Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1268 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 1268 Anno 2018
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: TATANGELO AUGUSTO

C a.,5

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 7782 del ruolo generale dell’anno
2016, proposto
da
SALVONI HAHN Maria Grazia (C.F.: SLV MGR 69C55
A794D)
avvocato difensore di sé stesso
-ricorrentenei confronti di
MILANI Francesca Luigina (C.F.: MLN FNC 64B44
A246C)
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli avvocati Pilade E. Frattini (C.F.: FRT PLD 38C29
L736Z) e Ulisse Corea (C.F.: CRO LSS 69T19 C352X)
-controricorrentenonché
HAHN Cari Alexander (C.F.: HHN CLL 60T02 Z4041)
-intimatoper la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 22/2016, pubblicata in data 13 gennaio 2016;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio
del 7 novembre 201 7 dal consigliere Augusto

Tatangelo.

Fatti di causa
Maria Grazia Salvoni ha proposto, ai sensi dell’art. 619 c.p.c.,
opposizione di terzo all’esecuzione per espropriazione mobiliare promossa da Francesca Luigina Milani nei confronti del coRic. n. 7782/2016 – Sez. 3 – Ad. 7 novembre 2017 – Ordinanza – Pagina 1 di 8

Data pubblicazione: 19/01/2018

niuge divorziato Cari Alexander Hahn (attualmente coniugato
con l’opponente Salvoni).
L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Bergamo.
La Corte di Appello di Brescia, in riforma della decisione di
primo grado, la ha invece rigettata.
Ricorre la Salvoni, sulla base di quattro motivi.
Resiste con controricorso la Milani.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c..
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380bis.1 c.p.c..
Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma
semplificata.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «erronea interpretazione e/o applicazione dell’art. 2739 cod. civ. in relazione
all’art. 360, n. 3, c.p.c.».
Il motivo è infondato.
Il giuramento decisorio deferito dalla opponente Salvoni
all’opposta Milani era certamente inammissibile, come correttamente statuito dalla corte di appello.
Risulta assorbente in proposito la considerazione per cui – secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata e dallo stesso
ricorso – la circostanza oggetto del giuramento non era quella
per cui i beni pignorati in danno dell’Hahn erano di proprietà
dell’opponente Salvoni, fatto costitutivo e necessario ai fini
dell’accoglimento dell’opposizione di terzo all’esecuzione da
questa avanzata ai sensi dell’art. 619 c.p.c., ma semplicemente che essi «non fossero» di proprietà dell’esecutato, circostanza non sufficiente per l’accoglimento dell’opposizione
stessa, dal momento che il terzo può proporre opposizione ai
sensi dell’art. 619 c.p.c. solo se ed in quanto si affermi (e diRic. n. 7782/2016 – Sez. 3 – Ad. 7 novembre 2017 – Ordinanza – Pagina 2 di 8

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro intimato.

mostri di essere) proprietario dei beni espropriati, ma non certo sulla base della mera allegazione che essi non siano di proprietà dell’esecutato (in tal caso difettando, evidentemente, lo
stesso interesse ad agire, ai sensi dell’art. 100 c.p.c.).
Il giuramento deferito, dunque, effettivamente era inammissibile, in quanto privo del carattere della decisorietà (cfr. sul
punto, ad es., Cass. Sez.

1, Sentenza n.

9831 del

cisorio – attese le finalità di questo speciale mezzo di prova deve essere tale che, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resta al giudice che verificare Iman iuratum sit”, onde accogliere o respingere la domanda sul punto
che ne ha formato oggetto; la valutazione (positiva o negativa) della decisorietà della formula del giuramento è rimessa
all’apprezzamento del giudice del merito, il cui giudizio circa
l’idoneità della formula a definire la lite è sindacabile in sede
di legittimità con esclusivo riferimento alla sussistenza di vizi
logici o giuridici attinenti all’apprezzamento espresso dal predetto giudice»; con?., tra le tante: Sez. 3, Sentenza n. 4001
del 23/02/2006, Rv. 587413 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 13425
del 08/06/2007, Rv. 598125 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 24025
del 13/11/2009, Rv. 610117 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9045
del 15/04/2010, Rv. 612282 – 01).
2. Con il secondo motivo si denunzia «Malgoverno delle risultanze istruttorie e documentali. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia».
Il motivo è inammissibile.
Il dedotto vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, non costituisce ammissibile motivo di ricorso per cassazione, essendo la sentenza pubblicata dopo il settembre
2012, ed applicandosi quindi il nuovo testo dell’art. 360,

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07/05/2014, Rv. 631124 – 01: «la formula del giuramento de-

comma 1, n. 5, c.p.c., che non prevede più tale vizio tra quelli
proponibili con il ricorso per cassazione.
Le censure della ricorrente risultano dirette nella sostanza ad
ottenere una inammissibile nuova e diversa valutazione delle
prove.
In ogni caso, è appena il caso di osservare che la valutazione
delle acquisizioni probatorie oggetto delle contestazioni mosse

guatamente motivata, e dunque in relazione ad essa non è
comunque ammissibile alcuna censura nella presente sede.
3. Con il terzo motivo si denunzia «Erronea statuizione in ordine all’inammissibilità delle istanze istruttorie. Malgoverno da
parte del giudice di secondo grado dei propri poteri istruttori».
Anche questo motivo, che risulta articolato in una pluralità di
distinti profili, è inammissibile.
3.1 Per quanto attiene alle censure relative alle statuizioni in
ordine alle istanze istruttorie vi è evidente difetto di specificità, in quanto non sono riportati i capitoli di prova articolati,
come sarebbe stato necessario ai fini della valutazione della
correttezza della decisione impugnata, che ha ritenuti inammissibili dette istanze.
Solo per alcuni dei mezzi di prova si chiarisce d’altra parte in
quale atto processuale erano stati articolati, il che non può ritenersi comunque sufficiente ai fini della specificità del ricorso,
mancando il puntuale riferimento al loro rispettivo concreto
contenuto, con l’indicazione e trascrizione almeno delle parti
rilevanti, come è necessario onde evitare che resti rimesso il
giudizio di ammissibilità delle prove alla Corte di Cassazione,
alla quale può invece essere esclusivamente richiesto di sindacare sotto il profilo della legittimità la relativa decisione dei
giudici di merito.
Comunque, per quello che è dato comprendere dall’esame del
ricorso, può quanto meno ad abundantiam rilevarsi quanto
Ric. n. 7782/2016 – Sez. 3 – Ad. 7 novembre 2017 – Ordinanza – Pagina 4 di 8

con il motivo di ricorso in esame risulta ampiamente e ade-

segue: a) il giuramento deferito al debitore esecutato (Hahn),
sul medesimo capitolo deferito alla creditrice, certamente non
aveva valore decisorio, per le medesime ragioni già espresse
con riguardo a quello deferito alla creditrice opposta; b) altrettanto è a dirsi per l’interrogatorio del medesimo debitore,
di cui non è comunque richiamato il testo, ed in relazione al
quale non è censurata integralmente e specificamente la ratio

sione, che fa riferimento anche alla natura non sfavorevole
all’interrogando delle circostanze dedotte; c) per i capi da 2 a
34 dell’interrogatorio deferito sia al debitore che alla creditrice, anch’essi non riportati nel ricorso, la ricorrente si limita ad
affermare che essi erano riferibili a entrambi, ma tale censura
non coglie la effettiva ratio decidendi della decisione della corte di appello, la quale non ha affermato che la prova era inammissibile in quanto non era indicato a chi era deferita, ma
che non essendo specificato a chi si riferivano i singoli capitoli
non era possibile valutare la concreta rilevanza di ciascuno di
essi; d) le ulteriori censure risultano del tutto generiche, e in
buona parte dal contenuto incomprensibile, quanto meno senza il puntuale e specifico richiamo dei capitoli di prova articolati e la precisa esplicazione dei motivi per cui ciascuno di essi
avrebbe dovuto ritenersi ammissibile.
3.2 Con riguardo al dedotto “malgoverno da parte del giudice
di secondo grado dei propri poteri istruttori”, premesso che
risulta del tutto corretto, in diritto, il rilievo operato dalla corte
di appello con riguardo al divieto di prova per testi e per presunzioni della proprietà dei beni pignorati nell’abitazione del
debitore, posto dall’art. 621 c.p.c., la censura si risolve in sostanza nella inammissibile richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove (in particolare, di quelle documentali).
La corte di appello ha chiaramente ritenuto, pur senza dare
espressamente conto della valutazione di ciascun elemento iRic. n. 7782/2016 – Sez. 3 – Ad. 7 novembre 2017 – Ordinanza – Pagina 5 di 8

decidendi posta dalla corte di merito a base della sua esclu-

struttorio, e in particolare dei singoli documenti prodotti
dall’opponente, che questi non fossero idonei a fornire la rigorosa dimostrazione richiesta dall’art. 621 c.p.c. ai fini
dell’accoglimento dell’opposizione di terzo all’esecuzione (individuale o concorsuale), nel rispetto degli stringenti vincoli attinenti ad oggetto e modalità della prova posti dalla disposizione richiamata (sui quali si veda ad es. Cass., Sez. 3, Sen-

«nell’opposizione di terzo all’esecuzione, l’art. 621 c.p.c. nega
al terzo opponente la possibilità di provare con testimoni e,
quindi, con presunzioni semplici il diritto vantato sui beni pignorati nella casa o nell’azienda del debitore; la presunzione
di appartenenza dei beni al debitore posta dalla disposizione
indicata è superabile con lo scritto di data certa anteriore al
pignoramento o con circostanze inerenti alla professione o al
commercio esercitato dal terzo o dal debitore; consegue che il
terzo ha l’onere di provare il fatto costitutivo del suo diritto di
proprietà nonché il titolo per cui essi si trovano presso il debitore»; in senso sostanzialmente conforme, ex multis: Sez. 3,
Sentenza n. 6097 del 16/04/2003, Rv. 562216 – 01; Sez. 1,
Sez. 1, Sentenza n. 12684 del 09/07/2004, Rv. 574388 – 01;
Sez. 1, Sentenza n. 16158 del 20/07/2007, Rv. 598436 – 01;
Sez. 1, Sentenza n. 13884 del 06/07/2015, Rv. 635791 – 01).
La indicata valutazione degli elementi di prova operata dalla
corte di appello certamente non è censurabile nella presente
sede
La ricorrente, del resto (lo si osserva a soli fini di completezza
espositiva), non ha neanche adeguatamente e specificamente
chiarito i motivi per cui ai documenti da essa prodotti avrebbe
potuto e dovuto riconoscersi la natura di titoli di acquisto di
alcuni dei beni pignorati (che in verità non risultano neanche
tutti puntualmente individuati nel ricorso), per di più dotati di
data certa anteriore al pignoramento, ai sensi dell’art. 2704
Ric. n. 7782/2016 – Sez. 3 – Ad. 7 novembre 2017 – Ordinanza – Pagina 6 di 8

tenza n. 14873 del 16/11/2000, Rv. 541793 – 01:

c.c. (essendo evidentemente irrilevante al riguardo, in considerazione dei vincoli all’oggetto e ai mezzi della prova derivanti dall’art. 621 c.p.c., la semplice circostanza di fatto che
eventualmente uno o più di detti beni si trovassero nel suo
appartamento da data anteriore al trasferimento in esso
dell’abitazione del debitore).
Sotto tale profilo il ricorso è evidentemente privo dei necessari

nerica critica alla valutazione delle prove operata in sede di
merito.
4. Con il quarto motivo si denunzia «Erroneità della sentenza
impugnata in ordine alle ulteriori statuizioni».
Anche questo motivo è inammissibile.
Dalla stessa rubrica emerge il suo evidente difetto di specificità, non risultando indicate eventuali norme violate, e non essendo in realtà neanche chiarito il profilo di ricorso per cassazione cui la ricorrente intende far riferimento.
In ogni caso, può osservarsi che sia la questione posta con riguardo all’assorbimento dell’appello incidentale volto ad ottenere la condanna per responsabilità processuale aggravata
dell’opposta, sia quella attinente alla condanna alle spese del
giudizio di merito, peraltro formulate in termini del tutto generici, a fronte della corretta applicazione del principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. da parte della corte di appello, risultano di fatto dipendenti dall’eventuale accoglimento
dei primi tre motivi di ricorso, e quindi non possono trovare
seguito.
5. Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a
tal fine, in considerazione dell’alterno andamento dei- giudizio
di merito.

Ric. n. 7782/2016 – Sez. 3 – Ad. 7 novembre 2017 – Ordinanza – Pagina 7 di 8

requisiti di specificità, risolvendosi in una inammissibile e ge-

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente
al termine previsto dall’art. 1, co. 18, della legge n. 228 del
2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui
all’art. 13, co. 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto
dall’art. 1, co. 17, della citata legge n. 228 del 2012.
per questi motivi

rigetta il ricorso;

dichiara integralmente compensate tra le parti le spese
del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, in data 7 novembre 2017.

La Corte:

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