Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1268 del 21/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2020, (ud. 03/10/2019, dep. 21/01/2020), n.1268

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6113/2018 R.G. proposto da:

R.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Valerio Minucci;

– ricorrente –

contro

Generali Italia S.p.A. e G.M.;

– intimate –

avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8299/2017, depositata

il 18 luglio 2017;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 ottobre

2019 dal Consigliere Emilio Iannello.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Pronunciando in causa di risarcimento danni da sinistro stradale promossa nei confronti della responsabile civile e della di lei compagnia assicuratrice, il Tribunale di Napoli, in riforma della decisione di primo grado (che aveva rigettato la domanda ritenendo insussistente la copertura assicurativa), ha condannato Alleanza Toro S.p.A. (successivamente incorporata da Generali Italia S.p.A.) e G.M., in solido, al pagamento in favore di R.G. della somma di Euro 400, oltre rivalutazione e interessi compensativi, a titolo di risarcimento del danno riportato dalla sua autovettura nell’occorso.

Ha tuttavia compensato per intero le spese di entrambi i gradi di giudizio, ritenendone sussistenti i presupposti in ragione del “riconoscimento di una somma minima di danaro e dunque (del)la soccombenza reciproca”.

2. Per tale ultima statuizione la sentenza è impugnata dal R. con ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.

Gli intimati non svolgono difese in questa sede.

3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso R.G. denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 92 c.p.c., lamentando l’erroneità della disposta compensazione delle spese, in difetto dei relativi presupposti.

Rileva infatti che:

– l’unico motivo di appello è stato totalmente accolto;

– la domanda proposta in primo grado è stata totalmente accolta sia sull’an debeatur, sia sul quantum;

– non vi è stata riduzione quantitativa della domanda;

– tale riduzione comunque non costituisce soccombenza reciproca;

– l’esito della lite si risolve in denegata giustizia dal momento che, se da un lato, egli ha ottenuto il riconoscimento del suo diritto al risarcimento, dall’altro dovrà corrispondere al proprio difensore le spese dei due gradi di giudizio, ammontanti a somma di gran lunga superiore al risarcimento ottenuto.

2. Il motivo è fondato e merita accoglimento, nei termini appresso precisati.

2.1. Conviene muovere dal rilievo che, diversamente da quanto postulato in ricorso (v. supra, p. 1 della parte narrativa, quarto alinea) e secondo indirizzo del tutto prevalente nella giurisprudenza di questa Corte, “la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92 c.p.c., comma 2), sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche raccoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo” (Cass. 21/10/2009, n. 22381; in senso conforme, ex multis, Cass. 30/12/2011, n. 30534; 23/01/2012, n. 901; 23/09/2013, n. 21684; 19/10/2016, n. 21069; 24/04/2018, n. 10113).

Non appare invece condivisibile l’affermazione leggibile in altri meno numerosi precedenti (v. Cass. 04/09/2015, n. 17647; 26/05/2006, n. 12629; 23/06/2000, n. 8532; gli ultimi due, insieme con altri ancora più risalenti precedenti, menzionati in motivazione, criticamente sul punto, da Cass. n. 22381 del 2009, cit.) secondo cui la riduzione quantitativa della domanda in sede decisoria non comporta soccombenza reciproca.

Tali precedenti non offrono un apparato argomentativo di pari consistenza e persuasività di quello posto a sostegno del prevalente indirizzo opposto.

Cass. n. 12629 del 2006 si pronuncia infatti nei termini detti in un caso in cui il giudice di merito, in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda di cui era investito, anzichè considerare che, per essere avvenuto sia pure parzialmente, se del caso anche in minima misura rispetto al “chiesto”, l’accoglimento della domanda, per questa parte l’attore era vittorioso e, dunque, proporzionalmente non soccombente, l’aveva condannato alle spese in favore dell’altra parte, così violando il precetto dell’art. 91 c.p.c., che, secondo insegnamento altrettanto tralaticio di questa Corte, condiviso dalla dottrina, esclude che la parte che ha proposto la domanda e l’abbia vista accolta sia pure per una parte possa essere gravata delle spese della controparte, potendo il giudice al massimo compensare le spese.

Come nota però, condivisibilmente, Cass. n. 22381 del 2009, per correggere in tale parte la sentenza impugnata, non era affatto necessario “negare che l’accoglimento parziale dell’unica domanda sia riconducibile al concetto normativo della soccombenza reciproca, tant’è vero che resta oscura la ragione per la quale il motivo di ricorso per Cassazione con cui si faceva valere l’errore del giudice di merito consistito nell’avere posto le spese a carico della parte pur parzialmente vittoriosa sull’unica domanda, anzichè al massimo compensarle totalmente fra le parti, meritasse di essere accolto per non potersi configurare una reciproca soccombenza, quasi che, se questa vi fosse effettivamente stata, la decisione del giudice di merito sarebbe stata corretta”.

Meno ancora è dato ricavare argomenti, a sostegno dell’indirizzo qui respinto, da Cass. n. 17647 del 2015, atteso che tale precedente si limita a richiamare, a giustificazione del principio da essa accolto, proprio il precedente di Cass. n. 22381 del 2009 che in realtà, come detto, aveva affermato il principio esattamente opposto.

Insuperato, dunque, e invero decisivo, appare in particolare il rilievo, efficacemente svolto nel citato arresto di Cass. n. 22381 del 2009 (in motivazione p. 2.3, pag. 9), che se fosse vero che l’accoglimento parziale dell’unica domanda (ovvero la sua riduzione nel quantum) non vale a configurare soccombenza reciproca, ne deriverebbe “l’incongruenza logica di dover, in modo assurdo, escludere che la parte parzialmente soccombente e quindi entrambe le parti in lite possano impugnare, posto che il presupposto per l’esercizio del diritto di impugnazione è la soccombenza”.

2.2. Occorre a questo punto dare conto di un consistente filone giurisprudenziale, nel quale in prevalenza si iscrivono pronunce di questa Corte in materia di equa riparazione ex L. 24 marzo 2001, n. 89, ove si afferma il principio secondo cui “la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria non è sufficiente ai fini della compensazione totale delle spese processuali, permanendo comunque la sostanziale soccombenza della controparte che dev’essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese”.

Il principio risulta affermato una prima volta da Cass. 08/03/2010, n. 5598, in un caso in cui la Corte d’appello, adita con ricorso per equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, accolta parzialmente la domanda, per essere stato ridotto nel quantum l’importo richiesto, aveva integralmente compensato le spese: statuizione quest’ultima per l’appunto cassata dal giudice di legittimità con l’affermazione del principio suesposto.

In tale occasione, a ben vedere, la Suprema Corte si limitò ad affermare l’erroneità della compensazione “integrale” delle spese, senza affatto motivare tale convincimento con la ritenuta non configurabilità, nel caso in esame, di una soccombenza reciproca.

Si noti peraltro che, decidendo nel merito, il Supremo Collegio, lungi dal negare la possibilità tout court di una compensazione, almeno parziale, compensò le spese del giudizio di merito in ragione di un terzo, condannando l’amministrazione resistente alla restante parte, e ciò proprio in ragione del “rilevante scarto tra l’importo richiesto e quello riconosciuto”.

Assai chiaro e univoco in tal senso è poi il precedente di Cass. 30/12/2011, n. 30534, che, pronunciando in un caso del tutto analogo al precedente, nel quale, accolta la domanda di equa riparazione con riduzione del quantum, il giudice di merito aveva integralmente compensato le spese, enunciò il medesimo principio, questa volta però espressamente giustificandolo sul piano della verifica della motivazione.

In premessa infatti detto arresto richiamò espressamente, e adesivamente, il principio enunciato da Cass. n. 22381 del 2009 (secondo cui soccombenza reciproca è configurabile anche in caso di accoglimento parziale, nel quantum, dell’unica domanda proposta), e nondimeno osservò che la censura svolta, in relazione all’avvenuta integrale compensazione delle spese, “appare fondata… dal punto di vista motivazionale”, non essendo sufficiente a supportare la compensazione totale – si afferma, citando testualmente il principio enunciato da Cass. n. 5598 del 2010 – la mera riduzione della domanda, “permanendo comunque una sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta anche sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese”.

Anche in tal caso la Suprema Corte non negò affatto la possibilità di compensare almeno in parte le spese, ma anzi, decidendo nel merito, compensò le spese del giudizio di merito in ragione di un terzo, condannando l’amministrazione resistente alla restante parte, in ragione del “rilevante scarto tra l’importo richiesto e quello riconosciuto”.

Esattamente in termini si esprime poi l’arresto, perfettamente sovrapponibile a quello testè citato, di Cass. 23/01/2012, n. 901.

Detti precedenti, in particolare quello da ultimo ricordato di Cass. n. 901 del 2012, per quanto consta, sono stati poi tralaticiamente richiamati da due altre pronunce, sempre in materia di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, le quali però hanno finito col negare tout court la possibilità anche di una compensazione parziale delle spese.

Il riferimento è a:

– Cass. 20/02/2014, n. 4046, che ha cassato con rinvio il decreto della Corte d’appello che, avendo accolto con riduzione nel quantum la domanda di equa riparazione, aveva compensato per metà le spese processuali, rilevando che “ai fini della compensazione totale o parziale delle spese processuali non è sufficiente la sola mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto (così come neanche la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria)” (principio dichiaratamente desunto dai precedenti di Cass. n. 30534 del 2011 e Cass. n. 901 del 2012, dei quali tuttavia ha operato una interpolazione, dal momento che questi ultimi si riferivano espressamente alle sole ipotesi di compensazione totale);

– Cass. 11/02/2016, n. 2709, che analogamente ha cassato la decisione di merito che, avendo accolto in sede di rinvio la domanda di equa riparazione, con riduzione nel quantum, aveva compensato parzialmente le spese (compensazione che, decidendo nel merito, la Suprema Corte “elide”), enunciando il principio, tratto dai ricordati precedenti del 2010, 2011 e 2012, secondo cui “a giustificare la compensazione (senza alcuna aggettivazione, n.d.r.) delle spese di lite non è sufficiente il riferimento alla mera riduzione della domanda operata in sede derisoria permanendo comunque una sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta anche sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese”.

2.3. Occorre infine dar conto del precedente, pure citato in ricorso, di Cass. 19/10/2015, n. 21083.

In tale occasione la Suprema Corte ha cassato, con rinvio, limitatamente alla statuizione sulle spese, la sentenza con la quale il giudice d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato proponibile la domanda risarcitoria nei confronti di uno dei convenuti, rideterminando le spese del primo giudizio in favore dell’attore, ma compensando per intero quelle del secondo grado.

Dando atto che effettivamente, e contrariamente a quanto affermato nella sentenza di secondo grado, il gravame era stato accolto in toto, ha escluso che in tale contesto fosse giustificata l’integrale compensazione delle spese osservando che:

“Ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, a decorrere dal 4 luglio 2009, applicabile, ai sensi art. 58, comma 1, della predetta legge, ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore e, quindi, applicabile al caso all’esame ratione temporis (atto di citazione notificato il 13 luglio 2009), può essere disposta la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni”.

“Per la configurabilità di siffatte ragioni non è sufficiente la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto o, come nel caso all’esame, la contumacia dello stesso; nè la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria, permanendo comunque la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. 23 gennaio 2012, n. 901; Cass. 17 ottobre 2013, n. 23632); nè tali ragioni possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o, come nella fattispecie pure ritenuto dal Giudice dal merito, dalla “natura dell’impugnazione” (Cass., ord., 19 novembre 2014, n. 24634; Cass., ord., 11 luglio 2014, n. 16037; Cass., ord.,15 dicembre 2011, n. 26987), ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza”.

Appare evidente come, nell’enunciare tale principio, l’accento venga posto sulla interpretazione del presupposto delle “gravi ed eccezionali ragioni” richiesto dal testo novellato di cui all’art. 92 c.p.c., comma 2, in alternativa alla soccombenza reciproca, per il legittimo esercizio del potere di compensazione delle spese.

In tale contesto argomentativo, l’inciso che fa riferimento anche alla irrilevanza della riduzione quantitativa della domanda non appare espressivo dell’intento di affermarne l’inidoneità a configurare soccombenza reciproca, a tanto del resto conducendo anche l’essere esso ancorato al precedente di Cass. n. 901 del 2012, il quale non autorizza affatto, come s’è visto, una tale lettura del principio (nessun altro diverso argomento potendo poi trarsi dal pure citato arresto di Cass. n. 23632 del 2013, che si limita ad affermare la irrilevanza, ai fini della compensazione delle spese, della mancata opposizione del Ministero alla domanda di equa riparazione).

3. Tirando dunque le fila del ragionamento sin qui seguito, può dunque affermarsi, alla luce della superiore rassegna, e delle più convincenti indicazioni da essa desumibili, che:

– la riduzione in sede decisoria del quantum della domanda, ovvero l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, configura certamente un’ipotesi di soccombenza reciproca;

– essa pertanto legittima, in astratto, il giudice alla compensazione, totale o parziale, delle spese, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2 (fermo restando che, in caso di compensazione parziale, la residua parte delle spese non può essere posta a carico della parte che si è vista parzialmente accogliere la domanda, ma per il principio di causalità dovrà esserlo a carico del convenuto);

– benchè si tratti di potere discrezionale, esso nondimeno resta soggetto al sindacato di legittimità ove sia esercitato, in concreto, in termini palesemente illogici e irrazionali, tali da determinare la sostanziale arbitrarietà della decisione sul punto (in tal senso questa Corte ha costantemente precisato che se rientra nei poteri del giudice di merito la valutazione dell’opportunità della compensazione, totale o parziale, delle spese sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che di sussistenza di altri giusti motivi, resta tuttavia salva la censurabilità della relativa motivazione nel caso in cui a giustificazione della disposta compensazione siano addotte ragioni illogiche o erronee: Cass. 20/09/2000, n. 12431; 23/04/2001, n. 5976; 07/03/2001, n. 3272; 03/05/2002, n. 6366; 16/12/2004, n. 23440);

– un tale radicale vizio motivazionale può esemplificativamente ravvisarsi in tutte le ipotesi, non a caso particolarmente frequenti in materia di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, in cui proprio per l’esiguità del valore economico della parte di domanda accolta, la compensazione, totale o parziale, delle spese, si risolva in una sostanziale elisione del vantaggio ottenuto dall’esito parzialmente favorevole del giudizio, poichè del tutto annullato se non addirittura sopravanzato dal sacrificio rappresentato dal dover sostenere le spese della propria difesa tecnica.

4. Applicando tali principi al caso in esame, la fondatezza del motivo di ricorso emerge sotto due profili (entrambi puntualmente segnalati a fondamento della doglianza, in particolare colti dai rilievi sopra trascritti al p. 1 della premessa in fatto della presente ordinanza, terzo e quinto alinea).

4.1. Anzitutto non si coglie dalla sentenza un accertamento che dia conto di un accoglimento solo parziale della domanda. La sentenza infatti motiva l’esistenza di una soccombenza reciproca solo in ragione del “riconoscimento di una somma minima di danno”, che è cosa diversa dal dire che l’importo riconosciuto è inferiore a quello richiesto, non essendo fatto alcun cenno a quanto era stato chiesto in domanda.

Si è, dunque, evidentemente al cospetto di un’ipotesi diversa da quella della riduzione della domanda nel quantum (la quale, giova precisare, non potrebbe configurarsi in ipotesi di accoglimento di domanda indeterminata nel quantum), ragione per cui errata in diritto o comunque apodittica è, nel caso in esame, l’affermazione dell’esistenza di una ipotesi di soccombenza reciproca.

4.2. In secondo luogo, quand’anche possa da quell’inciso desumersi l’affermazione di un accoglimento solo parziale della domanda, per riduzione nel quantum, la disposta integrale compensazione (ancorchè consentita in astratto dalla configurabilità in tale ipotesi di una soccombenza reciproca) si paleserebbe di fatto, e paradossalmente, come fondatamente dedotto dal ricorrente, quale ragione di esito complessivamente sfavorevole del giudizio per l’attore/appellante, che pur avendo avuto (ancorchè in parte) ragione in relazione alla sua pretesa risarcitoria, si vede costretto ad affrontare un sacrificio economico ben maggiore del vantaggio ottenuto.

Si verificherebbe pertanto in tale ipotesi quella irrazionalità della decisione in punto di spese stigmatizzata dai precedenti sopra richiamati, quale motivo di intrinseca contraddittorietà della motivazione, “permanendo comunque una sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta anche sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese” (Cass. n. 5598 del 2010, n. 30534 del 2011, n. 901 del 2012).

5. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio al giudice a quo, al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza; rinvia al Tribunale di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA