Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1268 del 18/01/2013
Civile Sent. Sez. 2 Num. 1268 Anno 2013
Presidente: FELICETTI FRANCESCO
Relatore: SCALISI ANTONINO
SENTENZA
sul ricorso 33537-2006 proposto da:
GRILLA’
ATTILIO
GRLTTL35M08F158C,
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA SCANDRIGLIA 7, presso lo
studio dell’avvocato BUCCARELLI MARIA PIA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato OMAGGIO
MARIO ROSARIO;
– ricorrente contro
PICCIONE MADDALENA, GRILLA’ CARMELA, SCARFI’ MARIA,
PICCIONE GIUSEPPE, PICCIONE PAOLO, PICCIONE
SALVATORE, PARISI ANTONINO;
Data pubblicazione: 18/01/2013
- intimati avverso la sentenza n. 477/2005 della CORTE D’APPELLO
di MESSINA, depositata il 26/10/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/11/2012 dal Consigliere Dott. ANTONINO
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
SCALISI;
_
Svolgimento del processo
Edoardo De Domenico e Carmela Grillà, con atto di citazione
del marzo 1984, convenivano in giudizio, davanti al Tribunale
di Messina,
Piccione Maddalena,
,
Paolo, Salvatore, Giuseppe.
Esponevano gli attori di essere proprietari di un terreno in
Messina, Villaggio Torre Faro,
al quale si accedeva dalla
di m.
5 ricadente sul terreno appartenente ai convenuti e
sulla quale essi vanLavano un dir iLto di passaggio pedonale e
carrabile, che i convenuti nel 198-4 avevallu rec±ntato il loro
terreno rendendo impossibile l’wercizio della servitù. Chic
devano pertanto, che, accertato il loro diritto di servitù, i
convenuti
fossero =dannati
al
ripritino dello stato dei
luoghi.
#
Si costituivano
in giudizio
i convenuti che contestavano
l’esistenza del
diritto di
servitù e comunque eccepivano
l’estinzione per non uso.
.,
In corso di causa si costituivano Attilio Grillà quale acquirente del fondo degli attori, nonché i coniugi Antonino Parisi e Maria Scarti quali acquirenti del fondo dei convenuti
Il Tribunale di Messina con sentenza n. 4279 del 2001, rigettava la domanda degli attori e condannava gli stessi al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale sentenza proponevano appello Carmela Grillà, anche, quale erede del De Domenico.
Si costituivano in giudizio Antonino Parisi e Maria Scarfì,
.
pubblica via attraverso una striscia di terreno dell’ampiezza
o
contestando l’impugnazione e chiedendone il rigetto.
La Corte di Appello di Messina, con sentenza n. 477 del 2005,
.
rigettava l’appello e confermava la sentenza di primo grado,
condannava gli appellanti al pagamento delle spese processuali del grado. A sostegno di questa decisione la Corte messinese osservava:
che gli attori non avevano fornito idonea
prova dell’avvenuta usucapione del diritto dì servitù di cui
_
r
si dice, né tale diritto risultava costituito per contratto.
La cassazione di quesLa senLenza è stala chiesLa da Giillà
Attilio con ricorso affidato a 4uattro motivi. Grillà Carmela, Parisi Antonino, Scalfì Maria, Piccione -Giuseppe, Paolo,
Maddalena in Frisone e Salvatore regolarmente intimati in
questa faqp, non hanno sun]tn alcuna attività gi11di7ta1p.
Motivi della decisione
1.= Con il primo motivo Grillà Attilio lamenta la mancata e/o
insufficiente motivazione su un funto decisivo della contro-
–
versia (art. 360 n. 3 e 5 cpc.). Secondo il ricorrente la
Corte di appello di Messina, avrebbe omesso di esaminare sia
l’atto pubblico del 5 dicembre 1920 costitutivo del diritto
di servitù vantato dagli odierni ricorrenti, che la relativa
nota di trascrizione da cui risulta che in data 9 gennaio
_
1920 il predetto titolo di acquisto venne regolarmente trascritto nei registri immobiliari. Se li avesse esaminati la
Corte avrebbe compreso che l’anteriorità della trascrizione
rispetto al successivo atto di acquisto del terreno di proprietà dei, coniugi Parisi e Scarfi rendeva del tutto nulla,
A(
invdilud eu
111CLI1UdUC 1d U1U111dLdL1Ulle UC1 Ve11U1LULC (juin-C –
nuta in tale ultimo atto secondo cui il bene alienato avrebbe
dovuto ritenersi libero da pesi servitù e diritti di terzi in
genere essendo invece gravato dalla servitù di passaggio a
.
suo tempo costituita con l’atto per notar Potestà ritualmente
e anteriormente trascritto rispetto al successivo atto di ac-
_
1.1.= il motivo e inrondato.
_
Il ricorrenLe, in ve/iLà, ripropone una quesLione già esami.
td dalla Cotte di merito e dt’cia u.A.1 uutLetta
e
lugiva
mo-
tivazione- c sopratutto in conformità alla normativa in ordine
all’interpretazione degli atti di autonomia privata nonché in
conformità _ai principi
•
relativi
alla rnstitu7innp della ser-
vitù. Va qui osservato che la Corte messinese non ha trascu rato di esaminare l’atto pubblico del 5 dicembre 1920 così
come ha ampiamente valutato la nota di trascrizione del 7
(secondo il ricorrente del 9) gennaio 1920, e ha, consapevol-
•
mente, ritenuto che da nessuno dei due atti fosse desumibile,
con sufficiente grado di certezza, la costituzione di un diritto di servitù di passaggio considerato che l’espressione
contenuta nella nota di trascrizione:
(che ripeteva pedisse-
quamente la formula adottata nell’atto di vendita)
“il pre-
sente terreno avrà entrata dal lato sud da dove passerà la
via pubblica come dal Piano regolatore del Villaggio risulta”, era equivoca, comunque,
.
w
non era in grado di identifica-
re gli estremi fondamentali di un diritto di servitù. Come ha
quisto delle controparti.
o
chiarito la Corte messinese, nonostante fosse stato specificato nella nota di trascrizione e nell’atto,
che il fondo
alienato confinava a sud con rimanete proprietà del vendito-
4
re, l’espressione indicata non esprimeva in maniera chiara ed
inequivocabile la volontà di assoggettare un fondo al servi-
l’utilità
non venivano indicati il luogo,
costituenti
il
contenuto
il peso e
della
servitù,
zio dell’altro,
_
l’estensione le modalità di esercizio della stessa.
_
In verità, la Corte messinese non chiarisoe se ha piestaLo
a- ____cd—di—t-rcrsuiicione Lui
attenzione all’anteriorità—delIInit
bi
dice rispetto all’atto pubblico del 5 dicembre 1929, tuttavia, avendo autonomamente interpretato l’espressione contenuta
.
nella
nota
di
trascri7inne
p
avendo
che
ritenuto
quell’espressione non poteva con certezza indicare la costituzione della servitù, rimane ininfluente rispetto alla decisione se ha o non ha attenzionato la priorità di data della
nota di trascrizione rispetto all’atto pubblico.
2.= Con il secondo motivo,
il ricorrente lamenta l’omessa,
insufficiente e, comunque, illogica motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 cpc.). Scrive,
testualmente,
motivazione
il ricorrente: “Per quanto concerne, poi,
addotta
dal
Giudice
raccoglimento dell’eccezione
di
secondo
grado
la
circa
formulata da controparte,
di
estinzione del diritto di servitù di passaggio per non uso
ventennale, essa è a dir poco sconcertante!. La Corte, infat.
.
ti, non ha ritenuto di esprimersi sull’eccezione di cui in-
A/(
nanzi – atteso cne li primo giudice non na attatto trattato la
i
•
questione, avendo plausibilmente ritenuto che essa fosse assorbita nell’affermazione della radicale insussistenza della
servitù”. In altre parole, il Giudice del Gravame ha completamente omesso di considerare che nell’atto pubblico del 5
_
dicembre 1920,
sopra menzionato,
il Modafferi, vendendo il
presente terreno venduto avrà entrata dal lato sud da Cove
_
passerà la
Vidi
pubblica (…….) uun ina
prupLietà del Veli i uL
.
d sud con l a rintcunte
l eLLure lu ulli pLu
‘
nell e è ua
duto il Giudice di secondo grado, sostiene, ancora, il ricor
rente, è stato quello di non considerare che Piccione Giovanni
nnn
_Pl-
il prpcpdpni- P propriptarin frontista hpinsA il
fi-
.
glio di ciLuluid malla_a_dire_di ficcd.one Giuseppe., il quale,
•
invece, di acquistare direttamente preferì acquistare tramite
il figlio. Ne derivò così, che il terreno di Piccione Giuseppe non ebbe più l’ingresso diretto dalla strada così come
previsto nel contratto di compravendita ma attraverso il fon-
.
do di Piccione Giovanni. Tale servitù di passaggio a favore
del terreno di Piccione Giuseppe aveva ed ha tutt’ora, atteso
che lo stato dei luoghi non era mutato,
_
il suo fondamento
nell’utilità di accedere dalla strada direttamente al giardino retrostante la casa, oggi di proprietà dei ricorrenti. Insomma, conclude il ricorrente, la Corte di Appello di Messina, sulla scorta di quanto innanzi detto avrebbe dovuto anche
valutare, come già ribadito innanzi, che, nell’atto di vendi.
terreno a Piccione Giuseppe, dichiarava testualmente: ” —.il
,
ta intercorso tra il Modafferi ed il Piccione Giovanni, la
clausola secondo cui ” gli appezzamenti di terreno venduti
•
sono franchi e liberi da pesi e servitù” era da intendere
clausola di stile e ciò anche in considerazione della premessa dell’atto in cui gli acquirenti sono indicati come “pro-
.
prietari frontisti” mentre tale circostanza non era veritiera
per Piccione Giovanni”.
2.1.= Il motivo e infondato.
urne coLteLLdlneIlLe ha evi eizia o la CoLLe pelori ana la cen
sura
dvCllILdta da gli
appellant i in ie (ALI
–
‘ aLcoyliJJIe r1tc
.
dell’eccezione di estinzione- del diritto -di servitù per non
uso ventennale era li:Icon-ferente considerato che il Giud . ce di
primo grado non ~va trattatn La oupstinnp avendnla rttemita
.(sia_Azzgl_implieitaraentei
assorbita l
radicale insussistenza della servitù.
ione della
Pertanto, la Corte di
merito ha adeguatamente e in modo chiaro indicato le ragioni
per le quali ha ritenuto che il Giudice di primo grado non
avesse esaminato la questione. D’altra parte, nel chiarire le
ragioni della sentenza di primo grado,
la Corte peloritana,
ha sufficientemente esplicitato che la stessa questione non
meritava di essere esaminata neppure nel giudizio di appello
_
perché assorbita dall’affermazione della
radicale insussi-
stenza della servitù, considerato che un diritto si estingue
per prescrizione se e in quanto, in un tempo dato, quel di4
ritto è sorto giuridicamente e sia entrato nella possibilità
giuridica del suo titolare di esercitarlo.
Se poi il ricorrente con la censura in esame intendeva, per
altra via, riaffermare l’esistenza del diritto di servitù oggetto della controversia,
tale censura resterebbe assorbita
dall’esame del primo motivo.
3.= Con il terzo motivo del ricorso, il ricorrente lamenta la
violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cc. nonché iniciente motivazione su un punto •ecisivo •e
ar .
sia
_
•
_
–
.e, n.
–
‘ – –
… – . .
…
..
– .-
– —
–
•
.•-e –
Curreri e
cpc. .
.. -.4.- • –
. •
._ _
. _-
—
e•dim•.••.
e n.
_
. •
econeo i
a controverricorren e,
• ••., . .
_ _
._- _
_ _ ._ . ..
. ._ .’
• •
P,
.ne• •
—
• _
al
I
. .i.
.
— —
dal 1977 al 1983 dal Grillà. Si tratta
un arco temporale (1920- 1983)
‘• –
– —-
.
•
–
a
, • •., ‘
cioè
di
di eran lunea superiore di
vent’anni richiesti per l’acquisizione del diritto in contestazione. Il Giudice di secondo grado avrebbe potuto evincere
quanto qui sostenuto anche dalla relazione della CTU laddove
si afferma che “l’attuale recinzione è di recente realizzazione”, il che significa che il diritto di passaggio almeno
fino
alla
recinzione
era
stato
esercitato.
Pertanto
–
specifica il ricorrente- nonostante il Grillà abbia fornito
ampia prova, anche, dell’avvenuta usucapione della servitù di IIIIIL
passaggio, il Giudice del gravame ha rigettato la relativa
domanda di riconoscimento sul solo presupposto che la testi_
su
monianza del teste Santoro atterrebbe ad un lasso di tempo
temporalmente insufficiente a determinare l’acquisto del diritto per usucapione
3.1.= Anche questo motivo è infondato. Anche in questa sede
va ribadito che il ricorso per cassazione non può esser inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei
abbia la parte e, in particolare, a proporre un coordinamento
del molteplici dati acquisiti litenuto miglio/e e più appagcurte, atteby uhe tali abpetti del giudiciu,
iute/11i all’am-
bito dclla discrezionalità di valutazione degli elementi di
prova e dell’apprezzamento dei fatti,
convincimpntn di l gindirP
A
non Ai pnRsihili vi7i_ dPll’iter
.
formativo di tale convincimento.
,
4.=
‘
Con
il
quarto
l’insufficiente e,
motivo
comunque,
attengono al libero
il
ricorrente
lamenta
illogica motivazione circa un
punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 cpc.). Se.
condo il ricorrente, insufficiente ed erronea sarebbe la motivazione della Corte messinese in ordine alla decisione di
confermare,
come già fatto in precedenza dal Tribunale di
Messina, la revoca del provvedimento cautelare di sospensione
dei lavori intrapresi dai coniugi Parisi Scarfì nel loro fondo.
Piuttosto,
ritiene il ricorrente- avuto riguardo alla
piena fondatezza delle domande dei ricorrenti va disposta
nuovamente la sospensione dei lavori con condanna dei coniugi
Parisi e Scarfì al ripristino del passaggio mediante elimina.
tatti operata dal giudice del merito all’opinione che di essi
,
zione e rimozione di quanto in atto lo ostruisce.
‘ 4.1.= Il motivo rimane assorbito dai precedenti e comunque
superato dal rigetto dei motivi precedenti considerato che
.
quel rigetto rende la censura priva del suo necessario presupposto, quello dell”esistenza del diritto di servitù controverso.
re al regolamento delle spese dato che Farisi Antonino e
Scarfl Maria nonché Grillà Carmela in proprio e quale erede
..
di De Dumeniuo Eduatdo)
PiuuiLme Giu s eppe,
Fiiunc Paolo,
Piccione Maddalena in Frieone, Piccine Salvat- -, inti mati,
in
sta sede non hanno svolto alcuna attività giudiziale.
Pom
,
La Corte rigetta il ricorso.
w
Così deciso nella Camera di Consiglio della II Sezione Civile
della Corte Suprema di Cassazione il 29 novembre 2012
Il Consigliere relatore
In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre provvede/