbe lecita a condizione della sola esistenza in
qualsivoglia altro punto del confine stesso di altro edificio.
Del pari non condivisibile l’interpretazione del terzo comma dell’art. 15
cit. proposta dal ricorrente, interpretazione che sostanzialmente si riduce ad
affermare che le linee di allineamento debbano vanno rispettate solo se
preesistenti rispetto alla costruzione.
A parte l’ovvietà della considerazione, che non coglie il senso della norma,
il richiamo alle linee d’allineamento “previste dal Piano” pone all’interno
della disposizione regolamentare un requisito non già futuro ed eventuale, ma
attuale e certo, né parte ricorrente dimostra che in base al Piano nella specie
non sarebbe necessario alcun allineamento ovvero che la costruzione del
Badulato non contrasterebbe con gli allineamenti previsti all’epoca
dell’edificazione.

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alla preesistente costruzione che già sia sul confine. Interpretazione, questa,

2. – Il secondo motivo, corredato da quesiti, denuncia la violazione e falsa
applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 873 c.c. e dell’art. 15 N.T.A. del
comune di Venaria, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.
La costruzione di proprietà Badulato deve ritenersi ad ogni modo legittima,

quale “se sul lotto confinante non esistono edifici preesistenti, si potrà

costruire a confine, oppure a distanza non inferiore a Y2 dell’altezza del
fabbricato con un minimo di mt. 5,00 per pareti finestrate e 1/4 dell’altezza con
un minimo di mt. 2,50 per pareti non finestrate”. Tale norma, secondo parte
ricorrente, deve ritenersi applicabile non solo nell’ipotesi, espressamente
contemplata, in cui sul lotto confinante non preesistano edifici, ma anche nel
caso, equiparabile, che sul lotto confinante preesista un edificio posto a
notevole distanza, superiore a quella minima fissata dal D.M. n. 1444 del
1968.
2.1. – La censura è infondata, perché si pone in contraddizione frontale con
il chiaro dettato della norma secondaria, confezionandone ex novo una
opposta a uso e consumo del ricorrente. Per contro, è chiaro che detta norma
in tanto ammette la costruzione sul confine in quanto il proprietario del fondo
confinante inedificato può avvalersi della facoltà di costruire in aderenza e
secondo l’allineamento previsto dal Piano.
3. – In conclusione il ricorso va respinto.
4. – Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della
parte ricorrente.
P. Q. M.

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secondo parte ricorrente, in base al quarto alinea dell’art. 15, a norma del

La Corte rigetta il ricorso e pone a carico del ricorrente le spese, che
liquida in E 3.700,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre IVA e CPA come per
legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile

della Corte Suprema di Cassazione, il 6.3.2014.

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