Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12678 del 19/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 19/05/2017, (ud. 26/04/2017, dep.19/05/2017),  n. 12678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al numero 26712 del ruolo generale dell’anno

2015, proposto da:

M.F. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso,

giusta procura in calce al ricorso, dagli avvocati Giovanni Dallera

(C.F.: (OMISSIS)) e Claudia De Marchi (C.F.: (OMISSIS))>;

– ricorrente –

nei confronti di:

F.M. (C.F.: (OMISSIS)) e F.A. (C.F.:

(OMISSIS)), eredi di F.G.;

C.C. (C.F.: (OMISSIS)) tutti rappresentati e difesi,

giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato Norberto

Argento (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrenti –

nonchè

MINISTERO DELLA DIFESA (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Ministro pro

tempore;

MINISTERO DELL’INTERNO (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Ministro pro

tempore;

ME.Sa. (C.F.: non indicato in atti) ASSICURAZIONI GENERALI

S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n.

3759/2014, depositata in data 22 ottobre 2014;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del

267 aprile 2017 dal consigliere TATANGELO Augusto.

Fatto

MOTIVI

La Corte rileva, in via del tutto pregiudiziale, che il ricorso non risulta ritualmente notificato al Ministero della Difesa ed al Ministero dell’Interno, in quanto la suddetta notificazione risulta effettuata presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano e non presso l’Avvocatura Generale dello Stato, e ne va quindi disposta la rinnovazione (cfr. per tutte, in proposito: Cass. Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 608 del 15/01/2015, Rv. 633916 – 01; Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 22079 del 17/10/2014, Rv. 632870 – 01), nel termine indicato in dispositivo.

La trattazione del ricorso va pertanto rinviata a nuovo ruolo. Ravvisando inoltre il collegio una particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali occorre pronunziarsi, ne dispone la rimessione alla pubblica udienza.

PQM

 

La Corte:

ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso alle amministrazioni resistenti, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, rinviando all’uopo a nuovo ruolo e disponendo la trattazione in pubblica udienza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c..

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA