Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12679 del 25/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 25/06/2020), n.12679

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

G.F. in proprio e quale socio accomandatario di EFFEGI

s.a.s. di G.F., rappr. e dif. dall’avv. Giorgio

Tedesco, elett. dom. in Roma, via Paolo Di Dono n. 3/A, presso lo

studio dell’avv. Vincenzo Mozzi, come da procura in calce all’atto;

-ricorrente e controricorrente incidentale –

Contro

FALLIMENTO di (OMISSIS) s.a.s. di G.F. & c., nonchè

del socio ill.resp. G.F., in persona del curatore

fallim. p.t., rappr. e dif. dall’avv. Astrid Merlini, elett. dom.

presso lo studio dell’avv. Giovanni Porcelli, in Roma, via Malcesine

n. 30, come da procura in calce all’atto

– controricorrente e ricorrente in via incidentale-

FRANCHI SEDIE s.r.l., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif.

dall’avv. Stefano Dalla Verità, elett. dom. presso lo studio

dell’avv, Marco Vincenti, in Roma, via G.Ferrari n. 35, come da

procura in calce all’atto

– controricorrente-

AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO, nella persona del Dott. G.I.,

nominato da Trib. Catanzaro decr. N. 92/2015, RG 37/14, MPS

5/11/2015

– intimato –

per la cassazione della sentenza App. Bologna 5.5.2017, n.

1028/2017, R.G. 313/2017, rep. 1064/2017;

vista la memoria del controricorrente e ricorrente in via incidentale

Fallimento;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 26 febbraio 2020 dal Consigliere relatore Dott. Massimo

Ferro;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del

Primo

Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. G.F.) in proprio e quale socio accomandatario di (OMISSIS) s.a.s. di G.F.) impugna la sentenza App. Bologna 5.5.2017, n. 1028/2017, R.G. 313/2017, rep. 1064/2017, che ha rigettato il suo reclamo avverso la sentenza di fallimento Trib. Bologna 12.10.2016 resa su istanza del creditore Franchi Sedie s.r.l.;

2. per la corte, premessa la tempestività del reclamo, dovendosene calcolare i termini a far data dalla notifica della sentenza ex art. 17 L. Fall., risultavano: a) corretta la notificazione dell’istanza di fallimento, tanto alla società (alfine raggiunta nella forma residuale del procedimento ex art. 15 L. Fall. con il deposito nella casa comunale della sede) quanto alla socia (cui era pervenuta all’originaria residenza anagrafica, essendo irrilevanti gli invocati mutamenti, non risultanti ai pubblici uffici, al pari del sequestro della quota); b) acclarata l’insolvenza, per le procedure esecutive pendenti all’epoca della dichiarazione, i protesti levati, nonchè i debiti emersi dallo stato passivo, restando irrilevante (oltre che di dubbia esigibilità) il credito verso terzi da cessione d’azienda;

3. con il ricorso in via principale, in quattro motivi, si contesta la decisione denunciando: a) violazione degli artt. 140 e 143 c.p.c. e art. 15 L. Fall., posto che la accomandataria era irreperibile e dunque nulle le notifiche, come eseguite; b) vizio di motivazione quanto alle effettive ricerche effettuate in sede di notifica dall’ufficiale giudiziario, ai fini dell’adempimento secondo l’art. 143 c.p.c.; c) violazione degli artt. 2270 e 2305 c.c., in relazione agli artt. 5,15 e 18 L. Fall., avendo erroneamente la corte non considerato la redditività della s.a.s. connessa ai crediti da cessione dell’azienda; d) vizio di motivazione sul punto della indebita detenzione da parte dell’amministratore giudiziario delle quote di somme spettanti alla società superiori ai debiti dello stato passivo;

4. con il ricorso in via incidentale condizionata si deducono, in tre motivi, la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di tardività del reclamo quale proposto per la società, la conseguente violazione dell’art. 18 L. Fall., e l’omessa motivazione sulla intempestività del reclamo della società, in relazione alla già compiuta notifica presso la sede sociale della sentenza di fallimento.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. i primi due motivi del ricorso principale, da trattare congiuntamente perchè connessi, sono inammissibili per taluni profili, e infondati per altri; invero la sentenza non ha affatto evitato di pronunciarsi sulla portata dell’omesso trasferimento della residenza anagrafica della socia G., i cui estremi identificativi erano stati rinvenuti in sede di accesso all’alloggio in Bologna, al pari dell’assenza di riferimenti diversi sia alla CCIAA che nel decreto di sequestro delle quote sociali, così giustificando l’adempimento notificatorio, ad opera dell’ufficiale giudiziario, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., con conseguente irrilevanza degli altri pretesi limiti della ricerca; nè altre analoghe censure possono essere condotte quanto al quadro giustificativo della invocata irreperibilità, parimenti esclusa in fatto e per il concorrente non operare di istituti giuridici erroneamente richiamati;

2. va così ripetuto che, sul punto, opera il principio per cui “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. s.u. 8053/2014);

3. la correttezza della notifica dell’istanza di fallimento può allora essere sostenuta, come nella specie, anche in relazione al mancato accertamento, ad opera del giudice di merito e in base ad idonee sollecitazioni della parte interessata, di un indirizzo diverso, contrastante con quello proprio delle risultanze anagrafiche, conosciuto dai terzi, conseguente a dubbi qualificati di rinvenimento in loco della reperibilità del destinatario (Cass. 3590/2015); così come, ove l’interessato non proceda all’adeguamento della propria residenza anche nei pubblici registri, opera il principio per cui resta configurabile un “onere di mantenersi informato sulla corrispondenza pervenuta al luogo di residenza” (Cass. 23521/2019, 10170/2016); in tema, occorre dar seguito all’indirizzo per cui “la notificazione eseguita, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., è valida se eseguita nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, mentre non lo è se, pur effettuata presso tale luogo, sia conosciuta l’effettiva residenza, anche tramite le risultanze della relata, ovvero la stessa sia conoscibile con l’ordinaria diligenza… la circostanza secondo la quale nell’indirizzo risultante dai registri anagrafici si trovi la residenza effettiva (o la dimora o il domicilio) del destinatario costituisce mera presunzione superabile con qualsiasi mezzo di prova, in quanto non coperta dalla fidefacenza della relata” (Cass. 4274/2019); e, si aggiunge, “il relativo apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito e sottratta al controllo di legittimità, ove adeguatamente motivata” (Cass. 26985/2009);

4. il terzo e quarto motivo, parimenti da riunire in trattazione, sono inammissibili, afferendo – al di là della rubrica – a censure inerenti alla motivazione, rispetto alle quali la parte non aderisce alle conclusioni del giudice di merito, solo prospettando una alternativa valutazione di elementi che, secondo una consolidata nozione oggettiva dello stato d’insolvenza, hanno integrato il relativo accertamento positivo; va inoltre affermata la estraneità, rispetto al thema decidendum, dei profili che investono la prospettata mala gestio dell’amministratore giudiziario, la cui attività sull’azienda e non solo sulle quote sequestrate entra semmai in mera relazione di fatto con le cause dell’insolvenza, qui irrilevanti (Cass. 441/2016, 9253/2012 e conf. 6657/2018,); nè assume pertinenza al giudizio la allegata distinzione tra misura penale avente ad oggetto la quota spettante al socio dalla liquidazione sociale e il sequestro attuale della quota stessa, conflitto che – per le stesse ragioni – non può introdurre una causa giustificativa dell’insolvenza, che va in sè considerata; così, “ai fini della dichiarazione di fallimento, è necessario e sufficiente, sul piano del riscontro oggettivo di quello specifico status, l’accertamento di una situazione d’impotenza economico-patrimoniale, idonea a privare il soggetto della possibilità di far fronte, con mezzi “normali”, ai propri debiti; accertamento suscettibile di esser desunto, dunque, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla impossibilità per l’impresa di continuare a operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni” (Cass. 27445/2019);

il ricorso va, pertanto, rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato; ne conseguono la condanna alle spese del procedimento, secondo la regola della soccombenza e con liquidazione come da dispositivo, nonchè la dichiarazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del cd. raddoppio del contributo unificato Cass. s.u. 4315/2020).

PQM

la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in Euro 6.100 (di cui Euro 100 per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge, in favore del Fallimento e in Euro 5.100 (di cui Euro 100 per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge, in favore di Franchi Sedie s.r.l.; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 febbraio 2020

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020

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