Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1268 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, (ud. 09/09/2020, dep. 21/01/2021), n.1268

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 3169-2020 proposto da:

S.M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ARCHIMEDE 143, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PATRICELLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato DAVIDE FRANCESCO GIUSEPPE

COLUCCI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI

CALIULO, LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 32359/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 11/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE

MARCHERITA MARIA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

L’Avv. Davide Francesco Colucci, difensore e procuratore speciale di S.M.F. nel procedimento n. 21264/2018, nel quale era stata pronunciata la sentenza di questa Corte n. 32359/2019, aveva proposto ricorso per la correzione dell’errore materiale della predetta sentenza nella parte in cui, a seguito della condanna della predetta S. al pagamento delle spese processuali in favore dell’Inps, non aveva considerato che la ricorrente possedeva i requisiti reddituali per beneficiare dell’esonero dalla condanna alle spese del giudizio in caso di soccombenza, ai sensi del disposto dell’art. 152 disp. att. c.p.c..

Con il ricorso in questione, l’Avv. Colucci chiedeva la correzione della predetta sentenza.

L’Inps rimaneva intimato.

Era depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con la sentenza n. 32359/2019 questa Corte di legittimità aveva rigettato il ricorso di S.M.F. avverso la decisione con cui la corte di appello di Bari aveva rigettato la domanda dalla stessa proposta, diretta ad ottenere il risarcimento del danno derivante dal perdurante inadempimento dell’Inps a fronte di sentenza di condanna di riliquidazione della prestazione. Questa Corte aveva ritenuto coerente con i principi espressi in materia di risarcibilità del danno non patrimoniale la decisione della corte territoriale ed aveva quindi confermato la decisione assunta, condannando parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

2) L’avvocato Colucci ha proposto ricorso per la correzione dell’errore materiale poichè ha rilevato che il Collegio di legittimità, nel condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali, non aveva considerato che la stessa era in possesso dei requisiti reddituali per beneficiare dell’esonero dalla condanna alle spese di giudizio in caso di soccombenza, ai sensi del disposto dell’art. 152 disp. att. c.p.c..

3) Il ricorso è infondato in quanto il richiamato disposto dell’art. 152 disp. att. c.p.c. fa chiaramente riferimento, ai fini dell’esonero, solo ai giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, con ciò intendendo limitare solo a quelli ed a quelle domande, l’esonero dalla spese in caso di soccombenza.

La finalità della norma in esame è quella di “non scoraggiare la proposizione di domande giudiziali attinenti alla materia della previdenza/assistenza” (Cass. 15659/2019), e più precisamente alla domanda di prestazioni di tale natura. Nel caso di specie la domanda non era diretta ad ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, ma al risarcimento del danno per inadempimento o, meglio, al ritardato adempimento. Si tratta quindi di domanda con causa petendi e petitum differenti da quelli invece caratterizzanti richieste di prestazione assistenziale o previdenziale, per le quali è prevista l’esenzione (Cass. n. 13166/2009; Cass. n. 19136/2005).

Il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso di correzione dell’errore materiale.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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