Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1268 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2011, (ud. 24/11/2010, dep. 20/01/2011), n.1268

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1042/2010 proposto da:

S.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato ANTONINI

Giorgio, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BURELLI

ELEONORA, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato CAMICI

Giammaria, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BRESCHI DANIELA, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1245/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

19/06/09, depositata il 17/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis cod. proc. civile:

Con sentenza emessa il 19 dicembre 2008 il Tribunale di Firenze dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio di G.P. e di S.G., disponendo l’affidamento dei figli minori L. e F. ad entrambi i genitori, con domiciliazione prevalente presso la madre e ponendo a carico del G. un assegno di Euro 1.000,00 per ciascuno dei figli, a titolo di contributo per il loro mantenimento, oltre alla totalità delle spese scolastiche, sportive e sanitarie.

In parziale accoglimento del successivo gravame del G., la Corte d’appello di Firenze, con sentenza 17 settembre 2009, riduceva ad Euro 800,00 mensili il suo contributo di mantenimento per ciascuno dei due figli, compensando interamente le spese processuali di primo e di secondo grado, tranne quelle relative alla consulenza tecnica d’ufficio contabile e patrimoniale, che confermava a carico del G..

Motivava che la somma liquidata dal tribunale appariva eccessiva, tenuto conto dell’età adolescenziale dei ragazzi e della quota di contribuzione a carico della madre, che godeva di un reddito presumibilmente non trascurabile, superiore a quanto dichiarato.

Avverso la sentenza, notificata il 5 novembre 2009, la signora S. proponeva ricorso per cassazione, notificato il 28 dicembre 2009 e affidato a due motivi, con cui deduceva:

1) la violazione degli artt. 147, 148 e 155 cod. civ., perchè la corte d’appello aveva proceduto ad un’apodittica determinazione delle necessità dei figli, senza tener conto del tenore di vita goduto in precedenza;

2) La carenza di motivazione nel determinare l’entità dell’assegno, prescindendo dalle risultanze dell’accurata consulenza tecnica d’ufficio che dimostrava una grande capacità reddituale patrimoniale del G..

Quest’ultimo resisteva con controricorso.

Così riassunti i fatti di causa, si osserva come il ricorso appaia, prima facie, inammissibile, risolvendosi, in una difforme valutazione delle risultanze istruttorie, avente natura di merito, che non può trovare ingresso in questa sede.

La Corte d’appello di Firenze ha operato una valutazione delle necessità di due adolescenti sulla scorta non solo delle loro ragionevoli esigenze attuali, ma anche dei redditi induttivamente ricostruiti dei due genitori: inclusa la quota di contribuzione della madre, il cui reddito ha ritenuto, sulla base di una ricostruzione presuntiva, non viziata da illogicità, maggiore di quanto dichiarato.

Del pari inammissibile si palesa la censura relativa al regolamento delle spese processuali, che ha tenuto conto dell’esito sostanziale della lite, con la soccombenza reciproca rispetto alle reciproche pretese e resistenze iniziali nei due gradi di giudizio.

– che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti, che non hanno depositato memorie;

– che all’udienza in Camera di consiglio il P.G. ha chiesto la conferma della relazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano; che il ricorso dev’essere dunque dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base de valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 800,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

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