Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12678 del 19/05/2017
Cassazione civile, sez. III, 19/05/2017, (ud. 26/04/2017, dep.19/05/2017), n. 12678
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al numero 26712 del ruolo generale dell’anno
2015, proposto da:
M.F. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso,
giusta procura in calce al ricorso, dagli avvocati Giovanni Dallera
(C.F.: (OMISSIS)) e Claudia De Marchi (C.F.: (OMISSIS))>;
– ricorrente –
nei confronti di:
F.M. (C.F.: (OMISSIS)) e F.A. (C.F.:
(OMISSIS)), eredi di F.G.;
C.C. (C.F.: (OMISSIS)) tutti rappresentati e difesi,
giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato Norberto
Argento (C.F.: (OMISSIS));
– controricorrenti –
nonchè
MINISTERO DELLA DIFESA (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Ministro pro
tempore;
MINISTERO DELL’INTERNO (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Ministro pro
tempore;
ME.Sa. (C.F.: non indicato in atti) ASSICURAZIONI GENERALI
S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro
tempore;
– intimati –
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n.
3759/2014, depositata in data 22 ottobre 2014;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del
267 aprile 2017 dal consigliere TATANGELO Augusto.
Fatto
MOTIVI
La Corte rileva, in via del tutto pregiudiziale, che il ricorso non risulta ritualmente notificato al Ministero della Difesa ed al Ministero dell’Interno, in quanto la suddetta notificazione risulta effettuata presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano e non presso l’Avvocatura Generale dello Stato, e ne va quindi disposta la rinnovazione (cfr. per tutte, in proposito: Cass. Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 608 del 15/01/2015, Rv. 633916 – 01; Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 22079 del 17/10/2014, Rv. 632870 – 01), nel termine indicato in dispositivo.
La trattazione del ricorso va pertanto rinviata a nuovo ruolo. Ravvisando inoltre il collegio una particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali occorre pronunziarsi, ne dispone la rimessione alla pubblica udienza.
PQM
La Corte:
ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso alle amministrazioni resistenti, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, rinviando all’uopo a nuovo ruolo e disponendo la trattazione in pubblica udienza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c..
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017