Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12678 del 20/06/2016

Cassazione civile sez. lav., 20/06/2016, (ud. 16/03/2016, dep. 20/06/2016), n.12678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5971-2011 proposto da:

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO-DIPARTIMENTO DELLE COMUNICAZIONI,

C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– ricorrente –

contro

F.A., C.F. (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

F.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato GAETANINO

LONGOBARDI, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

MINISTERO DETTO SVILUPPO ECONOMICO-DIPARTIMENTO DELLE COMUNICAZIONI

C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 5022/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/02/2010 r.g.n. 5980/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito l’Avvocato TIDORE BARBARA;

udito l’Avvocato LONGOBARDI GAETANINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione ricorso principale, rigetto del ricorso

incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Roma aveva respinto il ricorso, proposto da F. A. nei confronti del Ministero della Comunicazione e dell’Istituto Superiore delle Comunicazioni e dell’Informazione (ISCTI), volto alla declaratoria dell’illegittimità del mancato conferimento di un incarico dirigenziale per il periodo dal 20.2.2003 al 17.11.2003 e alla condanna dei convenuti al risarcimento del danno alla professionalità ed alla personalità morale e del danno economico derivante dalla mancata fruizione della retribuzione di risultato e all’accertamento dell’illegittimità della valutazione negativa attribuitagli nell’anno 2003 e degli effetti prodotti sul premio di risultato.

2. Con la sentenza in data 24.2.2010, la Corte di appello di Roma, adita in sede di gravame da F.A., in parziale accoglimento dell’appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di condanna al pagamento della retribuzione di risultato per l’anno 2003 e l’illegittimità del mancato conferimento all’appellante di un incarico di funzione dirigenziale per il periodo dal 20.2.2003 al 17.11.2003; ha condannato il Ministero a pagare al F., a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di Euro 5.538,01 oltre interessi legali; ha dichiarato l’illegittimità della valutazione negativa attribuita al F. per l’anno 2002 ed ha condannato il Ministero a pagare a quest’ultimo la somma di Euro 370,25 a titolo di risarcimento del danno da riduzione della retribuzione di risultato subita, oltre interessi.

3. Ricostruito il quadro normativo, di legge, di regolamento e di negoziazione collettiva, ha ritenuto che le Amministrazioni avevano la facoltà di non confermare il F. nell’incarico dirigenziale prima rivestito, ovvero, di attribuirgli un incarico anche professionalmente non equivalente, ma non anche quella di estrometterlo da qualsiasi funzione dirigenziale.

4. Con riguardo alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale alla professionalità, la Corte territoriale ha affermato che l’appellato non aveva offerto alcun concreto elemento dal quale desumere, anche con il ricorso alle presunzioni, che si fosse realizzato un depauperamento del suo patrimonio di conoscenze, abilità ed esperienze, ovvero una effettiva mortificazione di specifiche aspettative di progressione in carriera, che nemmeno erano state indicate. Ha ritenuto che, di contro, l’attribuzione, seguita al periodo di forzata inattività, di un incarico di livello dirigenziale nell’ambito del Ministero delle Comunicazioni consentiva di escludere che si fossero realizzati i danni lamentati.

5. Quanto alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, la Corte territoriale ha ritenuto che la forzata ed assoluta inattività del F., protrattasi per circa un anno, l’ostracismo manifestato dal Direttore dell’ISCTI, il quale non aveva dato esecuzione al provvedimento giudiziale cautelare favorevole al dirigente, la conoscibilità all’interno ed all’esterno del luogo di lavoro dell’accantonamento di una figura professionale di spicco, quale quella del F., l’inutilità delle reiterate richieste di affidamento di altri incarichi, costituivano una serie di indizi gravi precisi e concordanti per far presumere la frustrazione della personalità morale del medesimo.

6. La Corte territoriale ha ritenuto che l’entità del danno risarcibile andava commisurato al 25% della retribuzione percepita nel periodo di completa inattività.

7. L’avvenuto pagamento nella somma di Euro 7.779,38 relativa alla retribuzione di risultato per l’anno 2003, assorbendo il petitum indicato nel ricorso introduttivo e nelle successive note difensive, determinava il venir meno della materia del contendere.

8. La fondatezza della domanda relativa alla negativa valutazione del F., in relazione all’attività svolta nell’anno 2002, è stata affermata perchè era stato provato: che questi aveva risposto tempestivamente alla richiesta del Direttore dell’ISCTI di redigere un progetto di riorganizzazione di un Ufficio Studio e Ricerca fondato sul Telelavoro; che, a fronte dell’obiettivo, fissato da quest’ultimo, in data 16.7.2002, di realizzazione del 50%, il F. aveva, via via, comunicato il raggiungimento delle percentuali del compito affidatogli (dapprima del 30%, poi del 40% e da ultimo del 55%), superiore al targhet assegnato; che il giudizio era, comunque, inficiato dalla tardiva assegnazione dell’obiettivo e dalla impropria ponderazione dei risultati sul 100% dell’obiettivo assegnato, anzichè sul 50% indicato ex ante come obiettivo minimo da realizzare; che la valutazione negativa non trovava alcuna giustificazione della corrispondenza allegata dal Ministero, risalendo questa ad epoca precedente l’anno di riferimento (2002).

9. La Corte territoriale ha ritenuto, inoltre, che in ogni caso la valutazione negativa era stata effettuata in violazione della procedura prevista dall’art. 35 del CCNL, perchè effettuata all’insaputa del F. e al medesimo comunicata a posteriori.

10. Avverso detta sentenza il Ministero dello Sviluppo Economico-

Dipartimento delle Comunicazioni (già Ministero delle Comunicazioni) ha proposto ricorso affidato a tre motivi.

11. Ha resistito con controricorso il F., il quale ha proposto anche ricorso incidentale affidato a due motivi, rispetto al quale il Ministero non ha resistito.

12. Il F. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

13. I motivi del ricorso principale 14. Con il primo motivo il Ministero denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, del D.P.R. n. 150 del 1999, art. 5 e dell’art. 13 del CCNL. 15. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe disatteso i principi in tema conferimento di incarichi dirigenziali nell’ambito del pubblico impiego, affermati da questa Corte nelle sentenze 27889/2009 e 18857/2010.

16. Afferma che il mero decorso del tempo tra la cessazione di un incarico e l’attribuzione di un nuovo incarico sarebbe rilevante solo in casi in cui la condotta dell’Amministrazione sia del tutto ingiustificata.

17. Lamenta che la Corte territoriale avrebbe omesso di indagare in ordine alla violazione, da parte di essa Amministrazione, dei principi di correttezza e buona fede e della disciplina di legge relativa al Ruolo Unico della Dirigenza.

18. Sostiene che, sulla scorta delle norme richiamate in rubrica, la mancata attribuzione di incarichi dirigenziali, per un periodo di tempo limitato, è legittima e coerente con la natura fiduciaria degli incarichi dirigenza.

19. Con il secondo motivo. denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

20. Sostiene che la Corte territoriale non avrebbe indicato gli elementi probatori, dai quali aveva desunto la sussistenza dei danni non patrimoniali.

21. Con il terzo motivo, denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

22. Lamenta che la sentenza sarebbe carente, non avendo la Corte territoriale spiegato adeguatamente le ragioni per le quali aveva trascurato le allegazioni formulate e la documentazione prodotta da esso Ministero, in relazione alla valutazione non positiva dell’attività svolta dal F. nell’anno 2002.

23. Deduce che anche dai documenti risalenti ad epoca precedente il periodo oggetto di contestazione, da leggersi congiuntamente alla scheda di valutazione, risultava provata la incompatibilità tra il F. e l’Amministrazione.

24. I motivi del ricorso incidentale.

25. Con il primo motivo il F. denuncia error in iudicando;

irragionevolezza e contraddittorietà della motivazione, con riguardo alla negazione del risarcimento del danno professionale.

26. Sostiene che la sentenza sarebbe erronea nella parte in cui ha ritenuto non provato il danno alla professionalità e nella parte in cui ha attribuito rilievo alla circostanza dell’attribuzione del nuovo incarico dirigenziale.

27. Con il secondo motivo il F. denuncia error in iudicando;

irragionevolezza e contraddittorietà della motivazione, con riguardo quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale.

28. Deduce l’incongruità del parametro del 25% della retribuzione percepita durante il periodo di inattività perchè nella vicenda dedotta in giudizio erano configurabili elementi di mobbing e sostiene che avrebbe dovuto farsi ricorso al parametro retributivo senza l’applicazione di alcuna percentuale di decurtazione.

29. Esame dei motivi del ricorso principale.

30. Sul primo motivo.

31. Il motivo è ammissibile in quanto le censure, formulate in maniera specifica e puntuale, coinvolgono tutte le rationes decidendi che sorreggono la sentenza impugnata.

32. Il D.Lgs. n. 165 del 2001 ha modificato radicalmente il sistema della dirigenza pubblica, con una scelta che conferma quella che aveva ispirato il D.Lgs. n. 29 del 1993.

33. Dalla disciplina della dirigenza assunta come status, come momento di sviluppo della carriera dei funzionari pubblici, si, è infatti, passati ad una regolamentazione fondata su una concezione della dirigenza pubblica di tipo funzionale, nel senso che nel nuovo sistema si è dirigenti solo se ed in quanto si svolgono le relative funzioni. La selezione concorsuale costituisce, infatti, solo un presupposto per ottenere un incarico o un ufficio dirigenziale, secondo un sistema di articolazione funzionale, che si realizza attraverso il meccanismo di attribuzione degli incarichi.

34. E, del pari, l’inserimento nei ruoli dei dirigenti delle singole Amministrazioni, istituito dalla L. n. 145 del 2002, art. 1, lett. c), applicabile ratione temporis, non costituisce titolo costitutivo del diritto alla stipulazione con l’amministrazione pubblica del contratto, dal quale soltanto dipende l’acquisizione della qualifica dirigenziale.

35. Il procedimento (art. 19, comma 2 e segg.) di assegnazione incarichi di funzioni dirigenziali da parte di una pubblica amministrazione si compone di due distinte fasi: quella relativa agli atti preliminari (atto di conferimento dell’incarico dirigenziale ed ogni altro atto che, parimenti, preceda la stipulazione del contratto) e quella successiva, di stipulazione del corrispondente contratto, concluso in vista di determinati obiettivi (Cass. 3419/2012, 3929/2007, 5659/2004).

36. Questa Corte ha ripetutamente affermato che anche agli atti di conferimento di incarichi dirigenziali va riconosciuta la natura di determinazioni negoziali, assunte dall’amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, e, inoltre, che le norme contenute nel D.Lgs n. 165 del 2001, art. 19 (che ha sostanzialmente riprodotto il testo del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 19) obbligano l’amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 Cost.. (Cass. SSUU, nn. 21671/2013; 10370/1998; Cass., nn. 7495/2015, 13867/2014; 21700/2013;

18836/2013; 21088/2010; 18857/2010; 20979/2009; 5025/2009;

28274/2008; 9814/2008; 4275/2007; 14624/2007; 23760/2004, 20979/2009).

37. Nelle decisioni sopra richiamate è anche stato precisato che la predeterminazione dei criteri di valutazione non comporta alcun automatismo nella scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro (sia pure con il vincolo del rispetto dei predeterminati elementi sui quali la selezione deve fondarsi), al quale non può sostituirsi il giudice, salvo che non si tratti di attività vincolata e non discrezionale (Cass. 4275/2007, 21700/2013).

38. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, gli artt. 1175 e 1375 c.c., applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all’art. 97 Cost., obbligano la P.A. a valutazioni anche comparative, all’adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte, sicchè, ove l’amministrazione non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è configurabile inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile (Cass. 7495/2015, 21700/2013, 9814/ 2008, 21088/2010).

39. Dalla riconosciuta natura di atti negoziali agli atti inerenti al conferimento degli incarichi dirigenziali è stata desunta l’applicabilità delle norme del codice civile che disciplinano l’esercizio dei poteri del privato datore di lavoro, ed è stato affermato che le situazioni soggettive del dipendente interessato possono definirsi in termini di “interessi legittimi”, ma di diritto privato e, come tali, pur sempre rientranti nella categoria dei diritti di cui all’art. 2907 cod. civ. (Cass. 21700/2013, 14624/2007, 23760/2004).

40. Le suddette posizioni soggettive di interesse legittimo di diritto privato sono state ritenute, pertanto, suscettibili di tutela giurisdizionale anche in forma risarcitoria, a condizione che l’interessato alleghi e provi la lesione dell’interesse legittimo suddetto nonchè il danno subito, in dipendenza dell’inadempimento di obblighi gravanti sull’amministrazione (Cass.21700/2013, 4275/2007).

41. Pur non essendo configurabile, nella nuova disciplina della dirigenza pubblica, un diritto soggettivo a conservare, ovvero ad ottenere, un determinato incarico di funzione dirigenziale, è stato affermato che, tuttavia, in sede giudiziale va controllato che il mancato rinnovo, o il mancato conferimento, dell’incarico stesso sia avvenuto nel rispetto delle garanzie procedimentali previste, nonchè con l’osservanza delle regole di correttezza e buona fede (Cass. 7495/2015, 21700/2013, 5025/2009).

42. Nel solco del richiamato orientamento giurisprudenziale, che ha delineato la posizione soggettiva del dirigente in relazione alla attività negoziale di diritto privato della P.A. nella assegnazione degli incarichi dirigenziali, ed al quale questo Collegio ritiene di dare continuità, deve ribadirsi l’inconfigurabilità di un diritto soggettivo a conservare, ovvero ad ottenere, un determinato incarico di funzione dirigenziale.

43. Deve anche affermarsi che nella nuova disciplina della dirigenza pubblica l’Amministrazione non può, a suo insindacabile arbitrio, affidare o non affidare incarichi dirigenziali (in prima battuta ovvero una volta che siano venuti a scadenza) e lasciare immotivatamente ed ingiustificatamente, il dirigente pubblico senza incarico e senza compiti di natura dirigenziale.

44. Un siffatto illimitato potere discrezionale deve ritenersi escluso dalla disciplina di legge, regolamentare, e di contrattazione collettiva, applicabile ratione temporis.

45. Il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, al comma 10, nel testo, applicabile ratione temporis, modificato dalla L. n. 145 del 2002, art. 3, comma 1, lett. l, ha, infatti, previsto che i dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall’ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

46. Questa regola è ribadita nel D.P.R. n. 150 del 1999, art. 6, applicabile ratione temporis, recante la disciplina delle modalità di costituzione e di tenuta dei ruoli della dei ruoli dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato. Esso prevede che, in caso di mancato affidamento di incarico dirigenziale, i dirigenti svolgono funzioni ispettive, di consulenza, e che, in mancanza, i dirigenti sono temporaneamente a disposizione della Presidenza del Consiglio, per essere utilizzati nell’ambito di programmi specifici di ispezione e verifica, nonchè di ricerca, studio e monitoraggio in ordine al grado di attuazione delle riforme legislative e delle innovazioni amministrative.

47. Previsione di contenuto analogo è contenuta nell’art. 13 del CCNL normativo 1998 2001 del personale dirigente comparto Ministeri, il quale dispone che tutti i dirigenti hanno diritto ad un incarico, che le Amministrazioni sono tenute, qualora non intendano confermare l’incarico precedentemente ricoperto, e manchi una valutazione negativa, ad assicurare un incarico almeno equivalente (tale quello al quale corrisponda una retribuzione complessiva di pari fascia ovvero una retribuzione di posizione il cui importo non sia inferiore al 10%, rispetto a quello precedentemente attribuito).

48. L’art. 24 del CCNL sopra richiamato prevede che i dirigenti, posti a disposizione della Presidenza del Consiglio al termine dell’incarico, possono essere utilizzati nell’ambito di progetti specifici di cui al D.P.R. n. 150 del 1999, art. 6, comma 2.

49. La ricostruzione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, e delle fonti regolamentari secondarie, in termini di esclusione della assoluta discrezionalità della P.A. nell’affidare o non affidare incarichi dirigenziali (in prima battuta ovvero una volta che siano venuti a scadenza), trova fondamento, in primo luogo, nel dovere della P.A., che nella qualità di datore di lavoro agisce con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro, di rispettare la persona del lavoratore dipendente pubblico, che la Repubblica italiana tutela, al pari di ogni lavoratore, nella sua dimensione lavorativa (art. 2 Cost.).

50. Il lavoro è, infatti, considerato valore fondativo della Repubblica (art. 1 Cost.), nonchè status attraverso il quale si realizza la partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese (art. 3 Cost., comma 2).

51. La Costituzione riconosce nel lavoro un “diritto”, che impegna la Repubblica a promuovere le condizioni di effettività di siffatto diritto, (art. 4 Cost., comma 1), e al contempo, ne tutela la formazione e l’elevazione professionale, per tal via anche garantendo a ciascun cittadino di concorrere al progresso materiale e spirituale della società secondo le proprie possibilità (art. 4 Cost., comma 2).

52. Va anche osservato che l’attività negoziale della P.A., nella gestione dei rapporti di lavoro, incontra vincoli ulteriori, rispetto a quelli che incombono sul datore di lavoro privato.

53. Essa, infatti, deve essere finalizzata all’attuazione dell’art. 97 della Costituzione, oggetto di espresso richiamo e specificazione nel D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 1.

54. I principi di trasparenza e di buona amministrazione, affermati dall’art. 97 Cost., perimetrano, fortemente limitandola, l’ampiezza e la discrezionalità dell’azione negoziale della P.A. datrice di lavoro, la quale non può, pertanto, lasciare, immotivatamente ed ingiustificatamente, il dirigente pubblico senza incarico e senza compiti di natura dirigenziale perchè, in tal caso, la sua azione sarebbe in contrasto con l’interesse di tutti i cittadini a non sopportare spese prive di ragione e ad avere, invece, un’ azione amministrativa improntata a canoni di efficienza, di trasparenza e di imparzialità, anche nella scelta delle persone chiamate a svolgere le funzioni dirigenziali, strategiche per un’azione amministrativa professionale, efficiente, trasparente ed imparziale.

55. La dimensione “Europea” della azione amministrativa, evocata dal legislatore nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, che finalizza l’azione amministrativa alla efficienza, ponendola in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dell’Unione Europea, evidenzia il rilievo che deve attribuirsi, nella applicazione delle soprarichiamate disposizioni di legge, costituzionale ed ordinaria, ai principi contenuti nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.

56. Questa all’art. 41 (Diritto ad una buona amministrazione) riconosce il diritto di ogni cittadino alla imparzialità della Amministrazione Pubblica, ponendo al paragrafo 2, l’obbligo per l’amministrazione di motivare le proprie decisioni, e, con l’art. 15 (Libertà professionale e diritto di lavorare) riconosce ad ogni individuo il diritto di lavorare.

57. Sebbene la Carta dei diritti Ue non sia direttamente applicabile, in quanto “fonte”, alla fattispecie in esame, posto che la questione oggetto del giudizio non può definirsi attuativa del diritto dell’Unione, non può dubitarsi che la Carta (con essa gli artt. 41 e 15), come affermato già con la nota decisione n. 135/2002 della Corte costituzionale, abbia carattere “espressivo di principi comuni degli ordinamenti Europei”, il rispetto dei quali deve presumersi nelle politiche legislative degli Stati membri.

58. Va ricordato che la Corte Costituzionale ha più volte richiamato, a fini interpretativi, le disposizioni della Carta di Nizza in questioni non “di diritto Europeo” ai sensi dell’art. 51 della Carta stessa, da ultimo nella sentenza n. 178 del 2015(ex multis Cass. 2219/2016).

59. Le considerazioni svolte rendono manifesta l’infondatezza giuridica della censura formulata nel primo motivo del ricorso principale, fondata sull’assunto che la mancata attribuzione di un incarico di livello dirigenziale non costituirebbe di per sè un comportamento illegittimo o contra ius e, in quanto tale, fonte di obbligo risarcitorio per l’Amministrazione, assunto, a sua volta, fondato sulla prospettazione che, nel sistema della dirigenza pubblica, sarebbe fisiologico che il dirigente resti privo di alcun tipo di incarico dirigenziale.

60. La Corte d’appello ha correttamente statuito che la modifica sostanziale del sistema della dirigenza pubblica, pur escludendo la configurabilità del diritto del dirigente ad uno specifico incarico, ovvero all’attribuzione del medesimo incarico, una volta cessato questo per scadenza del termine, non intacca il nucleo essenziale di qualunque rapporto di lavoro nel quale il dipendente ha non solo l’obbligo ma anche il diritto di eseguire la prestazione lavorativa, attraverso, nella specie, l’espletamento degli incarichi previsti dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 19.

61. La Corte territoriale, inoltre, con motivazione di fatto, immune da vizi logici e giuridici, ha dato adeguato e corretto riscontro di quanto, incontestatamente, accaduto in ordine alla totale ed immotivata condotta del Ministero, che lasciò il F. privo di qualsiasi incarico dirigenziale e totalmente inattivo ed inoperoso per circa un anno.

62. Altrettanto correttamente ha riconosciuto al dirigente la tutela giurisdizionale in forma risarcitoria per essere lo stesso rimasto defraudato dal diritto di svolgere qualsiasi funzione dirigenziale.

1. In conclusione il primo motivo del ricorso principale va rigettato dovendo affermarsi il seguente principio di diritto: “Nella nuova disciplina della dirigenza pubblica, pur non essendo configurabile un diritto soggettivo a conservare, ovvero ad ottenere, un determinato incarico di funzione dirigenziale, nondimeno l’Amministrazione non può, a suo insindacabile arbitrio, affidare o non affidare incarichi dirigenziali (in prima battuta ovvero una volta che siano venuti a scadenza) e lasciare immotivatamente ed ingiustificatamente, il dirigente pubblico senza incarico e senza compiti di natura dirigenziale”.

63. Sul secondo motivo del ricorso principale.

64. Il motivo è infondato.

65. In tema di presunzioni, qualora il giudice di merito sussuma sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza) fatti concreti che siano ritenuti non rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all’art. 360 c.p.c., n. 3, (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell’art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta (ex multis Cass. 17535/2008).

66. Questa Corte ha ripetutamente affermato che in “tema di prova per presunzioni”, è compito del giudice del merito valutare in concreto l’efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva e che il suo apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se sostenuto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (Cass., 3281/2012, 24134/2009, 12980/2002.

67. Tanto precisato, pur riconducendo, al di là della rubrica, la censura in esame al vizio individuato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, va rilevato che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte, evidenziando, con argomentazioni puntuali, esaustive e lineari, non inficiate da alcun vizio di violazione di legge, che le circostanze di fatto allegate dal F., che ha puntualmente analizzato, costituivano indizi seri precisi e concordanti per presumere l’avvenuta frustrazione della personalità morale di questi (cfr. punto 5. di questa sentenza).

68. Con siffatte argomentazioni motivazionali il Ministero non si è confrontato, e non ha dedotto alcunchè in ordine alla rilevanza, ai fini del giudizio presuntivo, delle circostanze di fatto valutate nella sentenza impugnata per desumere, presuntivamente, la sussistenza del danno professionale non patrimoniale determinato dalla illegittima condotta del Ministero stesso.

69. Sulla scorta delle considerazioni svolte il secondo motivo del ricorso incidentale va rigettato.

70. Sul terzo motivo del ricorso principale.

71. Il motivo è inammissibile.

72. Non risulta, infatti, censurata l’affermazione (cfr. punto 9 di questa sentenza) secondo cui la valutazione negativa formulata in relazione all’attività svolta dal F. nell’anno 2002 era illegittima per la violazione della procedura prevista dall’art. 35 del CCNL. 73. Siffatta ratio decidendi, distinta ed autonoma, rispetto all’accertata inconsistenza della valutazione negativa formulata in relazione all’attività svolta dal F. nell’anno 2002, inconsistenza desunta dagli elementi probatori acquisiti al giudizio, è logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggere la statuizione di rigetto della domanda in esame (ex multis Cass. SSUU 7931/2013).

74. Sulla scorta delle considerazioni svolte il terzo motivo del ricorso principale va dichiarato inammissibile.

75. Sul ricorso incidentale.

76. Sul primo motivo.

77. Il motivo è infondato.

78. La Corte territoriale ha bene spiegato, con argomentazioni puntuali, esaustive e lineari, prive dei vizi di incoerenza addebitati nel ricorso, anche nei termini ribaditi nella memoria ex art. 378 c.p.c., che le circostanze di fatto allegate dal F., non consentivano di desumere, anche attraverso il ricorso al ragionamento presuntivo, l’avvenuto depauperamento del suo patrimonio di conoscenze di abilità e di esperienze ovvero la mortificazione delle aspettative di progressione in carriera.

79. Il ricorrente incidentale non ha indicato quali siano le allegazioni e le circostanze di fatto trascurate dalla Corte territoriale e in quali atti processuali esse fossero contenute, nè ha indicato la sede di produzione di questi ultimi.

1. In realtà il vizio mira ad ottenere un nuovo apprezzamento delle risultanze processuali, inammissibile in sede di legittimità (ex plurimis Cass. n. 12717/2010, Cass. n. 17102/2009, Cass. n. 22305/2007, 24188/2013).

2. E’ giuridicamente infondata la tesi secondo cui dal solo mero decorso del tempo di forzata inattività possa desumersi la sussistenza del danno alla professionalità, in quanto secondo il consolidato orientamento di questa Corte il danno alla professionalità deve essere oggetto di specifiche allegazioni da parte del lavoratore (Cass. SSUU 6572/2006,29832/2008, 19785/2010).

80. Le argomentazioni motivazionali spese dalla Corte in ordine alla mancanza di allegazioni idonee a far presumere l’esistenza di danni professionali patrimoniali costituiscono ratio decidendi logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, restano, pertanto assorbite le censure formulate con riguardo alla valenza probatoria attribuita dalla sentenza alla attribuzione del nuovo incarico dirigenziale.

81. Sul secondo motivo.

82. Il motivo è infondato.

83. Il potere del giudice di procedere, ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., a liquidazione equitativa del danno, inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimazione, avendo ad oggetto un apprezzamento di fatto, è suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge, o macroscopicamente si discosti dai dati di comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria (Cass.12253/2015, 9138/2011, 2352/2010, 10864/2009, 5333/2003, 10268/2002, 18599/2001, 104/1999).

84. Questa Corte ha affermato, con numerose pronunzie, non privo di concretezza il ricorso in via parametrica alla retribuzione per la determinazione in termini quantitativi del danno da impoverimento professionale, in fattispecie in cui veniva in rilievo l’annientamento delle prestazioni proprie della qualifica (Cass. 12253/2015, 7967/2002,9228/2001,835/2001).

85. Detto parametro è stato correttamente utilizzato nella fattispecie dedotta in giudizio, nella quale, pur non venendo in rilievo la violazione dell’art. 2103 c.c. (D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 19, comma 1), si pone questione di risarcimento del danno non patrimoniale alla professionalità conseguente alla inattività nella quale il F. è stato costretto dalla illegittima condotta delle Amministrazioni.

86. Non può negarsi, pertanto, che l’entità della retribuzione possa essere assunta, nell’ambito di una valutazione necessariamente equitativa, a parametro del danno non patrimoniale derivato dalla totale inoperosità.

87. La sentenza impugnata non merita, dunque, le censure deducibili in questa sede – sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), nel senso precisato -, nella parte in cui ha liquidato il danno in via equitativa, prendendo a riferimento la retribuzione mensile percepita dal F. e spiegando le ragioni per le quali è stato apportato il correttivo della percentuale del 25%.

88. La Corte territoriale, con argomentazioni chiare, lineari ed esaustive, ha, infatti, spiegato che la retribuzione non esprime soltanto il valore professionale della prestazione ma compensa anche la penosità fisica ed intellettuale, l’impegno quali-quantitativo, l’intensità dello sforzo, elementi questi ritenuti non scalfiti dalla forzosa inattività.

89. Sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso incidentale va rigettato.

90. Le spese del giudizio vanno compensate avuto riguardo alla reciproca soccombenza.

P.Q.M.

la Corte:

Rigetta il ricorso principale.

Rigetta il ricorso incidentale.

Dichiara compensate le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA