Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12678 del 18/06/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 12678 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

SENTENZA
sul ricorso 28767-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
PAGI CARBURANTI SRL, in persona del legale rappresentante,
GIUSEPPE PAPARO, in proprio, elettivamente domiciliati in
ROMA, PIAZZA MEDAGLIE . D’ORO 20, presso lo studio
dell’avvocato ALBERTO PATARINI, rappresentati e difesi dagli

Data pubblicazione: 18/06/2015

avvocati LUCIANO NOCE, GAETANO FALCIANI giusta procura
in calce al controricorso;
– controricorrenti avverso la sentenza n. 53/49/2013 della COMMISSIONE

depositata 1’08/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/05/2015 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;
udito l’Avvocato Giovanni Palatiello difensore della ricorrente che si
riporta al ricorso;
udito l’Avvocato Luciano Noce difensore dei controricorrenti che si
riporta al controricorso e chiede l’improcedibilità del ricorso.

Ric. 2013 n. 28767 sez. MT – ud. 06-05-2015
-2-

TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 15/05/2013,

Oggetto: termine di cui all’art. 12, 7° comma della legge 212/2000
Reg. Gen. 28767/2013
RICORRENTE: Agenzia delle Entrate
INTIMATO: Pagi Carburanti srl

L’ Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale della Campania 53/49/13 del 8 maggio 2013 che dichiarava la
nullità di avviso di accertamento IVA per l’anno 2005 emesso prima che fosse decorso
il termine dilatorio di gg 60 previsto dall’ all’art. 12, 7° comma della legge 212/2000.
Si è costituita la contribuente.
Il ricorso deve essere rigettato in adesione alla giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenza n.
18184 del 29 luglio 2013) secondo cui , l’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per
l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui
confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio
dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sé,
salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, la illegittimità dell’atto impositivo emesso ante
tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio
procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale,
di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più
efficace esercizio della potestà impositiva.
Nel caso di specie la Amministrazione ha soltanto dedotto la circostanza secondo cui sarebbe stata
imminente la scadenza del termine per l’emanazione dell’accertamento; e tale situazione non è ,
per costante giurisprudenza di questa Corte, idonea a giustificare il mancato rispetto del termine
dilatorio.
Stante la recente formazione di una giurisprudenza univoca, appare opportuno compensare le
spese.
Pqm
La Corte rigetta il ricorso; compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 6 maggio 2015
Il ~mari o Giudiziario

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Svolgimento del processo e motivi della decisione

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